L.R. Abruzzo 45/2004
Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Abruzzo disciplina localizzazione, autorizzazione, risanamento, catasto, vigilanza e sanzioni per impianti radio-TV, telefonia mobile ed elettrodotti fino a 150 kV, nel rispetto della normativa statale e dei limiti di esposizione. Molte scadenze erano concentrate nel periodo iniziale di attuazione (2004-2006) e alcune previsioni sono state abrogate o dichiarate illegittime, con competenze oggi trasferite alla Regione da normativa successiva.
Tutela dalla esposizione a campi elettromagnetici e disciplina di impianti radio, telefonia mobile ed elettrodotti in Abruzzo
Tutela dalla esposizione ai campi elettromagnetici in Abruzzo
La legge regionale Abruzzo n. 45 del 2004 disciplina la protezione della popolazione e dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico, coordinando la materia con la pianificazione territoriale e urbanistica. Il provvedimento riguarda impianti radio-TV, telefonia mobile e reti elettriche fino a 150 kV, nel quadro della normativa statale e del principio di precauzione.
Finalità e principi generali
La disciplina regionale è orientata alla tutela della salute e alla salvaguardia ambientale, con l’obiettivo di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Province e Comuni devono perseguire obiettivi di qualità nelle scelte urbanistiche e territoriali. La Regione promuove l’uso delle migliori tecnologie disponibili, il coordinamento con il catasto nazionale e l’approfondimento scientifico sugli effetti sanitari, soprattutto a lungo termine.
Ambito di applicazione e riparto di competenze
La legge si applica a:
- siti di trasmissione e impianti radioelettrici, compresi impianti di telefonia mobile con stabilità assicurata da infissione o appoggio al suolo, radar e radiodiffusione;
- autorizzazioni per impianti che espongono la popolazione a campi tra 100 KHz e 300 GHz;
- trasmissione e distribuzione di energia elettrica con tensione non superiore a 150 kV.
La Regione definisce criteri, strumenti e azioni di pianificazione, modalità autorizzative, tracciati degli elettrodotti, competenze di Province e Comuni e la realizzazione del catasto regionale delle sorgenti fisse. Per gli apparati di radioamatori è previsto un regolamento regionale specifico. Restano ferme le competenze statali e quelle relative a Ministero dell’interno, Forze armate, Guardia di finanza, Corpo forestale, Polizia municipale, Protezione civile e servizi di emergenza sanitaria.
Impianti radio e televisivi: pianificazione, localizzazione e catasto
Le Province devono dotarsi di un Piano provinciale di localizzazione dell’emittenza radio-televisiva, coerente con il piano nazionale di assegnazione delle frequenze e con i limiti statali di esposizione. Il piano doveva essere adottato entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge e poteva essere incluso nel PTCP. In via temporanea, in attesa dell’attuazione del piano nazionale, era possibile mantenere alcuni impianti nelle aree già previste, purché nel rispetto dei limiti sanitari.
È istituito presso ARTA il catasto regionale degli impianti radioelettrici e di radiodiffusione, coordinato con il catasto nazionale, con funzione di censimento e monitoraggio dei livelli di campo. I gestori dovevano trasmettere entro 180 giorni la mappa completa degli impianti e i dati tecnici necessari; in mancanza, non potevano ottenere nuove autorizzazioni. Il regolamento di gestione del catasto doveva essere approvato entro 60 giorni dall’entrata in vigore.
Criteri di localizzazione e divieti per impianti radio-TV
La Giunta regionale doveva fissare i criteri per individuare le aree idonee e per la costruzione degli impianti, tenendo conto di potenze, livelli di irraggiamento, densità abitativa e presenza di asili, scuole, ospedali, case di cura e residenze per anziani.
Per gli impianti radio-TV risultavano vietate le localizzazioni:
- in aree a prevalente funzione residenziale, servizi collettivi, attività produttive o turistico-ricettive, secondo la pianificazione territoriale e urbanistica;
- entro una fascia di rispetto non inferiore a 1.000 metri dalle aree destinate a insediamenti residenziali o servizi collettivi;
- in parchi urbani, aree sanitarie, assistenziali, scolastiche e sportive, nonché in zone parco e riserve naturali.
Tale previsione specifica, tuttavia, è stata soppressa nel 2005; resta quindi la disciplina generale di localizzazione e di tutela delle aree sensibili prevista dalle altre disposizioni della legge e dalla normativa vigente.
Ruolo dei Comuni per gli impianti radio-TV
I Comuni adeguano la pianificazione urbanistica ai piani provinciali e possono acquisire, occupare d’urgenza ed espropriare le aree individuate, assegnandole in diritto di superficie ai gestori. Possono inoltre adottare un regolamento specifico per l’ordinato insediamento degli impianti e per la riduzione dell’esposizione.
