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Legge

L.R. Abruzzo 49/2004

Modifica alla L.R. 13 febbraio 2003, n. 2: Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 49/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo 15 dicembre 2004, n. 49 aggiorna la L.R. 2/2003 alla disciplina del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ridefinendo competenze, coordinamento tra pianificazione urbanistica e paesaggistica, sanzioni e norme finanziarie. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURA del 24 dicembre 2004.

Modifiche alla disciplina regionale abruzzese sui beni paesaggistici e ambientali

Modifica della disciplina regionale sui beni paesaggistici e ambientali

La legge regionale Abruzzo n. 49 del 2004 interviene sulla L.R. 13 febbraio 2003, n. 2 per adeguarne il contenuto al nuovo quadro statale in materia di tutela paesaggistica e ambientale. La disciplina risultante riguarda esclusivamente la Regione Abruzzo e opera, per la parte transitoria, fino all’adeguamento del Piano Regionale Paesistico al Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Aggiornamento dei riferimenti normativi e delle competenze

Il provvedimento sostituisce i richiami al previgente D.Lgs. n. 490/1999 con quelli al D.Lgs. n. 42/2004, allineando il titolo della legge regionale e le disposizioni sulle competenze paesaggistiche. In particolare, viene ricondotto il coordinamento della pianificazione paesaggistica ai criteri dell’art. 145 del Codice e vengono aggiornati i riferimenti alle funzioni regionali in materia di autorizzazioni, compatibilità e sanzioni.

Coordinamento tra pianificazione paesaggistica e strumenti urbanistici

La legge introduce una disciplina transitoria fino alla verifica e all’adeguamento del Piano Regionale Paesistico (P.R.P.) ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs. n. 42/2004. In questa fase la Regione continua a svolgere la verifica di conformità della strumentazione urbanistica rispetto al P.R.P. vigente.

Nell’adeguamento degli strumenti urbanistici al P.R.P., i Comuni devono curare una precisa trasposizione grafica delle previsioni del piano alle diverse scale, riproponendo anche una cartografia aggiornata del P.R.P. stesso. I Comuni possono inoltre proporre:

  • aggiustamenti perimetrali;
  • varianti circoscritte alle previsioni del P.R.P.;
  • tali proposte devono essere motivate sulla base dello stato di fatto e delle esigenze di sviluppo e socioeconomiche.

Se la proposta comunale si limita a una mera trasposizione del P.R.P. nello strumento urbanistico locale, dopo l’approvazione del Consiglio comunale viene trasmessa alla Regione per il parere previsto dalla legge regionale. Se invece la proposta configura una variante al P.R.P., essa è trasmessa alla Direzione Territorio per la verifica di compatibilità; il Consiglio regionale adotta un apposito atto deliberativo previo parere del Comitato regionale competente. La deliberazione, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, costituisce variante al P.R.P. ed è condizione necessaria per l’approvazione definitiva della variante proposta.

Sanzioni amministrative e autorizzazioni conseguenti

Per le violazioni degli obblighi di tutela dei beni paesaggistici, l’indennità prevista dall’art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 è determinata secondo i parametri del D.M. 26 settembre 1997, sulla base di una perizia di stima redatta da tecnico abilitato.

Le autorizzazioni regionali conseguenti al pagamento della sanzione sono rilasciate dal Direttore dell’Area Territorio, sentito il parere del Comitato regionale per i Beni Ambientali. In caso di mancato versamento delle sanzioni pecuniarie, l’autorità amministrativa competente procede secondo le forme previste dall’art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004.

Le somme incassate a titolo di sanzione sono destinate al bilancio regionale e impiegate per spese inerenti alla tutela e valorizzazione delle bellezze naturali.

Regime finanziario

Le entrate derivanti dal pagamento delle sanzioni sono imputate al bilancio regionale su specifici capitoli di entrata e destinate a corrispondenti capitoli di spesa per la protezione e valorizzazione delle bellezze naturali. Per l’anno 2004 la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della legge è assicurata con le disponibilità già presenti in bilancio; per gli anni successivi gli stanziamenti sono iscritti sui corrispondenti capitoli di entrata e di spesa.

Abrogazioni coordinate

Nel novero delle norme abrogate dalla L.R. n. 2/2003 vengono aggiunte ulteriori disposizioni regionali previgenti, tra cui le leggi regionali n. 69/1990, n. 40/1990, n. 44/1991, n. 8/1991, n. 2/1993 e l’art. 3 della L.R. n. 59/1991.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, avvenuta il 24 dicembre 2004.

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