Direttiva 2013/43
Direttiva 2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013 , che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto con riguardo all'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica la direttiva 2006/112/CE per ampliare, in via facoltativa e temporanea, l’uso del meccanismo dell’inversione contabile su un elenco di beni e servizi particolarmente esposti a frodi IVA. Gli Stati membri possono applicare la misura fino al 31 dicembre 2018, per un periodo minimo di due anni, definendone le condizioni concrete entro i limiti fissati dalla direttiva. Sono previsti obblighi di comunicazione, relazioni alla Commissione e una valutazione generale degli effetti del meccanismo.
Modifica temporanea della direttiva IVA per consentire agli Stati membri di applicare, in via facoltativa, il meccanismo dell’inversione contabile a specifiche cessioni di beni e prestazioni di servizi ad alto rischio di frodi.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in quanto modifica la direttiva 2006/112/CE sul sistema comune IVA. Riguarda, in via facoltativa e temporanea fino al 31 dicembre 2018, talune cessioni di beni e prestazioni di servizi considerate a rischio di frode, tra cui telefoni cellulari, dispositivi a circuito integrato, gas ed energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori, certificati relativi a gas ed energia elettrica, servizi di telecomunicazione, console di gioco, tablet PC e laptop, cereali e colture industriali, nonché metalli grezzi e semilavorati. Restano rilevanti le condizioni di applicazione fissate dagli Stati membri e gli obblighi informativi verso il comitato IVA e la Commissione.
Modifica temporanea del meccanismo dell’inversione contabile per beni e servizi a rischio di frode
La direttiva 2013/43/UE interviene sulla direttiva 2006/112/CE in materia di IVA per consentire agli Stati membri, in via facoltativa e temporanea, di applicare il meccanismo dell’inversione contabile a un elenco di operazioni ritenute particolarmente esposte a frodi. Il contesto è quello della necessità di contrastare fenomeni fraudolenti gravi senza alterare in modo permanente l’architettura del sistema IVA.
Finalità e logica dell’intervento
L’atto mira a fornire agli Stati membri uno strumento aggiuntivo di contrasto alle frodi IVA, esteso anche a categorie di beni e servizi non già incluse nell’articolo 199 della direttiva 2006/112/CE né coperte da deroghe specifiche. Il meccanismo trasferisce l’obbligo di versamento dell’IVA dal cedente/prestatore al destinatario soggetto passivo, per operazioni selezionate considerate ad alto rischio.
Ambito materiale e operazioni interessate
L’elenco delle operazioni ammissibili comprende:
- cessioni di telefoni cellulari;
- cessioni di dispositivi a circuito integrato, come microprocessori e unità centrali di elaborazione prima dell’installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
- cessioni di gas ed energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori;
- cessioni di certificati relativi a gas ed energia elettrica;
- prestazioni di servizi di telecomunicazione;
- cessioni di console di gioco, tablet PC e laptop;
- cessioni di cereali e colture industriali, incluse semi oleosi e barbabietole;
- cessioni di metalli grezzi e semilavorati, inclusi metalli preziosi, quando non ricadano in altri regimi speciali già previsti.
L’atto precisa che il meccanismo è pensato per beni e servizi che, secondo l’esperienza più recente, risultano particolarmente esposti a frodi.
Margini di discrezionalità degli Stati membri
Gli Stati membri dispongono di un margine di scelta nell’attuazione della misura. Possono infatti determinare le condizioni per l’applicazione del meccanismo, incluse:
- eventuali soglie;
- categorie di prestatori, cedenti, acquirenti o destinatari;
- applicazione parziale del meccanismo all’interno delle categorie.
Per le operazioni di cui alle lettere da c) a j) dell’articolo 199 bis, paragrafo 1, l’applicazione è inoltre subordinata all’introduzione di obblighi adeguati ed efficaci di comunicazione per i soggetti passivi interessati.
Obblighi di informazione e monitoraggio
Lo Stato membro che introduce il meccanismo deve informare il comitato IVA al momento dell’adozione della misura e trasmettere informazioni dettagliate su:
- ambito di applicazione della misura e caratteristiche della frode;
- misure di accompagnamento, inclusi obblighi di comunicazione e controlli;
- azioni adottate per informare i soggetti passivi;
- criteri di valutazione per confrontare le attività fraudolente prima e dopo l’applicazione della misura;
- data di inizio e periodo di validità della misura.
