Direttiva 2013/39
Direttiva 2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013 , che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2013/39/UE aggiorna il quadro UE sugli standard di qualità ambientale per le acque, modificando la direttiva quadro acque 2000/60/CE e la direttiva 2008/105/CE. Introduce nuove sostanze prioritarie, rivede gli SQA di alcune sostanze esistenti, disciplina in modo più dettagliato il monitoraggio in acqua, sedimenti e biota e rafforza il coordinamento con REACH, pesticidi, biocidi e emissioni industriali. Prevede inoltre un elenco di controllo per gli inquinanti emergenti, un approccio strategico per i medicinali e obblighi di recepimento entro il 14 settembre 2015.
Modifica la disciplina UE sulle sostanze prioritarie nella politica delle acque, aggiornando l’elenco delle sostanze, i relativi standard di qualità ambientale e i meccanismi di monitoraggio, rendicontazione e coordinamento con la normativa chimica e settoriale.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione, con effetti sulla gestione delle acque superficiali interne e delle altre acque di superficie, sui corpi idrici superficiali, sui programmi di monitoraggio e sui piani di gestione dei bacini idrografici previsti dalla direttiva 2000/60/CE. Riguarda in particolare le sostanze prioritarie e le sostanze pericolose prioritarie, compresi alcuni nuovi inquinanti identificati di recente, le sostanze con SQA rivisti, le sostanze che si comportano come PBT ubiquitarie e le sostanze farmaceutiche; prevede inoltre norme specifiche per matrici diverse dall’acqua (sedimenti, biota) e per taluni taxa del biota. Sono previste esclusioni/precisazioni rilevanti: la direttiva non sostituisce gli strumenti esistenti di controllo alla fonte previsti da altra normativa UE e non pregiudica l’applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 e degli altri atti settoriali richiamati; per alcune sostanze restano applicabili i vecchi obblighi fino alle nuove scadenze, e per talune sostanze la conformità dipende dalle condizioni di monitoraggio e dalla disponibilità di linee guida tecniche.
Direttiva 2013/39/UE sulle sostanze prioritarie nella politica delle acque
La direttiva 2013/39/UE interviene come atto di aggiornamento del quadro europeo sulla qualità delle acque, modificando la direttiva 2000/60/CE e la direttiva 2008/105/CE. L’obiettivo è rafforzare la protezione dell’ambiente acquatico e della salute umana attraverso un nuovo elenco di sostanze prioritarie, standard di qualità ambientale aggiornati e strumenti di monitoraggio più mirati, in un’ottica di prevenzione alla fonte e di coerenza con la normativa chimica e settoriale dell’Unione.
Finalità e contesto normativo
I considerando sottolineano che l’inquinamento chimico delle acque superficiali costituisce una minaccia per gli ecosistemi e per la salute umana. La direttiva si colloca nel quadro della strategia della direttiva 2000/60/CE, che prevede l’individuazione di sostanze prioritarie e l’adozione di misure per conseguire il buono stato chimico delle acque superficiali. Il testo richiama espressamente i principi di precauzione, azione preventiva, correzione alla fonte e "chi inquina paga", nonché l’esigenza di integrare dati scientifici, ambientali e socioeconomici.
Modifiche alla direttiva 2000/60/CE
L’articolo 1 modifica l’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva quadro acque: la Commissione deve riesaminare l’elenco delle sostanze prioritarie entro quattro anni dall’entrata in vigore della direttiva e successivamente almeno ogni sei anni, presentando le eventuali proposte. Inoltre, l’allegato X della direttiva 2000/60/CE è sostituito dal nuovo elenco contenuto nell’allegato I della direttiva 2013/39/UE.
Modifiche alla direttiva 2008/105/CE: definizioni e standard di qualità
L’articolo 2 sostituisce il testo dell’articolo 2 della direttiva 2008/105/CE e introduce due definizioni rilevanti per l’attuazione pratica: la "matrice" (acqua, sedimenti o biota) e il "taxon del biota". Il nuovo articolo 3 stabilisce che gli Stati membri devono applicare gli SQA dell’allegato I, parte A, ai corpi idrici superficiali e conformemente alla parte B, con un sistema più articolato per sostanze prioritarie esistenti, nuove sostanze identificate e sostanze pericolose prioritarie.
