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Legge

L.R. Abruzzo 43/2004

Modifiche alla L.R. 23 gennaio 2004, n. 5 recante "Disciplina del referendum sulle deliberazioni di approvazione o di modifica dello Statuto regionale ai sensi dell'articolo 123, terzo comma, della Costituzione".

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 43/2004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo n. 43/2004 modifica la L.R. n. 5/2004 sul referendum confermativo delle deliberazioni statutarie, chiarendo il termine di tre mesi per la richiesta, la sospensione in caso di ricorso alla Corte costituzionale e gli effetti delle decisioni di rigetto o di illegittimità. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nel BURA del 17 dicembre 2004.

Modifiche alla disciplina del referendum confermativo sullo Statuto regionale abruzzese

Modifiche alla disciplina del referendum confermativo dello Statuto regionale

La legge regionale Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 43 interviene sulla L.R. 23 gennaio 2004, n. 5, che disciplina il referendum sulle deliberazioni di approvazione o modifica dello Statuto regionale ai sensi dell’art. 123, terzo comma, della Costituzione. Le modifiche riguardano soprattutto il termine per la proposizione del referendum popolare confermativo e gli effetti del giudizio della Corte costituzionale sulle operazioni referendarie.

Termine per la proposizione del referendum

La disciplina viene precisata nel senso che la pubblicazione della deliberazione statutaria deve dare conto anche del termine di tre mesi utile per proporre il referendum popolare confermativo. Inoltre, in più disposizioni della legge del 2004, i riferimenti al comma 3 dell’art. 2 sono sostituiti con il comma 2, per adeguare il rinvio normativo alla nuova numerazione risultante dalle modifiche.

Sospensione del termine in caso di ricorso alla Corte costituzionale

È stabilito che il termine di tre mesi per la richiesta del referendum si sospende dal giorno successivo alla pubblicazione prevista dalla legge regionale. Le eventuali operazioni referendarie già compiute fino a quel momento restano valide. Il termine riprende a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte costituzionale che rigetta il ricorso.

Effetti della sentenza della Corte costituzionale che annulla la deliberazione statutaria

Se la Corte costituzionale dichiara, in tutto o in parte, illegittima la deliberazione statutaria, le operazioni referendarie eventualmente già svolte perdono efficacia. In tal caso, il termine per proporre il referendum ricomincia a decorrere dalla nuova pubblicazione della deliberazione statutaria consequenziale alla sentenza della Corte costituzionale.

Coordinamento della disciplina procedurale

Anche le disposizioni relative allo svolgimento del procedimento referendario vengono coordinate con il nuovo rinvio al comma 2 dell’art. 2, eliminando il riferimento non più corretto al comma 3 e sopprimendo, ove necessario, ulteriori richiami ormai superati.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, avvenuta il 17 dicembre 2004.

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