Salta al contenuto
Legge

L.R. Abruzzo 51/2004

Disposizioni in materia di ineleggibilita', incompatibilita' e decadenza dalla carica di consigliere regionale.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 51/2004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per l’Abruzzo, i requisiti di elettorato passivo e le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza per Presidente della Giunta e consiglieri regionali. Prevede procedure e termini per rimuovere le cause ostative e l’incompatibilità tra assessore e consigliere opera dalla XI legislatura. Abroga la L.R. 18/2004.

Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei consiglieri regionali e del Presidente della Regione Abruzzo

Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza nella Regione Abruzzo

La legge regionale disciplina i casi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza per il Presidente della Giunta regionale e per i consiglieri regionali dell’Abruzzo, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa statale. Definisce inoltre l’elettorato attivo e passivo, le procedure di contestazione e gli effetti delle cause ostative.

Elettorato attivo, eleggibilità e limite ai mandati

Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione che abbiano compiuto 18 anni entro il giorno delle elezioni. Sono eleggibili a Presidente della Giunta e a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualunque Comune della Repubblica, purché abbiano compiuto 18 anni entro il giorno del voto.

Non può essere candidato Presidente della Giunta chi abbia già ricoperto la stessa carica per due mandati consecutivi.

Cause di ineleggibilità

Non sono eleggibili a Presidente della Giunta e a consigliere regionale, tra gli altri, ministri e sottosegretari di Stato, componenti della Corte costituzionale e del CSM, vertici della polizia, prefetti, dirigenti statali di vertice, magistrati e giudici di pace che esercitino funzioni nella Regione, ufficiali delle forze armate operanti nel territorio regionale, vertici di amministrazioni provinciali e comunali della Regione, dirigenti e dipendenti regionali, amministratori e dirigenti di enti o aziende dipendenti dalla Regione, vertici delle ASL, il Difensore civico regionale, i membri del Collegio regionale per le garanzie statutarie, nonché i sindaci dei Comuni abruzzesi con popolazione superiore a 5.000 abitanti e i presidenti e vicepresidenti delle Province della Regione.

Le cause non operano se l’interessato cessa dall’incarico, funzione o ufficio entro 90 giorni prima del termine di presentazione delle candidature, nelle forme previste. Per alcune cariche apicali statali e regionali la cessazione deve avvenire per dimissioni. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, la cessazione deve avvenire entro 45 giorni dalla pubblicazione del decreto di scioglimento, se anteriore al termine ordinario. La domanda di dimissioni o aspettativa vale solo se accompagnata dall’effettiva cessazione delle funzioni.

Regole operative per dimissioni e aspettativa

La Regione, gli enti e le aziende dipendenti devono adottare i provvedimenti richiesti entro 6 giorni. Se non provvedono, la domanda di dimissioni o aspettativa produce effetti dal sesto giorno successivo alla presentazione, purché vi sia effettiva cessazione delle funzioni. L’aspettativa è concessa per tutta la durata del mandato, senza assegni, e il relativo periodo è considerato servizio effettivamente prestato e legittimo impedimento ai fini del periodo di prova.

Cause di incompatibilità

La carica di Presidente, di componente della Giunta e di consigliere regionale è incompatibile con diverse situazioni di conflitto, tra cui: amministratori o dirigenti di enti o società che ricevano sovvenzioni regionali continuative e facoltative; soggetti che abbiano debiti verso enti o società regionali derivanti da responsabilità accertata con sentenza passata in giudicato; titolari, amministratori e dirigenti di imprese private sovvenzionate continuativamente dalla Regione con garanzia di assegnazioni o interessi, quando il sostegno non sia previsto da una legge generale; titolari e amministratori di imprese private legate alla Regione da contratti, concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica.

La carica di componente della Giunta è inoltre incompatibile con tutte le situazioni che costituiscono causa di ineleggibilità per Presidente e consigliere regionale.

Sono poi incompatibili con le cariche regionali, tra le altre, quelle di parlamentare nazionale, membro del CNEL, giudice della Corte dei conti, componente di altro Consiglio o Giunta regionale, membro del Parlamento europeo, presidente e vicepresidente di Provincia di altra Regione, sindaco e assessore di Comuni di altre Regioni, nonché i sindaci e gli assessori dei Comuni abruzzesi con più di 2.000 abitanti.

Infine, non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Presidente e dei componenti della Giunta; tali soggetti non possono neppure essere nominati rappresentanti della Regione.

Incompatibilità tra assessore regionale e consigliere regionale

La carica di assessore regionale è incompatibile con quella di consigliere regionale. Se un consigliere viene nominato assessore, l’accettazione della nomina comporta la sospensione dalle funzioni consiliari.

Il Consiglio regionale, nella prima seduta utile successiva alla comunicazione della nomina, prende atto della sospensione e dispone la sostituzione con supplenza secondo la legge elettorale e il regolamento interno. Quando l’assessore cessa dalla carica, il Consiglio dispone la revoca della supplenza e il reintegro del consigliere.

Questa disciplina produce effetti dalla XI legislatura del Consiglio regionale dell’Abruzzo e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

Decadenza e procedimento di contestazione

La perdita dei requisiti di eleggibilità comporta la decadenza dalle cariche di Presidente, componente della Giunta e consigliere regionale. Anche le cause di ineleggibilità che sopravvengano dopo l’elezione comportano decadenza, se l’ufficio o la funzione sono stati accettati.

Le cause di incompatibilità comportano decadenza se l’interessato non esercita l’opzione tra il mandato consiliare e l’altra carica. Per il consigliere regionale, il Consiglio contesta la causa, concede 10 giorni per le controdeduzioni, delibera nei 10 giorni successivi e, se la causa sussiste, invita a optare entro 5 giorni. In mancanza di opzione, il consigliere è dichiarato decaduto con deliberazione notificata entro 5 giorni.

Le deliberazioni possono essere adottate d’ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino elettore della Regione.

Rimozione delle cause e regime transitorio

In prima applicazione, le cause di ineleggibilità che richiedono la cessazione di incarichi, funzioni o uffici devono essere rimosse entro 20 giorni dall’entrata in vigore della legge, con richiesta presentata alla Regione, agli enti e alle aziende dipendenti e accompagnata dall’effettiva cessazione delle funzioni.

Abrogazione ed entrata in vigore

È abrogata la L.R. 17 marzo 2004, n. 18, relativa a deroghe in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale. La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.