Scadenze di applicazione degli SQA e programmi di misure
Per le sostanze già presenti nell’elenco e oggetto di SQA rivisti, gli Stati membri devono applicare i nuovi valori dal 22 dicembre 2015 per conseguire il buono stato chimico entro il 22 dicembre 2021. Per le sostanze identificate di recente, l’applicazione decorre dal 22 dicembre 2018, con obiettivo di buono stato chimico entro il 22 dicembre 2027 e divieto di deterioramento. In questo secondo caso, gli Stati membri devono predisporre entro il 22 dicembre 2018 un programma di monitoraggio supplementare e un programma preliminare di misure; il programma di misure definitivo, ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 2000/60/CE, deve essere elaborato entro il 22 dicembre 2021 e reso pienamente operativo non oltre il 22 dicembre 2024. In entrambi i casi, l’articolo 4, paragrafi da 4 a 9, della direttiva 2000/60/CE si applica mutatis mutandis, con possibile proroga dei termini o fissazione di obiettivi meno rigorosi nei limiti previsti dal diritto UE.
Matrici alternative, biota e metodologie di analisi
La direttiva attribuisce agli Stati membri una certa flessibilità nell’impiego di matrici alternative o di taxa del biota diversi da quelli indicati, ma solo se il livello di protezione resta equivalente. Tale opzione è subordinata al rispetto dei criteri minimi di efficienza dei metodi analitici fissati dalla direttiva 2009/90/CE; se non esistono criteri per una matrice, gli Stati membri devono usare le migliori tecniche disponibili che non comportino costi eccessivi e assicurare risultati equivalenti. Per alcune sostanze che presentano rischio acuto, se si applica un SQA per biota o sedimenti, deve essere effettuato anche il monitoraggio dell’acqua superficiale.
Obblighi di monitoraggio, tendenza a lungo termine e trasparenza
Per le sostanze con SQA su sedimenti e/o biota è imposto un monitoraggio almeno annuale, salvo giustificazione tecnica. Gli Stati membri devono analizzare la tendenza a lungo termine delle concentrazioni delle sostanze che si accumulano nei sedimenti o nel biota e adottare misure per evitare aumenti significativi, con un’indicazione di monitoraggio ogni tre anni come regola di riferimento. I piani di gestione dei bacini idrografici devono includere informazioni sui limiti di quantificazione, sulla performance dei metodi analitici, sulle ragioni dell’eventuale scelta di matrici o taxa alternativi e sulla giustificazione delle frequenze di monitoraggio. Inoltre, i piani aggiornati e le relazioni sui progressi devono essere resi disponibili attraverso un portale centrale accessibile elettronicamente al pubblico.
Sostanze che si comportano come PBT ubiquitarie
La direttiva dedica un trattamento particolare alle sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche, o che si comportano come tali, e che presentano un’ubiquitarietà di lungo periodo nell’ambiente. Per queste sostanze gli Stati membri possono presentare mappe separate sullo stato chimico, così da non oscurare i miglioramenti ottenuti per le altre sostanze. Il monitoraggio può essere meno intenso, purché rappresentativo e supportato da una base statistica valida; in via indicativa, la frequenza è triennale. Ciò non esonera tuttavia l’Unione e gli Stati membri dall’adottare ulteriori misure per ridurre o eliminare scarichi, emissioni e perdite.
Coordinamento con REACH, pesticidi, biocidi e emissioni industriali
Il nuovo articolo 7 bis impone alla Commissione di valutare, nell’ambito del riesame dell’allegato X, se le misure già previste dalla normativa UE in materia di sostanze chimiche, prodotti fitosanitari, biocidi ed emissioni industriali siano sufficienti per conseguire gli SQA e per realizzare l’obiettivo di arresto o graduale eliminazione di scarichi, emissioni e perdite di sostanze pericolose prioritarie. Se emergono ulteriori esigenze, la Commissione o gli Stati membri devono attivare i rimedi previsti dai rispettivi regolamenti o direttive, tenendo conto delle valutazioni del rischio, dell’analisi socioeconomica e della disponibilità di alternative.
Elenco di controllo e inquinanti emergenti
L’articolo 8 ter introduce un meccanismo nuovo e centrale: un elenco di controllo di sostanze per le quali occorre raccogliere dati di monitoraggio a livello UE per supportare la futura individuazione delle priorità. Il primo elenco, da adottare entro il 14 settembre 2014, può contenere al massimo dieci sostanze o gruppi di sostanze e deve includere diclofenac, 17-beta-estradiol ed etinilestradiolo. L’elenco è aggiornato ogni 24 mesi; il monitoraggio deve avvenire presso stazioni rappresentative, per almeno dodici mesi, con reporting alla Commissione entro termini specifici. Ogni sostanza può restare nell’elenco per un periodo complessivo non superiore a quattro anni.
