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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-269/19

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 novembre 2020. — Banca B. SA contro A.A.A. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Conseguenze della dichiarazione del carattere abusivo di una clausola – Sostituzione della clausola abusiva – Modalità di calcolo del tasso d’interesse variabile – Ammissibilità – Rinvio delle parti alle trattative. — Causa C-269/19

Giurisprudenza europea62019CJ0269

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 nel senso che, se la clausola abusiva sul tasso variabile è essenziale e la sua eliminazione renderebbe il contratto insussistente, il giudice deve evitare l’annullamento del contratto quando ciò esporrebbe il consumatore a conseguenze particolarmente dannose e non esiste una norma suppletiva. In tale contesto, è ammesso anche un rinvio delle parti a una trattativa, ma solo entro un quadro definito dal giudice e con l’obiettivo di ripristinare un equilibrio contrattuale effettivo. La Corte ribadisce che il giudice non può semplicemente rivedere liberamente il contenuto della clausola abusiva.

Clausole abusive nei contratti di credito: il giudice nazionale, quando l’eliminazione della clausola sul tasso variabile renderebbe il contratto insussistente e manca una norma suppletiva, può adottare misure per evitare conseguenze dannose per il consumatore, anche rinviando le parti a trattative guidate.

La questione giuridica

Se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 consenta, dopo la declaratoria di abusività delle clausole che disciplinano il meccanismo di fissazione del tasso d’interesse variabile, di: 1) sostituire tali clausole con un metodo di calcolo fondato su parametri trasparenti e sul margine fisso della banca; 2) applicare giudizialmente un tasso fisso (margine del secondo anno o tasso del primo anno); 3) rinviare le parti a una trattativa senza fissare parametri; 4) e, più in generale, quali rimedi siano compatibili con la tutela assicurata dalla direttiva.

Principio di diritto

Dopo l’accertamento dell’abusività delle clausole che determinano il tasso variabile, se il contratto non può sopravvivere alla loro soppressione e non esiste una disposizione nazionale suppletiva, il giudice nazionale deve adottare, alla luce dell’intero diritto interno, tutte le misure necessarie per evitare conseguenze particolarmente dannose per il consumatore; in tale ambito può anche rinviare le parti a trattative sul metodo di calcolo del tasso, purché ne determini il quadro e le trattative siano orientate a ristabilire un equilibrio reale tra le parti. Resta invece precluso al giudice un potere di riscrittura libera della clausola abusiva.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE

Clausole abusive e determinazione del tasso variabile nei contratti di credito

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale della Curtea de Apel Cluj (Romania) in una controversia tra una banca e un consumatore relativa a un contratto di prestito personale con tasso fisso per il primo anno e tasso variabile per gli anni successivi. Il tema centrale è la conseguenza, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, della declaratoria di abusività delle clausole che disciplinavano il meccanismo di calcolo del tasso variabile.

Fatti e procedimento principale

Il contratto prevedeva, tra l’altro, un tasso annuo del 7,4% per il primo anno e, successivamente, un tasso corrente collegato a un tasso di riferimento variabile affisso nei locali della banca, maggiorato di 1,5 punti percentuali. Le condizioni generali consentivano alla banca di modificare il tasso anche in base a criteri non trasparenti, con comunicazione al mutuatario e applicazione del nuovo tasso al saldo residuo.

Il consumatore ha chiesto al giudice nazionale di dichiarare abusive e nulle varie clausole sul tasso variabile, di annullare il piano di rimborso e di ottenere la restituzione di quanto pagato in eccesso. Il primo giudice ha accolto parzialmente la domanda, eliminando diverse clausole e imponendo alla banca di precisare il contenuto della clausola sugli interessi, ricorrendo a parametri come l’Euribor a 6 mesi. La banca ha proposto appello, sostenendo che tale intervento avrebbe modificato il contratto in contrasto con la volontà delle parti.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il ventiquattresimo considerando della direttiva 93/13, che esige mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive;
  • l’articolo 3, paragrafo 1, sulla nozione di clausola abusiva;
  • l’articolo 6, paragrafo 1, sul carattere non vincolante delle clausole abusive e sulla permanenza del contratto senza tali clausole, se possibile;
  • l’articolo 7, paragrafo 1, sugli strumenti efficaci per prevenire l’uso di clausole abusive.

È menzionata anche la disciplina rumena di recepimento, in particolare la legge n. 193/2000.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se, una volta accertata l’abusività della clausola sul meccanismo di fissazione del tasso variabile:

  • il giudice nazionale possa sostituire la clausola con un metodo di calcolo fondato su parametri trasparenti come LIBOR/Euribor e sul margine fisso della banca;
  • in subordine, possa imporre un tasso fisso, richiamando il margine del secondo anno o il tasso del primo anno;
  • in ulteriore subordine, possa rinviare le parti a negoziare un nuovo metodo di calcolo senza fissare parametri;
  • e, più in generale, quali rimedi siano compatibili con la direttiva 93/13.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto la logica di fondo della direttiva 93/13: il consumatore si trova in posizione di inferiorità rispetto al professionista, perciò il giudice nazionale deve disapplicare le clausole abusive affinché non producano effetti vincolanti nei confronti del consumatore.

La regola generale è che il contratto deve restare in vigore senza altre modifiche diverse dalla soppressione della clausola abusiva. Il giudice non può quindi integrare liberamente il contratto riscrivendo il contenuto della clausola, perché ciò indebolirebbe l’effetto dissuasivo della direttiva nei confronti dei professionisti.

La Corte richiama tuttavia l’eccezione già riconosciuta dalla propria giurisprudenza: quando l’eliminazione della clausola comporterebbe la nullità dell’intero contratto e ciò esporrebbe il consumatore a conseguenze particolarmente dannose, il giudice può sostituire la clausola abusiva con una disposizione nazionale di natura suppletiva, se esistente. Nel caso di specie, il giudice del rinvio spiegava però che una simile norma suppletiva non era disponibile.

In questa situazione, la Corte afferma che la direttiva 93/13 non si esaurisce nelle sole soluzioni della mera disapplicazione o della sostituzione con una norma suppletiva. Se il contratto non può sussistere e la sua caducazione pregiudicherebbe gravemente il consumatore, il giudice deve, alla luce del complesso del diritto interno, adottare tutte le misure necessarie per proteggerlo, anche al fine di ripristinare un equilibrio reale tra le parti.

Soluzione adottata

La Corte precisa che, in circostanze come quelle del procedimento principale, nulla osta a che il giudice nazionale rinvii le parti a una trattativa sul metodo di calcolo del tasso d’interesse, purché:

  • determini il quadro di tali trattative;
  • e le trattative siano finalizzate a ristabilire un equilibrio reale tra diritti e obblighi delle parti, tenendo conto dell’obiettivo di tutela del consumatore.

La Corte esclude invece che il giudice disponga di un potere generale di modificare o moderare liberamente la clausola abusiva.

Principio affermato

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, quando la clausola abusiva che definisce il meccanismo del tasso variabile è essenziale e il contratto non può sopravvivere alla sua soppressione, in assenza di una disposizione nazionale suppletiva, il giudice deve adottare tutte le misure necessarie per evitare conseguenze particolarmente dannose per il consumatore; tra queste misure può rientrare il rinvio delle parti a una trattativa guidata dal giudice stesso.

Come è indicizzato

Materietutela dei consumatoriclausole abusivediritto bancario e contratti di creditocontratti di mutuo

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