L.R. Abruzzo 46/2004
Interventi a sostegno degli stranieri immigrati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Abruzzo finalità, destinatari e strumenti per integrazione, tutela sociale, sanitaria, abitativa e scolastica degli stranieri immigrati. Prevede programmazione triennale e piani annuali, interventi straordinari in emergenza, partecipazione di enti locali e associazioni. Molti organi consultivi sono però soppressi e diversi interventi sono storicizzati o superati.
Interventi regionali a sostegno degli stranieri immigrati in Abruzzo
Interventi regionali a sostegno degli stranieri immigrati in Abruzzo
La legge definisce il quadro regionale degli interventi a favore degli stranieri immigrati e delle loro famiglie nel territorio abruzzese. La disciplina è orientata a tutela dei diritti fondamentali, integrazione sociale e culturale, accesso ai servizi e programmazione di interventi da parte della Regione e degli enti locali.
Finalità e principi generali
La Regione Abruzzo, nell’esercizio delle competenze regionali e nel rispetto della normativa europea, statale e delle convenzioni internazionali richiamate, riconosce e tutela i diritti e le libertà fondamentali degli stranieri immigrati. La legge mira a:
- assicurare condizioni di uguaglianza con i cittadini italiani nel godimento dei diritti civili;
- rimuovere ostacoli economici, sociali e culturali all’inserimento;
- garantire diritti al lavoro, allo studio, alla formazione professionale, all’abitazione, alle prestazioni sociali e sanitarie;
- favorire il mantenimento dei legami con il Paese d’origine e la conoscenza degli usi locali;
- promuovere studi, ricerche e programmi di educazione interculturale. Le leggi regionali di settore concorrono all’attuazione di tali finalità.
Destinatari
Sono destinatari della disciplina:
- cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
- apolidi;
- rifugiati;
- rispettive famiglie;
- richiedenti asilo, nei limiti della normativa specifica. Gli interventi si applicano a soggetti residenti, domiciliati o comunque presenti in Abruzzo nel rispetto della normativa vigente, sia in caso di immigrazione stabile sia di permanenza limitata e finalizzata.
Difesa civica
I destinatari della legge hanno diritto di avvalersi dell’attività dei difensori civici.
Programmazione regionale degli interventi
La disciplina si fonda su una programmazione triennale e su piani annuali di intervento:
- il Programma triennale regionale è predisposto dalla Giunta previo parere della Consulta e approvato dal Consiglio regionale;
- il Programma individua obiettivi generali, priorità settoriali, criteri per contributi e interventi, nonché la ripartizione dei fondi e le quote per progetti sperimentali o interregionali, nazionali, europei e internazionali;
- per iniziative da svolgere all’estero la Regione promuove l’intesa con il Governo;
- il Piano annuale è approvato dalla Giunta entro febbraio di ogni anno, e comunque entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio regionale, per finanziare gli interventi ricompresi nel Programma triennale.
Interventi straordinari in caso di emergenze
In presenza di flussi migratori eccezionali legati a disastri naturali, conflitti o altri eventi gravi in Paesi extra UE, la Giunta può predisporre un piano straordinario di interventi, anche in deroga alla programmazione ordinaria. Il piano riguarda la prima accoglienza degli stranieri aventi diritto a trattamento temporaneo di accoglienza secondo il DPCM e le risorse del Fondo nazionale politiche migratorie.
Tutela culturale, interculturalità e integrazione
La Regione favorisce l’integrazione nel rispetto dell’identità culturale, sociale e religiosa degli immigrati. Promuove, anche con enti sociali, Province, scuole, università e associazioni iscritte al registro regionale:
- corsi di lingua e cultura italiana;
- corsi di lingua e cultura d’origine;
- progetti di educazione interculturale;
- formazione su diritti umani, non discriminazione e intercultura per insegnanti e operatori;
- iniziative sociali, culturali, sportive e ricreative contro intolleranza, discriminazione e xenofobia;
- corsi di aggiornamento sulla normativa in materia di immigrazione e sui diritti spettanti.
Formazione professionale e inserimento lavorativo
Gli interventi regionali di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale si estendono agli stranieri immigrati. La Regione programma inoltre interventi specifici per facilitare l’inserimento nel mercato del lavoro, con particolare attenzione a donne e minori in età lavorativa in cerca di prima occupazione.
Assistenza sanitaria
La Regione assicura agli stranieri immigrati presenti sul territorio l’accesso alle prestazioni sanitarie presso il servizio sanitario nazionale, nei limiti e con le modalità previste per i residenti e secondo la normativa nazionale. Prevede anche:
- inserimento nelle campagne di prevenzione collettiva e nelle indagini epidemiologiche;
- campagne di educazione sanitaria e prevenzione;
- direttive alle aziende sanitarie e ospedaliere per definire i percorsi di accesso e garantire trasparenza e fruibilità dei servizi;
- formazione specifica per gli operatori socio-sanitari sulle differenze culturali in materia di salute, malattia e cura.
Protezione sociale per vittime di violenza e sfruttamento
Gli stranieri immigrati vittime di violenza o grave sfruttamento possono accedere a uno speciale programma di assistenza e integrazione sociale, con particolare attenzione a donne e minori. Il programma triennale prevede interventi di accoglienza, rieducazione e inserimento socio-lavorativo.