Sostanze farmaceutiche
L’articolo 8 quater obbliga la Commissione, entro due anni dal 13 settembre 2013 per quanto possibile, a definire un approccio strategico sull’inquinamento delle acque da sostanze farmaceutiche. Tale approccio può comprendere proposte per tenere conto più efficacemente dell’impatto ambientale dei medicinali nella procedura di immissione in commercio. La Commissione può inoltre proporre, entro il 14 settembre 2017, misure a livello UE e/o nazionale per ridurre scarichi, emissioni e perdite di sostanze farmaceutiche, bilanciando tutela ambientale, salute pubblica ed efficacia dei costi.
Allegati e valori di qualità ambientale
L’allegato I della direttiva 2008/105/CE viene integralmente sostituito. La parte A contiene la tabella degli SQA con distinzione tra media annua e concentrazione massima ammissibile, oltre ai valori per il biota per alcune sostanze. La parte B precisa che, per gli SQA-CMA, la conformità si riferisce al superamento in ciascun punto rappresentativo di monitoraggio, ferma restando la possibilità di usare metodi statistici conformi alla direttiva 2000/60/CE. È chiarito anche che gli SQA in acqua si riferiscono di regola alla concentrazione totale, mentre per cadmio, piombo, mercurio e nichel si applica la concentrazione disciolta o, se indicato, quella biodisponibile, potendo essere considerati i livelli di fondo e i parametri che incidono sulla biodisponibilità.
Recepimento, entrata in vigore e obblighi di comunicazione
Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 14 settembre 2015 e comunicarle alla Commissione, includendo un riferimento alla direttiva nei testi nazionali. Devono inoltre trasmettere il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno nel settore disciplinato. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è indirizzata agli Stati membri.
Implicazioni pratiche per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, la direttiva è rilevante soprattutto per la pianificazione degli adempimenti ambientali, per i piani di gestione dei bacini idrografici, per i programmi di monitoraggio e per il coordinamento tra autorizzazioni, controlli e responsabilità lungo la filiera industriale e agrochimica. I margini di discrezionalità nazionale riguardano in particolare la scelta di matrici alternative, la calibrazione dei programmi di monitoraggio, l’eventuale uso di metodi statistici e l’adozione di misure nazionali integrative, ma sempre nel rispetto del risultato vincolante imposto dal diritto UE: conseguire il buono stato chimico delle acque e ridurre progressivamente l’inquinamento da sostanze prioritarie e pericolose prioritarie.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco delle sostanze prioritarie
L’articolo 1 modifica l’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE prevedendo che la Commissione riesamini l’elenco delle sostanze prioritarie entro quattro anni dall’entrata in vigore della direttiva e poi almeno ogni sei anni, presentando eventuali proposte. L’allegato X della direttiva 2000/60/CE è sostituito con il nuovo elenco delle sostanze prioritarie, che comprende anche nuove sostanze e sostanze classificate come pericolose prioritarie.
Definizioni e ambito tecnico della direttiva 2008/105/CE
L’articolo 2 sostituisce l’articolo 2 della direttiva 2008/105/CE introducendo le definizioni di "matrice" (acqua, sedimenti o biota) e di "taxon del biota", oltre al rinvio alle definizioni della direttiva 2000/60/CE e della direttiva 2009/90/CE.
Applicazione degli SQA, scadenze e flessibilità per matrici alternative
Il nuovo articolo 3 della direttiva 2008/105/CE impone agli Stati membri di applicare gli SQA dell’allegato I, parte A, ai corpi idrici superficiali e secondo i requisiti della parte B. Per alcune sostanze già presenti nell’elenco, gli SQA rivisti si applicano dal 22 dicembre 2015 con obiettivo di buon stato chimico entro il 22 dicembre 2021; per le sostanze identificate di recente, l’applicazione decorre dal 22 dicembre 2018 con obiettivo entro il 22 dicembre 2027, con obbligo di un programma supplementare di monitoraggio e di un programma preliminare di misure entro il 22 dicembre 2018 e di un programma di misure definitivo entro il 22 dicembre 2021, operativo entro e non oltre il 22 dicembre 2024. Gli Stati membri possono usare matrici o taxa del biota alternativi solo se il livello di protezione è equivalente e il metodo analitico soddisfa i criteri minimi della direttiva 2009/90/CE; sono disciplinati anche i casi di rischio acuto, i valori sotto il limite di quantificazione, la frequenza minima annuale per sedimenti/biota e l’obbligo di indicare nei piani di gestione limiti di quantificazione, giustificazioni metodologiche e frequenze di monitoraggio.
