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Legge

L.R. Abruzzo 44/2004

Interventi per la riqualificazione, il potenziamento e l'adeguamento dei sistemi di trasporto funiviario in Abruzzo.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 44/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina contributi in conto capitale della Regione Abruzzo per riqualificazione, potenziamento, adeguamento e costruzione di impianti funiviari destinati al pubblico servizio. Definisce interventi ammissibili, criteri di priorità, percentuali e massimali, domanda, graduatorie, erogazione, vincoli di destinazione e recuperi. Prevede anche norme transitorie per il 2005-2007 e modifiche alla L.R. 72/1998.

Contributi per impianti funiviari in Abruzzo

Contributi regionali per impianti funiviari in Abruzzo

La legge disciplina, per il territorio della Regione Abruzzo, un sistema di contributi in conto capitale a sostegno del trasporto pubblico effettuato mediante impianti funiviari. L’obiettivo è la riqualificazione, il potenziamento, l’adeguamento e la costruzione di impianti destinati al pubblico servizio, con particolare attenzione alle aree interne e allo sviluppo socio-economico e culturale del territorio.

Finalità e ambito di applicazione

La Regione riconosce gli impianti funiviari come parte del sistema regionale di trasporto pubblico locale e come servizio di pubblica utilità e interesse generale. La disciplina si applica ai sistemi di trasporto pubblico attuati mediante impianti funiviari o assimilati, considerati servizi pubblici di trasporto regionale e locale.

Interventi ammissibili e priorità

Sono finanziabili, in ordine prioritario, interventi relativi a:

  • impianti di collegamento fra centri abitati;
  • impianti di collegamento di sub-comprensori attrezzati;
  • impianti con funzione principale di arroccamento e accesso a situazioni turistico-economiche;
  • sostituzione con potenziamento di impianti esistenti;
  • semplice sostituzione di impianti esistenti;
  • potenziamento degli impianti esistenti e varianti costruttive o adeguamenti tecnici indispensabili per revisioni generali e speciali;
  • nuovi impianti che non rientrano nelle categorie precedenti.

Per gli interventi di collegamento fra centri abitati, sub-comprensori attrezzati e aree di arroccamento, l’accesso ai benefici è riservato agli impianti funiviari aerei, preferibilmente con collegamento temporaneo dei veicoli, con funivie va e vieni o funicolari.

Per la tipologia destinata a revisioni, potenziamenti e adeguamenti tecnici, il bilancio annuale è ripartito con una riserva dell’80% per le tipologie A, B, C, D, E e G e del 20% per la tipologia F; eventuali residui possono essere trasferiti tra le due graduatorie.

Misura dei contributi e spese ammissibili

Il contributo è determinato in percentuale della spesa preventivata e riconosciuta ammissibile, con questi limiti massimi:

  • 60% fino a Euro 6.000.000 per impianti funiviari di collegamento tra centri abitati;
  • 47% fino a Euro 3.000.000 per impianti aerei con collegamento temporaneo, funivie va e vieni o funicolari;
  • 40% fino a Euro 800.000 per impianti aerei con collegamento permanente;
  • 30% fino a Euro 80.000 per impianti terrestri o assimilabili;
  • 35% fino a Euro 180.000 per potenziamento, varianti costruttive e adeguamenti tecnici per revisioni.

Le percentuali e i massimali sono aumentati del 2% per i richiedenti appartenenti a forme associative che prevedano esclusivamente un titolo di viaggio unico. Le spese generali e tecniche sono ammesse forfetariamente fino al 10% dell’importo preventivato per forniture e lavori. Non sono finanziabili interventi con costo preventivato inferiore a Euro 40.000.

Presentazione delle domande e documentazione

Le domande sono presentate alla Giunta regionale tramite raccomandata A.R. secondo i termini stabiliti annualmente:

  • per il 2005, entro il 31 marzo 2005;
  • per gli esercizi successivi, entro il 30 giugno dell’anno precedente a quello di riferimento.

La domanda deve essere corredata, a pena di nullità o esclusione, della documentazione prevista dagli allegati, del quadro economico di spesa e di un impegno irrevocabile a praticare in via esclusiva un titolo di viaggio che abiliti all’uso dell’impianto e degli altri impianti collegati, nonché il titolo di viaggio unico regionale entro sei mesi dalla sua istituzione.

