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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37276/2022 del 03/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente è stata condannata per il reato di cui all'art. 494 cod. pen. per essersi sostituita a Cuccu Oriana durante una telefonata all'operatore ENEL finalizzata a interrompere la fornitura elettrica dell'utenza della parte civile. In appello la difesa ha impugnato la sentenza con due motivi: (1) violazione dell'art. 131-bis cod. pen. per mancata applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto, sostenendo che la condotta non era abituale e non ricorrevano i presupposti della norma; (2) travisamento della prova ex art. 606 c.p.p., lett. e), contestando la valutazione dell'entità del danno da parte della Corte territoriale, che avrebbe dovuto considerarlo esiguo (e quindi applicabile l'art. 131-bis) e non "non irrisorio" come ritenuto dai giudici d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza relativa all'art. 131-bis: la Corte territoriale ha correttamente valutato la tenuità del fatto non solo in termini di esiguità del danno, ma considerando anche le modalita' della condotta e la reiterazione nel tempo, avendo la ricorrente in passato fatto staccare l'energia, seppur con modalita' diverse. Sulla valutazione del danno, la Corte ha giudicato legittima la considerazione della non irrisorietà del pregiudizio in ragione dei disagi e del turbamento arrecati alla parte civile e della ripetitività della condotta. La motivazione è stata ritenuta coerente e completa alla luce dei criteri giurisprudenziali (Sezioni Unite). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 494 cod. pen.

    Norma applicata per l'integrazione del reato di sostituzione di persona: la condotta contestata è l'impersonificazione della titolare dell'utenza per ottenere lo stacco della fornitura.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La Corte ha interpretato la causa di non punibilità per tenuità come esigente una valutazione complessiva che comprende le modalita' della condotta (anche la reiterazione nel tempo e la finalità) e l'esiguità del danno o del pericolo; la mera affermazione di danno 'esiguo' non è sufficiente se la condotta rivela una natura vessatoria e reiterata.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.

    Regole sulle motivazioni del ricorso per cassazione utilizzate per inquadrare i due motivi di impugnazione: b) vizio di motivazione su norme di diritto invocate (art. 131-bis), e e) travisamento della prova rispetto all'entità del danno.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato quale parametro per la valutazione dell'esiguità del danno o del pericolo; la Corte ha applicato i criteri di cui a tale articolo integrandoli nella valutazione complessiva della tenuità del fatto.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sezioni Unite e sezioni semplici)

    Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022 (Ubaldi); Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016 (Tushaj); Sez. 3, n. 50782 del 26/09/2019 (Bordoni)

    La Corte ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite che richiede una valutazione complessa e bilanciata della tenuità, considerando modalita' della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno o del pericolo, e non limitandosi al mero ammontare del danno.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione globale: non basta dimostrare un danno economicamente limitato, ma occorre dimostrare anche che le modalità della condotta non rivelino particolare gravità, reiterazione o finalità vessatorie.
  • Condotte ripetute o pattern comportamentali, anche se il danno materiale è limitato, possono escludere l'applicabilità della tenuità poiché aumentano il grado di colpevolezza e il turbamento della vittima.
  • Per contestare in sede di cassazione la valutazione del danno è necessario dimostrare concretamente l'errore sulla prova o l'illogicità della motivazione: critiche meramente soggettive sulla esiguità del danno sono difficili da accogliere.
  • In procedura di impugnazione, se si invoca l'art. 131-bis, è strategico documentare l'assenza di precedenti comportamenti simili e fornire elementi che attestino l'esiguità reale del danno e l'assenza di finalità persecutorie.
  • La giurisprudenza consolidata richiede che il giudice tenga conto simultaneamente delle modalità della condotta e dell'entità del danno/pericolo (art. 133) con una motivazione chiara che spieghi il bilanciamento operato.

Testo integrale

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