Corte di giustizia, Sentenza C-49/19
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 25 novembre 2020. — Commissione europea contro Repubblica portoghese. — Inadempimento di uno Stato – Comunicazioni elettroniche – Servizio universale e diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/22/CE – Reti e servizi – Articolo 13 – Finanziamento degli obblighi di servizio universale – Meccanismo di ripartizione – Principi di trasparenza, minima distorsione del mercato, non discriminazione e proporzionalità. — Causa C-49/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto il ricorso della Commissione contro il Portogallo relativo al contributo straordinario istituito dalla legge n. 35/2012 per finanziare costi netti pregressi del servizio universale nelle telecomunicazioni. Secondo la Corte, il meccanismo nazionale rispettava i principi di trasparenza, minima distorsione del mercato, non discriminazione e proporzionalità richiesti dalla direttiva 2002/22/CE. La Commissione è stata quindi condannata alle spese.
Inadempimento del Portogallo per il contributo straordinario al fondo di compensazione del servizio universale nelle comunicazioni elettroniche e sua compatibilità con l’articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 2002/22/CE.
La questione giuridica
Se la legge portoghese n. 35/2012, istitutiva di un contributo straordinario destinato a finanziare, con effetti retroattivi/differiti, i costi netti del servizio universale delle comunicazioni elettroniche relativi agli anni 2007-2013, violi i principi di trasparenza, minima distorsione del mercato, non discriminazione e proporzionalità imposti dall’articolo 13, paragrafo 3, e dall’allegato IV, parte B, della direttiva 2002/22/CE.
Principio di diritto
La Corte ha dichiarato che il meccanismo portoghese di contributo straordinario al fondo di compensazione del servizio universale non viola l’articolo 13, paragrafo 3, né l’allegato IV, parte B, della direttiva 2002/22/CE: il principio di trasparenza non impone che gli operatori possano conoscere il contributo prima della sua istituzione; il rispetto della trasparenza prevista dall’articolo 14 non basta a escludere la violazione; inoltre la Commissione non ha dimostrato che il contributo fosse idoneo a provocare una distorsione del mercato, fosse sproporzionato o discriminatorio. Di conseguenza il ricorso per inadempimento è stato respinto.
Norme richiamate
- Articolo 258 TFUE
- Direttiva 2002/22/CE
- Articolo 8, paragrafo 2, direttiva 2002/22/CE
- Articolo 12, direttiva 2002/22/CE
- Articolo 13, direttori 1-4, direttiva 2002/22/CE
- Articolo 14, direttiva 2002/22/CE
- Allegato IV, parte B, direttiva 2002/22/CE
- Regolamento di procedura della Corte, articolo 138, paragrafo 1
Contributo straordinario portoghese per il finanziamento del servizio universale nelle comunicazioni elettroniche
La pronuncia riguarda un ricorso per inadempimento ex articolo 258 TFUE proposto dalla Commissione europea contro la Repubblica portoghese. La questione verte sulla compatibilità con la direttiva 2002/22/CE del contributo straordinario istituito dalla legge n. 35/2012 per finanziare i costi netti del servizio universale relativi anche a periodi anteriori alla sua adozione.
Fatti e procedimento precontenzioso
La Commissione contestava al Portogallo di avere istituito, tramite il fondo di compensazione del servizio universale, un meccanismo di ripartizione dei costi netti non conforme all’articolo 13, paragrafo 3, e all’allegato IV, parte B, della direttiva 2002/22/CE. Il contenzioso riguardava in particolare il contributo straordinario previsto dall’articolo 18 della legge n. 35/2012, destinato a coprire i costi netti approvati dall’Anacom per gli esercizi 2007-2013. La Commissione aveva avviato il procedimento EU Pilot, poi una lettera di diffida e infine il parere motivato, ritenendo insoddisfacenti le risposte portoghesi.
Quadro normativo dell’Unione
La Corte richiama:
- il considerando 23 della direttiva 2002/22/CE, che collega il meccanismo di ripartizione ai principi di trasparenza, minima distorsione del mercato, non discriminazione e proporzionalità;
- l’articolo 8, paragrafo 2, sulla designazione delle imprese tenute agli obblighi di servizio universale;
- l’articolo 12, sul calcolo del costo netto;
- l’articolo 13, in particolare i paragrafi 1, 2, 3 e 4, sul finanziamento degli obblighi di servizio universale;
- l’articolo 14, sulla trasparenza e pubblicità annuale dei costi e dei contributi;
- l’allegato IV, parte B, che specifica che i trasferimenti finanziari devono essere obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati e devono minimizzare le distorsioni della concorrenza e della domanda.