Per i concessionari pubblici e le società miste è richiesta una deliberazione esecutiva con approvazione dell’iniziativa, del quadro di spesa e dell’impegno finanziario corrispondente.

Progetto “Ski Pass unico regionale”

La Direzione Trasporti e Mobilità è incaricata di predisporre un progetto speciale per introdurre un titolo di viaggio unico regionale per il sistema funiviario, denominato “Ski Pass unico regionale”. La Giunta regionale approva il progetto, individua il soggetto attuatore e stabilisce la data di avvio.

Istruttoria, graduatorie e assegnazione dei contributi

Entro tre mesi dalla scadenza del termine per le domande, il Servizio competente svolge l’istruttoria tecnica e può richiedere chiarimenti, che devono pervenire entro 20 giorni, pena l’annullamento dell’istanza. Il Dirigente approva graduatorie distinte per le tipologie A, B, C, D, E e G da un lato e per la tipologia F dall’altro.

Le graduatorie provvisorie sono formate secondo i criteri di valutazione e priorità degli allegati, pubblicate sul Bollettino Ufficiale regionale e impugnabili con ricorso motivato entro 20 giorni dalla pubblicazione. Esaminati i ricorsi, il Servizio aggiorna o conferma le graduatorie e assegna i contributi secondo l’ordine di graduatoria e la disponibilità finanziaria. In caso di residui, può essere assegnato un contributo forfetario ridotto alla prima iniziativa non integralmente finanziata; l’accettazione deve pervenire entro 20 giorni, altrimenti si procede ai soggetti successivi.

Erogazione, controlli e revoca

I contributi sono liquidati in tre rate: due anticipazioni, ciascuna pari al 40% del contributo assegnato, e un saldo finale. Le anticipazioni sono erogate all’inizio e all’ultimazione dei lavori, previa certificazione del direttore dei lavori e presentazione di polizza fideiussoria pari alla somma da erogare aumentata del 5%.

Il Servizio può effettuare controlli in corso d’opera. In caso di irregolarità o difformità, può sospendere le erogazioni e assegnare un termine per il ripristino; se l’inadempimento persiste, il contributo è revocato e si procede al recupero delle somme con interessi e sanzione del 15%. Il saldo è liquidato dopo il certificato di collaudo. L’IVA resta a carico dei beneficiari.

Vincolo di destinazione e alienazione degli impianti

Per mantenere il contributo, il beneficiario deve essere proprietario dell’impianto. Gli impianti finanziati non possono essere alienati o destinati ad uso diverso prima che sia trascorso almeno il 60% della vita tecnica dalla prima apertura al pubblico esercizio. In caso di violazione, la Regione recupera il contributo con interessi e sanzione del 15%.

Per ragioni di pubblico interesse la Giunta può autorizzare l’alienazione anticipata, con recupero di una quota del contributo. Se la cessione è compatibile con i vincoli, è previsto un diritto di prelazione in favore di Regione, enti locali, aziende pubbliche di trasporto e altri soggetti indicati. I beni acquisiti dalla Regione possono essere conferiti in conto capitale a società di gestione esistenti o da costituire.

Norme finanziarie e risorse dedicate

La copertura degli oneri è rinviata agli stanziamenti di bilancio regionali. La Regione riserva inoltre il 2% dello stanziamento annuale per studi, ricerca, consulenza, promozione, sicurezza e formazione nel settore funiviario. Per il progetto “Ski Pass unico regionale” è prevista, per il 2005, una riserva fino al 5% dello stanziamento annuale destinata agli investimenti iniziali e alla gestione del primo anno.

Modifiche alla disciplina regionale del trasporto pubblico

La legge modifica la L.R. n. 72/1998, inserendo tra le competenze regionali il trasporto pubblico effettuato a mezzo di impianti a fune e di impianti fissi e infrastrutture/accessori definiti dalla L.R. n. 61/1983. È inoltre abrogato l’art. 22 della L.R. n. 72/1998.

Abrogazioni e regime transitorio

Sono abrogate le precedenti leggi regionali n. 67/1995, n. 140/1996 e n. 85/2001. Per il primo anno di applicazione, chi aveva già presentato domanda ai sensi della normativa previgente o della stessa L.R. 44/2004, come poi modificata, può ripresentare l’istanza o integrarla; in tal caso vale la data della precedente domanda. Per l’annualità 2007 sono considerate validamente presentate le istanze spedite entro il 30 giugno 2006.

Decorrenza

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

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