Direttiva 2013/44
Direttiva 2013/44/UE della Commissione, del 30 luglio 2013 , recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere la polvere di pannocchie di granturco come principio attivo negli allegati I e IA della direttiva Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica la direttiva 98/8/CE per iscrivere la polvere di pannocchie di granturco tra i principi attivi ammessi per i rodenticidi di tipo 14. L’iscrizione avviene sia nell’allegato I sia, per l’uso specifico considerato a rischi limitati, nell’allegato IA. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 31 gennaio 2014 e applicarla dal 1° febbraio 2015, adottando eventualmente misure nazionali più dettagliate per la gestione dei rischi residui e degli usi non pienamente valutati a livello UE.
Modifica della direttiva 98/8/CE per iscrivere la polvere di pannocchie di granturco come principio attivo negli allegati I e IA, per il tipo di prodotto 14 (rodenticidi).
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea in relazione all’autorizzazione, all’immissione sul mercato e all’uso di biocidi del tipo di prodotto 14 (rodenticidi) contenenti polvere di pannocchie di granturco. Riguarda sia l’iscrizione del principio attivo nell’allegato I, per i biocidi che ne contengono il principio attivo e possono soddisfare i requisiti della direttiva 98/8/CE, sia l’iscrizione nell’allegato IA per l’uso ritenuto a rischi limitati, specificamente sotto forma di pellet in locali asciutti. La direttiva non disciplina usi diversi da quelli valutati a livello UE e lascia agli Stati membri la valutazione degli usi e degli scenari di esposizione non esaminati in modo rappresentativo.
Direttiva 2013/44/UE della Commissione: iscrizione della polvere di pannocchie di granturco nei regimi UE sui biocidi
La direttiva interviene sulla direttiva 98/8/CE relativa all’immissione sul mercato dei biocidi, inserendo la polvere di pannocchie di granturco tra i principi attivi ammessi per i rodenticidi di tipo 14. La misura recepisce l’esito della valutazione UE svolta nell’ambito del programma di riesame dei principi attivi biocidi e tiene conto del fatto che l’uso valutato presenta, in uno scenario specifico, rischi limitati per uomo, animali non bersaglio e ambiente.
Contesto e finalità
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1451/2007, che ha avviato la seconda fase del programma di esame dei principi attivi esistenti, includendo la polvere di pannocchie di granturco nell’elenco dei principi attivi da valutare. La valutazione, avviata con la Francia quale Stato membro relatore, è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione e ha condotto alla conclusione che i biocidi a base di tale sostanza possono soddisfare i requisiti dell’articolo 5 della direttiva 98/8/CE. La Commissione accoglie quindi la raccomandazione di iscrizione sia nell’allegato I sia, per l’uso ritenuto a rischi limitati, nell’allegato IA.
Ambito di applicazione materiale
La direttiva riguarda i biocidi del tipo di prodotto 14, ossia i rodenticidi, contenenti polvere di pannocchie di granturco. L’iscrizione nell’allegato I consente la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti che contengono il principio attivo, mentre l’iscrizione nell’allegato IA riguarda il caso in cui il biocida presenti soltanto rischi limitati, secondo la valutazione UE, ed è limitata all’uso sotto forma di pellet in locali asciutti.
Obblighi di risultato per gli Stati membri
Gli Stati membri devono assicurare che il loro ordinamento consenta l’applicazione della nuova disciplina sui biocidi contenenti la sostanza iscritta. In particolare, nell’esaminare le domande di autorizzazione ai sensi dell’articolo 5 e dell’allegato VI della direttiva 98/8/CE, devono valutare, se pertinente per il prodotto specifico, gli usi e gli scenari di esposizione non esaminati in modo rappresentativo nella valutazione a livello di Unione, nonché i relativi rischi per la popolazione e i comparti ambientali.
Data di iscrizione, durata e termine per la conformità
Per entrambe le iscrizioni, la data di iscrizione è fissata al 1° febbraio 2015. Il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, è fissato al 31 gennaio 2017, con le eccezioni richiamate nella nota dell’allegato per i prodotti contenenti più principi attivi e per particolari ipotesi di riconoscimento reciproco o deroga al reciproco riconoscimento. La scadenza dell’iscrizione è fissata al 31 gennaio 2025, dunque con validità decennale, in linea con la prassi richiamata dalla direttiva.
Condizioni specifiche per l’allegato IA
L’iscrizione nella parte relativa all’allegato IA è subordinata alla condizione che il prodotto sia utilizzato unicamente sotto forma di pellet in locali asciutti. La direttiva precisa che questa iscrizione si fonda sull’assunzione di un rischio limitato per uomo, animali non bersaglio e ambiente, in relazione allo scenario specificamente valutato.
Recepimento nazionale, pubblicazione e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 31 gennaio 2014. Tali disposizioni devono essere applicate a decorrere dal 1° febbraio 2015. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredati di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri, che devono quindi provvedere al recepimento entro i termini indicati e coordinare le proprie autorizzazioni nazionali con l’iscrizione del principio attivo nei relativi allegati della direttiva 98/8/CE.
Disposizioni principali
Iscrizione negli allegati I e IA della direttiva 98/8/CE
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati I e IA della direttiva 98/8/CE secondo l’allegato della direttiva. In allegato I è inserita la voce n. 67 "Polvere di pannocchie di granturco", con purezza minima del principio attivo pari a 1 000 g/kg, data di iscrizione 1° febbraio 2015, termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, al 31 gennaio 2017 e scadenza dell’iscrizione al 31 gennaio 2025, per il tipo di prodotto 14. In allegato IA è inserita la voce n. 3 per la stessa sostanza, con identici riferimenti temporali e la condizione specifica di utilizzo unicamente sotto forma di pellet in locali asciutti.
Condizioni specifiche e valutazione dei rischi residui
Per la voce in allegato I, gli Stati membri devono, nell’esaminare l’autorizzazione di un prodotto ai sensi dell’articolo 5 e dell’allegato VI, valutare gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per la popolazione e i comparti ambientali non esaminati rappresentativamente nella valutazione UE, se pertinenti per quel prodotto. Per la voce in allegato IA, l’iscrizione è subordinata alla condizione che il biocida sia utilizzato unicamente sotto forma di pellet in locali asciutti.
Termini di recepimento e applicazione
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 31 gennaio 2014 e di applicarle dal 1° febbraio 2015. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di un riferimento alla pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.
Entrata in vigore e destinatari
Ai sensi dell’articolo 3, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 stabilisce che i destinatari sono gli Stati membri.
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