Interventi per studenti universitari
La Regione concorre all’istituzione di borse di studio per stranieri immigrati iscritti a corsi di laurea e post lauream nelle università regionali; il fondo è corrisposto alle singole ADSU. Inoltre promuove e sostiene accordi di cooperazione tra università regionali e università di Paesi extra UE anche per favorire il rientro e il reinserimento nei Paesi d’origine dei laureati.
Conferenza regionale sull’immigrazione
La Giunta indice almeno ogni due anni la Conferenza regionale sull’immigrazione, come sede di partecipazione e confronto con istituzioni e organismi operanti nel settore.
Ruolo degli enti locali nella programmazione
Gli Enti di Ambito Sociale e le Province possono partecipare alla formazione del Programma triennale formulando proposte di attività, interventi, studi, ricerche e indagini da presentare alla Giunta entro il 30 giugno di ogni triennio.
Servizi socio-assistenziali, abitazione, accoglienza e scuola
Gli Enti di Ambito Sociale devono garantire agli stranieri immigrati e ai loro familiari la fruizione paritaria delle prestazioni socio-assistenziali e dei servizi sociali. In particolare:
- possono proporre corsi di formazione per i propri dipendenti da inserire nel Programma triennale;
- nella ripartizione dei fondi la Regione tiene conto della presenza e concentrazione degli immigrati nei Comuni.
Sul versante abitativo:
- sono estesi i benefici dell’edilizia agevolata convenzionata per l’acquisto o il recupero della prima casa e per l’accesso ai bandi di edilizia sovvenzionata;
- l’accesso è consentito anche a chi abbia la famiglia nel Paese d’origine, purché usufruisca di assegni familiari e detrazioni fiscali;
- gli enti sociali promuovono iniziative per aumentare la disponibilità di alloggi in emergenza;
- la Regione istituisce un fondo di garanzia a favore dei proprietari che locano appartamenti a stranieri immigrati, secondo modalità fissate dalla Giunta.
Quanto all’accoglienza e ai servizi:
- possono essere istituiti centri di prima accoglienza per situazioni di bisogno o disagio;
- centri di seconda accoglienza per lavoratori immigrati e famiglie;
- centri servizi per informazione e consulenza, anche per favorire l’accesso ai servizi sociali, sanitari, lavorativi e scolastici;
- centri di aggregazione, anche per minori;
- le Province possono istituire centri polivalenti provinciali autogestiti dalle associazioni iscritte al registro, per integrazione sociale, avviamento al lavoro e, ove possibile, rientro nel Paese di origine.
Per l’assistenza scolastica:
- vanno rimossi gli ostacoli all’accesso dei minori ai servizi educativi, alla scuola dell’infanzia e all’obbligo;
- possono essere previste borse di studio per studenti stranieri meritevoli e in difficili condizioni economiche.
Mediatori culturali e progetti
Enti di Ambito Sociale e Province possono avvalersi di stranieri immigrati esperti e qualificati come mediatori culturali. I progetti da finanziare in relazione al Piano annuale devono essere presentati entro il 31 marzo di ogni anno, o comunque entro il termine fissato dal piano.
Strumenti di partecipazione e registro delle associazioni
La legge istituiva la Consulta regionale dell’immigrazione e un registro regionale delle associazioni degli stranieri immigrati. Tuttavia la Consulta risulta soppressa dal 180° giorno successivo all’entrata in vigore della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34; le funzioni e le attività degli organismi soppressi sono state assunte dalla Regione Abruzzo. Il registro regionale delle associazioni prevedeva l’iscrizione di associazioni nazionali con sede in Abruzzo, associazioni operanti in Abruzzo e istituti di patronato e assistenza sociale. Il relativo comma sulla rilevanza dell’iscrizione ai fini della designazione dei rappresentanti e dei contributi regionali è stato abrogato.
Disposizioni finanziarie, transitorie e abrogazioni
Gli oneri derivanti dalla legge, incluse le spese di funzionamento della Consulta, erano coperti dallo stanziamento annuale di bilancio sul capitolo 21626 della UPB 13.01.010. In prima applicazione:
- i progetti dovevano essere presentati entro 45 giorni dall’approvazione del piano annuale;
- il primo Programma triennale doveva essere presentato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge e approvato entro i successivi 30;
- la Consulta doveva essere costituita e convocata entro 60 giorni dall’entrata in vigore;
- le associazioni già iscritte all’albo regionale ex L.R. 79/1995 erano iscritte di diritto al nuovo registro. Sono abrogate, per quanto concerne gli stranieri immigrati, le disposizioni della L.R. 79/1995.
Modifiche e disposizioni ulteriori
La legge contiene anche una interpretazione autentica relativa a un contributo della L.R. 20/2003 e alcune modifiche puntuali alla L.R. 7/2003 e alla L.R. 15/2004, concernenti contributi e singole voci di spesa. Si tratta però di disposizioni accessorie rispetto al nucleo principale della disciplina sull’immigrazione.
Decorrenza
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
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