Sentenza del 05/10/2021 n. 1190 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cessione d'azienda - Accertamento tributario - Solidarietà cedente/cessionario - Sussiste - Notifica dell'avviso ad entrambi - Non necessaria - Termine di decadenza - Notifica al solo cedente - Sufficiente Cessione d'azienda - Solidarietà cedente/cessionario - Sussiste - Limiti - Imposte già accertate se oltre il biennio precedente - Si applica - Richiesta certificazione carichi pendenti - Obbligo - Non sussiste - Debito d'imposta derivante da omessa dichiarazione non ancora accertato - Solidarietà - Non si applica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
il ricorrente deduceva che, nella cessione d'azienda, la notifica dell'avviso di accertamento doveva essere effettuata anche al cessionario (coobbligato) affinché non si configurasse la decadenza dell'azione accertatrice; inoltre contestava la portata della solidarietà tra cedente e cessionario e sostiene che, avendo richiesto la certificazione dei carichi pendenti, avrebbe dovuto essere tenuto indenne da pretesi debiti non ancora accertati
La decisione
la Corte ha ritenuto che basta la tempestiva notifica dell'atto impositivo al contribuente (ovvero al cedente) per non incorrere in decadenza: non è dunque necessaria la notifica contemporanea anche al cessionario. Ha ribadito che la solidarietà del cessionario è sussidiaria e limitata: da un lato al valore dell'azienda trasferita e, dall'altro, alle imposte e violazioni relative all'anno della cessione e al biennio precedente. Per le imposte anteriori a tale periodo la responsabilità del cessionario opera solo per violazioni già contestate/accertate; non esiste un obbligo in capo al cessionario di richiedere la certificazione dei carichi pendenti che alteri tale regime di responsabilità
Norme richiamate
principi giurisprudenziali sulla solidarietà cedente/cessionario
la solidarietà è riconosciuta ma di natura sussidiaria e con limiti temporali (anno di cessione e biennio precedente) e patrimoniali (valore azienda); per debiti anteriori non rientranti nel biennio la responsabilità del cessionario è riferita solo alle violazioni già contestate
regole procedurali sulla notifica degli atti impositivi
la validità dell'azione accertatrice non richiede la notifica a tutti i coobbligati: la notifica tempestiva al contribuente principale (cedente) è sufficiente a scongiurare la decadenza
regole relative alla certificazione dei carichi pendenti
la Corte esclude l'esistenza di un obbligo per il cessionario di richiedere la certificazione dei carichi pendenti come condizione per limitare o escludere la propria responsabilità per debiti non ancora accertati
Massime di principio
- La notifica dell'avviso di accertamento al solo cedente, se tempestiva, è sufficiente a mantenere valido l'accertamento; l'assenza di notifica al cessionario non determina automaticamente la decadenza dell'azione accertatrice.
- La solidarietà tra cedente e cessionario è sussidiaria e limitata: il cessionario risponde entro il valore dell'azienda acquisita e per le imposte relative all'anno della cessione e al biennio precedente; per imposte più remote la responsabilità opera solo se le violazioni sono già state contestate/accertate.
- La richiesta di certificazione dei carichi pendenti da parte del cessionario non crea un obbligo né modifica la responsabilità per debiti non ancora accertati; pertanto l'assenza di tale certificazione non esonera automaticamente il cessionario né gli attribuisce nuova responsabilità rispetto al regime ordinario.
- Prassi consigliata per il cessionario: effettuare adeguata due diligence fiscale prima dell'acquisto, negoziare garanzie/indennità nel contratto di vendita, prevedere clausole di escussione e limiti di responsabilità commisurati al valore dell'azienda, e, se si ritiene necessario, richiedere autonomamente la certificazione dei carichi pendenti anche se non obbligatoria.
- Per l'Amministrazione finanziaria la tempestività della notifica resta cruciale; per il cedente resta l'obbligo principale di risposta alle pretese tributarie, mentre il cessionario è coobbligato nei limiti sopra indicati.
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