I Comuni realizzano un catasto degli impianti installati e rendono disponibili i dati ai soggetti interessati ai procedimenti autorizzativi e ai controlli. Prima dell’approvazione del piano provinciale, l’autorizzazione all’impianto è subordinata al parere del Comitato tecnico provinciale.
Autorizzazioni e procedura per gli impianti radio-TV
L’autorizzazione è rilasciata dal Comune, previo parere ARTA e ASL, nel rispetto dei limiti di esposizione e della pianificazione urbanistica. Il Comune doveva fissare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge il termine del procedimento secondo la disciplina dello sportello unico. La Giunta regionale doveva inoltre definire, entro 60 giorni, gli elaborati tecnici da produrre e i criteri per le spese istruttorie.
Le domande di autorizzazione sono presentate allo sportello unico per le attività produttive e l’autorizzazione può essere ricompresa nella concessione edilizia, se prevista.
Risanamento degli impianti radio-TV esistenti
La Regione deve adottare un piano di risanamento per adeguare gli impianti esistenti ai limiti di legge; il piano può prevedere anche la delocalizzazione. I gestori dovevano presentare entro sei mesi dall’entrata in vigore la richiesta di autorizzazione o un piano di risanamento con modalità e tempi di adeguamento.
I piani sono approvati dal Comune, sentita la Provincia e acquisiti i pareri ARTA e ASL; gli interventi possono essere dichiarati di pubblico interesse, urgenti e indifferibili. La delocalizzazione va completata entro sei mesi dall’approvazione del piano. L’adeguamento ai limiti di esposizione doveva comunque avvenire entro due anni dall’entrata in vigore della legge.
Telefonia mobile: localizzazione, autorizzazione e catasto
Per gli impianti fissi di telefonia mobile il Comune, nello strumento urbanistico, individua i siti tecnologici per installazione o delocalizzazione e adotta un regolamento per ottimizzare la localizzazione. I gestori presentano un Programma annuale delle installazioni con localizzazione e documentazione tecnica.
Il Comune informa la cittadinanza della presentazione del programma e assegna un termine per osservazioni di soggetti pubblici, privati e portatori di interessi diffusi. Acquisiti i pareri ARTA e ASL, il Comune autorizza gli impianti nel rispetto dei limiti di esposizione e delle esigenze di copertura del servizio. L’autorizzazione va rilasciata entro 90 giorni.
Per singole installazioni è prevista una procedura semplificata. La Giunta regionale deve definire gli elaborati tecnici e le spese istruttorie. È inoltre previsto il coordinamento delle richieste tra gestori, e i nuovi impianti non sono autorizzabili ai gestori che non abbiano adempiuto agli obblighi di mappatura previsti dalla legge. Il rilascio delle autorizzazioni sulle domande già in corso era sospeso se i lavori non erano ancora iniziati.
Divieti e aree sensibili per la telefonia mobile
La Giunta regionale deve vietare la localizzazione di nuovi impianti in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, nonché in zone parco e riserve naturali. Nelle aree prossime a tali zone valgono obiettivi di qualità per minimizzare l’esposizione. Si applicano anche le condizioni generali già previste per gli impianti radio-TV.
I Comuni possono inoltre individuare ulteriori beni culturali e ambientali nei quali l’installazione può essere preclusa.
Risanamento degli impianti di telefonia mobile esistenti
Gli impianti esistenti non conformi devono essere ricondotti a conformità o delocalizzati entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge. I gestori presentano al Comune un programma degli interventi di risanamento; gli interventi di delocalizzazione sono autorizzati previo parere ARTA e ASL. L’avvenuto adeguamento va comunicato al Comune entro 30 giorni dalla realizzazione.
I titolari di rete dovevano fornire entro 180 giorni la mappa completa dei siti e degli impianti esistenti con la documentazione tecnica necessaria, anche per il catasto comunale.
Impianti mobili di telefonia mobile
Gli impianti mobili devono essere comunicati al Comune 45 giorni prima della collocazione, con parere favorevole di ARTA e ASL. Nei 30 giorni successivi il Comune può chiedere una diversa localizzazione. Gli impianti devono rispettare i limiti di esposizione e non possono essere collocati nelle aree vietate per gli impianti fissi.
Linee e impianti elettrici fino a 150 kV: pianificazione e corridoi
I Comuni devono individuare negli strumenti urbanistici specifici corridoi per la localizzazione di linee e impianti elettrici fino a 150 kV, in coerenza con il PTCP e con i programmi di sviluppo delle reti. Gli enti gestori devono presentare entro 60 giorni i programmi di sviluppo e aggiornarli ogni anno entro il 31 gennaio.
La Giunta regionale definisce criteri per la larghezza dei corridoi e modalità di consultazione degli enti gestori. La pianificazione urbanistica deve perseguire gli obiettivi di qualità del D.P.C.M. 8 luglio 2003, sia per nuove costruzioni rispetto alle linee esistenti sia per nuovi impianti rispetto alle costruzioni esistenti.
