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Legge

L.R. Abruzzo 50/2004

Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 50/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Abruzzo disciplina la macellazione per uso familiare e alcune ipotesi di macellazione in allevamento, con controlli e autorizzazioni veterinarie. Tuttavia la disciplina sostanziale su limiti, modalità e allegato operativo è stata in larga parte abrogata dal 2010 e sostituita da regolamento; oggi la legge ha rilievo soprattutto storico-residuale.

Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento

Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento

La legge disciplina, per la Regione Abruzzo, la macellazione ad uso familiare effettuata nei macelli autorizzati e fuori degli impianti di macellazione, con finalità di tutela della salute pubblica, dei consumatori e dell’economia agricola, soprattutto nelle zone montane e disagiate.

Ambito soggettivo e definizioni

Ai fini della legge, per allevatore si intende la persona fisica, nonché la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice che abbia notificato ai Servizi Veterinari della ASL competente il possesso di animali da allevamento. Il Servizio Veterinario è quello di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale del Dipartimento di Prevenzione della ASL competente.

Regole generali sulla macellazione

Per gli animali le cui carni sono destinate al commercio, la macellazione può avvenire in qualsiasi impianto di macellazione, senza limiti numerici, secondo il D.Lgs. 18 aprile 1994, n. 286.

Per la famiglia dell’allevatore, la legge distingueva tra diverse specie e luoghi di macellazione. I bovini e gli equini destinati al consumo familiare dovevano essere macellati in macelli autorizzati situati nel territorio della ASL in cui si trova l’allevamento. Presso l’allevamento di provenienza potevano invece essere macellati i volatili da cortile, i conigli e la piccola selvaggina allevata, sia per il commercio diretto dal produttore al consumatore nel luogo di produzione, sia per il consumo familiare; inoltre potevano essere macellati i suini, gli ovini e i caprini, gli struzzi e i cinghiali allevati, per l’esclusivo consumo della famiglia dell’allevatore e per l’utilizzo e la fornitura diretta nelle aziende agrituristiche, nel rispetto della normativa vigente.

La macellazione per il consumo familiare poteva essere effettuata anche negli impianti a capacità limitata di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 286/1994; la parte della norma che consentiva l’eccedenza rispetto al tetto massimo è stata però successivamente soppressa.

Limiti numerici e disciplina oggi non più vigente

La disciplina originaria prevedeva limiti annuali alla macellazione per consumo familiare, differenziati per specie, e una regola specifica per le società di persone, ma tali disposizioni sono state abrogate. Anche la norma transitoria sugli ovini e caprini in relazione al materiale a rischio specifico per le encefalopatie trasmissibili è stata abrogata.

Procedura autorizzativa e controlli veterinari

L’allegato alla legge stabiliva che, per la macellazione di equini, bovini e ovi-caprini oltre determinate soglie di età, l’allevatore dovesse presentare domanda al Servizio Veterinario della ASL almeno 3 giorni feriali prima della macellazione, indicando dati identificativi, codice di allevamento, contrassegni degli animali, macello prescelto e data prevista, oltre al luogo di destinazione delle carni.

Il Servizio Veterinario concedeva l’autorizzazione in assenza di motivi igienico-sanitari ostativi, da specificare nel diniego, e registrava i dati in un archivio informatico per il controllo dei limiti. Il veterinario ufficiale del macello non poteva consentire la macellazione in mancanza di autorizzazione. Istanza e autorizzazione potevano essere trasmesse via fax o e-mail.

Per le macellazioni a domicilio, il Servizio Veterinario poteva intervenire per impedire la macellazione per ragioni sanitarie e procedere alla visita ante mortem; in mancanza di riscontro entro la data notificata, la macellazione si intendeva tacitamente autorizzata. Era inoltre previsto un controllo sanitario dei visceri presso un macello autorizzato, con pagamento dei diritti sanitari previsti per la macellazione a domicilio dei suini.

Contrassegno sanitario

Le carni destinate all’esclusivo consumo familiare dovevano essere bollate dal veterinario ufficiale con un bollo a placca triangolare equilatero di lato 10 cm, recante la dicitura «ASL di …» e «USO FAMILIARE».

Sospensioni e misure sanitarie

La Giunta regionale poteva sospendere la macellazione presso il domicilio dell’allevatore in caso di emergenze epidemiologiche o di presenza di malattie zoonotiche in determinati territori. L’allegato prevedeva anche programmi speciali di visita in periodi dell’anno caratterizzati da diffuse macellazioni familiari.

Sanzioni

Le violazioni della legge erano punite con sanzione amministrativa da 250 euro a 1.500 euro, secondo le procedure della L.R. Abruzzo 19 luglio 1984, n. 47 in materia di sanzioni amministrative sanitarie.

Regime vigente e deprecazione dell’atto

La legge è formalmente ancora presente nell’ordinamento, ma la parte sostanziale più rilevante della disciplina operativa è stata abrogata dalla L.R. 27 ottobre 2010, n. 45 con effetto legato all’adozione del relativo regolamento attuativo, poi emanato con Regolamento 21 dicembre 2011, n. 2/Reg. Restano quindi principalmente elementi storici o residuali, non utili come disciplina applicativa autonoma.

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