È inoltre previsto un obbligo di relazione alla Commissione entro il 30 giugno 2017 per gli Stati membri che applicano il meccanismo, sulla base dei criteri di valutazione indicati dalla direttiva. La relazione deve riguardare, in particolare, l’impatto sulle attività fraudolente inerenti alle operazioni interessate. Separatamente, ogni Stato membro che abbia individuato un trasferimento di attività fraudolente nel proprio territorio con riguardo ai beni o servizi elencati deve trasmettere una relazione alla Commissione entro la stessa data.
Valutazione finale della Commissione e durata della misura
La Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 1° gennaio 2018, una relazione di valutazione generale sugli effetti del meccanismo nella lotta alle frodi.
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è applicabile fino al 31 dicembre 2018. Il suo carattere è espressamente temporaneo e funzionale alla sperimentazione di una deroga mirata al regime ordinario dell’IVA.
Disposizioni principali
Estensione dell’inversione contabile nel sistema IVA
L’articolo 1 modifica l’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, estendendo il rinvio agli articoli da 194 a 199 ter. La modifica centrale riguarda l’articolo 199 bis, che consente agli Stati membri, fino al 31 dicembre 2018 e per un periodo minimo di due anni, di stabilire che il debitore IVA sia il soggetto passivo destinatario dell’operazione.
Elenco delle operazioni ammissibili
L’articolo 199 bis, paragrafo 1, è integrato con nuove categorie di operazioni: cessioni di telefoni cellulari; dispositivi a circuito integrato, come microprocessori e unità centrali di elaborazione prima dell’installazione in prodotti destinati al consumatore finale; cessioni di gas ed energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori; cessioni di certificati relativi a gas ed energia elettrica; servizi di telecomunicazione; cessioni di console di gioco, tablet PC e laptop; cessioni di cereali e colture industriali, incluse semi oleosi e barbabietole; cessioni di metalli grezzi e semilavorati, inclusi i metalli preziosi, quando non ricadano in altri regimi speciali o disposizioni già previste.
Discrezionalità degli Stati membri e condizioni applicative
Gli Stati membri possono determinare le condizioni di applicazione del meccanismo ai sensi del nuovo paragrafo 1 bis. Per le cessioni e prestazioni elencate alle lettere da c) a j) del paragrafo 1, l’applicazione è subordinata all’introduzione di obblighi adeguati ed efficaci di comunicazione per i soggetti passivi interessati. Il testo conferma quindi un margine nazionale di attuazione, ma entro requisiti minimi europei.
Obblighi di informazione verso il comitato IVA
Gli Stati membri che introducono il meccanismo devono informare il comitato IVA e trasmettere: l’ambito di applicazione della misura, il tipo e le caratteristiche della frode, le misure di accompagnamento comprese quelle di comunicazione e di controllo, le azioni per informare i soggetti passivi interessati, i criteri di valutazione comparativi delle frodi prima e dopo l’applicazione del meccanismo, nonché la data di inizio e il periodo di validità della misura.
Relazioni degli Stati membri e valutazione della Commissione
Gli Stati membri che applicano il meccanismo devono presentare alla Commissione una relazione entro il 30 giugno 2017, basata sui criteri di valutazione di cui all’articolo 199 bis, paragrafo 2, lettera c). La relazione deve riguardare in particolare l’impatto sulle attività fraudolente relative alle operazioni interessate. Inoltre, ogni Stato membro che abbia individuato un trasferimento di attività fraudolente nel proprio territorio con riguardo ai beni o servizi elencati deve trasmettere una relazione alla Commissione entro il 30 giugno 2017. Entro il 1° gennaio 2018 la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione generale sugli effetti del meccanismo nella lotta alle frodi.
Termini di efficacia e durata della direttiva
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile fino al 31 dicembre 2018. Non sono indicati nel testo fornito ulteriori termini nazionali di recepimento, ma la direttiva richiede la trasposizione da parte degli Stati membri in quanto atto vincolante quanto al risultato.
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