Normativa nazionale portoghese rilevante
La legge n. 5/2004 aveva trasposto la direttiva 2002/22/CE. L’articolo 97 disciplinava la compensazione dei costi netti del servizio universale mediante fondi pubblici oppure mediante ripartizione tra gli operatori. La legge n. 35/2012 ha poi istituito il fondo di compensazione e, all’articolo 18, ha previsto un contributo straordinario a carico delle imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazione elettronica per gli esercizi 2013, 2014 e 2015, pari al 3% del fatturato annuale ammissibile, con possibilità di pagamento dilazionato su cinque anni per ciascun esercizio.
Oggetto effettivo del ricorso
La Corte precisa che il ricorso non riguarda l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva, bensì esclusivamente il rispetto dei principi cui deve conformarsi il meccanismo di ripartizione una volta scelto il finanziamento tra operatori. La censura della Commissione si concentra quindi sulla legittimità del contributo straordinario in quanto strumento di riparto di costi netti relativi a periodi precedenti.
Valutazione della Corte sul principio di trasparenza
La Corte respinge anzitutto la censura fondata sulla trasparenza. Essa afferma che tale principio, in combinazione con l’allegato IV, parte B, richiede che condizioni e modalità del meccanismo siano fissate da norme sufficientemente accessibili, chiare, precise, univoche e prevedibili, così da consentire agli operatori di comprendere la portata esatta del sistema e di calcolare i propri costi probabili e le proprie entrate probabili. Tuttavia, il rispetto dell’articolo 14 della direttiva, relativo alla pubblicità delle informazioni, non è sufficiente a dimostrare una violazione dell’articolo 13. Inoltre, la trasparenza non impone che i debitori conoscano il contenuto di un contributo prima che esso venga istituito. La Commissione, inoltre, non aveva dimostrato che i criteri di calcolo fossero opachi, equivoci o imprevedibili.
Valutazione della Corte sul principio di minima distorsione del mercato e sulla proporzionalità
Quanto alla minima distorsione del mercato, la Corte richiama il considerando 23, secondo cui i contributi devono essere riscossi in modo da ridurre al minimo l’impatto sull’onere finanziario e, per esempio, ripartiti nel modo più ampio possibile. Nel caso concreto, l’articolo 18 della legge n. 35/2012 limitava il contributo al finanziamento dei costi netti approvati dall’Anacom e prevedeva un tetto del 3% del fatturato annuo ammissibile, non superabile rispetto al valore risultante da una ripartizione proporzionale dei costi netti. La Corte osserva che la Commissione non ha contestato il metodo di calcolo dei costi né l’esistenza dell’onere eccessivo. La pretesa imprevedibilità non è stata dimostrata e il fatto che il contributo fosse significativo non basta, di per sé, a provare una violazione del principio. La possibilità di pagamento dilazionato su cinque anni attenuava inoltre l’impatto economico. Quanto alla proporzionalità, la Corte qualifica il contributo straordinario come contributo differito nel tempo, e non come doppio contributo: esso serviva a finanziare costi netti pregressi ancora non compensati. Il solo aumento dell’onere per alcuni esercizi non integrava una violazione del principio.
Valutazione della Corte sul principio di non discriminazione
La Commissione sosteneva che il contributo fosse discriminatorio perché applicato a operatori presenti sul mercato nel 2013-2015 anche se non presenti, o non nella stessa forma, nel periodo 2007-2013. La Corte ricorda che vi è discriminazione solo se situazioni comparabili sono trattate in modo diverso o situazioni diverse in modo uguale. Nel caso di specie, la Commissione non ha dimostrato che gli operatori fossero in situazioni sufficientemente diverse da rendere discriminatorio il medesimo trattamento. Le ristrutturazioni del mercato portoghese erano sostanzialmente intra- e intergruppo e non hanno inciso sulla comparabilità delle posizioni degli operatori ai fini del contributo.
Dispositivo
Poiché nessuno dei principi di cui all’articolo 13, paragrafo 3, e all’allegato IV, parte B, della direttiva 2002/22/CE è stato violato, la Corte respinge il ricorso della Commissione e la condanna alle spese.
Principi affermati
La sentenza conferma che, nel finanziamento del servizio universale delle comunicazioni elettroniche, gli Stati membri dispongono di un margine di scelta sul momento e sulle modalità di ripartizione dei costi netti, purché il meccanismo sia fondato su criteri oggettivi, accessibili e prevedibili e non produca distorsioni e discriminazioni non giustificate. Un contributo destinato a finanziare costi netti pregressi può quindi essere compatibile con la direttiva, se resta entro tali limiti e non è dimostrata una violazione specifica dei principi applicabili.
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