Nelle aree soggette a vincoli storico-artistici, paesaggistici o ambientali, il parere favorevole della Regione può essere subordinato alla realizzazione dell’elettrodotto in cavo sotterraneo e a misure progettuali idonee a evitare danni ai valori tutelati. La Giunta regionale definisce anche i casi di assoggettamento alla valutazione di impatto ambientale per elettrodotti aerei esterni sopra 100 kV.
Risanamento degli elettrodotti e catasto delle linee elettriche
Gli enti gestori delle reti con linee e impianti fino a 150 kV devono presentare alla Provincia un piano di risanamento per gli impianti non conformi ai limiti statali. Il piano, con priorità d’intervento, è approvato dalla Provincia con i pareri del Comune, dell’ARTA e dell’ASL, e gli interventi sono dichiarati di pubblico interesse, urgenti e indifferibili. Se l’opera interessa più Province, il piano è approvato con intesa tra le Province coinvolte. L’approvazione del piano vale anche come autorizzazione per nuovi impianti.
Per gli impianti oltre 150 kV il gestore attiva la procedura di risanamento secondo la legge quadro statale. Possono presentare proposte di risanamento e richieste di finanziamento anche Comuni, cittadini, associazioni dei consumatori, associazioni contro tumori, comitati per la tutela dai campi elettromagnetici e associazioni ambientaliste.
È inoltre istituito presso la Provincia il catasto delle linee e degli impianti elettrici con tensione uguale o superiore a 15.000 volt. I gestori devono trasmettere entro sei mesi la mappa completa delle reti; l’ARTA verifica entro un anno dal termine di presentazione la conformità alla normativa, con priorità ai luoghi destinati all’infanzia.
Vigilanza, controlli e sanzioni
La vigilanza e il controllo sono svolti dai soggetti titolari dell’autorizzazione, con il supporto di ARTA e ASL. I controlli hanno cadenza annuale e mirano a verificare:
- il rispetto dei limiti di esposizione e delle misure di precauzione;
- l’attuazione dei piani di risanamento;
- il mantenimento dei parametri tecnici dichiarati dal gestore.
Il personale incaricato può accedere agli impianti e richiedere dati e documenti necessari.
L’esercizio di impianti di telecomunicazione e radiotelevisione senza le autorizzazioni richieste comporta la disattivazione degli impianti e una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.200 a 10.300 euro, salve le sanzioni statali.
Regime transitorio, partecipazione e strumenti di attuazione
Per gli elettrodotti già autorizzati ma non ancora appaltati alla data di entrata in vigore della legge, si applicano le nuove disposizioni urbanistiche e l’efficacia dell’autorizzazione resta sospesa fino al pronunciamento della Provincia. Inoltre, fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici e comunque entro tre anni, i Comuni rilasciano le concessioni edilizie nel rispetto dei criteri sui corridoi, previo parere ARTA e ASL.
Ai procedimenti di definizione dei tracciati e di approvazione dei piani di risanamento si applicano le regole di partecipazione della legge n. 241/1990. La Regione può favorire accordi volontari, procedure semplificate e cofinanziamenti per interventi urgenti, e promuovere intese e accordi di programma per tecnologie a minore emissione o sistemi di monitoraggio continuo.
Comitato tecnico provinciale e procedimento autorizzatorio
Presso ciascuna Provincia è istituito un Comitato tecnico per l’emittenza radio-TV, composto da rappresentanti della Provincia, un esperto segnalato da ARTA, un rappresentante CORECOM, più ulteriori esperti indicati dalle associazioni del settore e dei consumatori. Il Comitato esprime parere sulle autorizzazioni e collabora alla predisposizione del piano provinciale di localizzazione.
Contributi regionali e finanziamento
La Regione può concedere contributi ai gestori per agevolare i piani di risanamento degli impianti radio-TV, fino al 50% della spesa ammissibile, con riferimento esclusivo alle emittenti locali e solo in presenza di preminenti interessi pubblici connessi a salute, ambiente o occupazione. L’ammissione al contributo richiede l’approvazione del piano da parte del Comune. La Regione definisce criteri, spese ammissibili, concessione, erogazione e revoca; si applica il regime di aiuti di minima entità. Gli oneri sono coperti tramite apposito capitolo di bilancio regionale.
Abrogazioni e attualità della disciplina
La legge abroga le disposizioni incompatibili, in particolare la L.R. n. 20/1991 come modificata dalla L.R. n. 3/2000. Nel tempo alcune previsioni sono state soppresse o dichiarate illegittime, e la L.R. 32/2015 ha trasferito alla Regione le funzioni amministrative che prima erano provinciali. La disciplina conserva rilievo soprattutto come quadro di settore, ma varie scadenze attuative originarie sono ormai superate.
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