Monitoraggio di tendenza e trasparenza nei piani di gestione
L’articolo 3, paragrafi 5 bis e 6, richiede la diffusione tramite un portale centrale accessibile elettronicamente al pubblico dei piani di gestione aggiornati e delle relazioni sui progressi. Per le sostanze che tendono ad accumularsi nei sedimenti e/o nel biota, gli Stati membri devono effettuare un’analisi della tendenza a lungo termine e adottare misure per evitare aumenti significativi; il monitoraggio è in via indicativa ogni tre anni, salvo diversa giustificazione tecnica.
Sostanze che si comportano come PBT ubiquitarie
L’articolo 8 bis consente agli Stati membri di presentare mappe supplementari separate per le sostanze che si comportano come PBT ubiquitarie e di rappresentare separatamente l’incidenza sullo stato chimico. Per tali sostanze il monitoraggio può essere meno intenso, purché rappresentativo e basato su un riferimento statisticamente valido; in via indicativa il monitoraggio è triennale.
Coordinamento con la normativa chimica e settoriale
Il nuovo articolo 7 bis impone alla Commissione di valutare, nell’ambito del riesame periodico dell’allegato X della direttiva 2000/60/CE, se le misure previste da REACH, dai regolamenti sui prodotti fitosanitari e sui biocidi e dalla direttiva sulle emissioni industriali siano sufficienti per conseguire gli SQA e l’obiettivo di arresto o graduale eliminazione di scarichi, emissioni e perdite. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio e, se necessario, attiva le procedure previste dai relativi atti settoriali, tenendo conto di analisi del rischio e valutazioni socioeconomiche.
Riesame dell’allegato X e modifiche future
L’articolo 8 riformulato prevede che la Commissione riferisca regolarmente sul riesame dell’allegato X e, se del caso, presenti proposte legislative per nuove sostanze prioritarie o pericolose prioritarie, la riclassificazione di sostanze esistenti e la fissazione di SQA per acqua, sedimenti o biota.
Elenco di controllo per gli inquinanti emergenti
L’articolo 8 ter istituisce un elenco di controllo di sostanze per raccogliere dati di monitoraggio a livello UE a supporto della futura definizione di priorità. Il primo elenco, da adottare entro il 14 settembre 2014, può contenere fino a dieci sostanze o gruppi di sostanze e comprende espressamente diclofenac, 17-beta-estradiol (E2) e 17-alpha-ethinylestradiol (EE2). L’elenco è aggiornato ogni 24 mesi; il monitoraggio da parte degli Stati membri è almeno annuale su stazioni rappresentative, con obblighi di trasmissione dati entro termini specifici e durata massima di quattro anni per ciascuna sostanza. La Commissione adotta atti di esecuzione per elenco e formati tecnici.
Approccio strategico per le sostanze farmaceutiche
L’articolo 8 quater impone alla Commissione, ove possibile entro due anni dal 13 settembre 2013, di definire un approccio strategico all’inquinamento idrico da sostanze farmaceutiche, con eventuali proposte per integrare meglio l’impatto ambientale dei medicinali nella procedura di autorizzazione. Entro il 14 settembre 2017 la Commissione può proporre misure a livello UE e/o nazionale per ridurre scarichi, emissioni e perdite di tali sostanze, nel rispetto della salute pubblica e dell’efficacia dei costi.
Competenza di esecuzione e delega alla Commissione
L’articolo 9 disciplina la procedura di comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 per gli atti di esecuzione; l’articolo 9 bis conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per sei anni a decorrere dal 13 settembre 2013, con proroga tacita salvo opposizione e possibilità di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio.
Nuovi allegati con SQA e regole di valutazione
L’allegato I della direttiva 2008/105/CE è sostituito: la parte A contiene gli SQA per le sostanze prioritarie e altri inquinanti, distinguendo SQA-AA e SQA-CMA per acque superficiali interne e altre acque di superficie, nonché SQA per il biota per alcune sostanze. La parte B chiarisce come applicare gli SQA-CMA, il significato delle concentrazioni totali o disciolte, la considerazione delle concentrazioni di fondo naturali e dei parametri che incidono sulla biodisponibilità dei metalli.
Recepimento e data di entrata in vigore
Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni di recepimento entro il 14 settembre 2015 e comunicarle alla Commissione, con riferimento alla direttiva nei testi nazionali; la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri devono inoltre trasmettere il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
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