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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-303/19

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 25 novembre 2020. — Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) contro VR. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/109/CE – Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Articolo 11 – Diritto alla parità di trattamento – Sicurezza sociale – Normativa di uno Stato membro che esclude, per la determinazione dei diritti a una prestazione familiare, i familiari del soggiornante di lungo periodo che non risiedono nel territorio di tale Stato membro. — Causa C-303/19

Giurisprudenza europea62019CJ0303

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha chiarito che il diritto alla parità di trattamento del soggiornante di lungo periodo comprende anche le prestazioni di sicurezza sociale, salvo deroga espressa e restrittivamente interpretabile. Una norma italiana che esclude dal nucleo familiare i familiari non residenti in Italia, quando si tratta di cittadino di paese terzo soggiornante di lungo periodo, viola la direttiva 2003/109 se lo Stato membro non ha fatto valere in modo chiaro la deroga prevista dall’articolo 11, paragrafo 2. La Corte ha quindi affermato che il beneficio non può essere ridotto o negato per il solo fatto che coniuge e figli vivano in un paese terzo.

Parità di trattamento dei soggiornanti di lungo periodo: incompatibilità con il diritto UE di una norma nazionale che esclude dal calcolo dell’assegno familiare i familiari residenti in un paese terzo

La questione giuridica

Se l’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che, ai fini del diritto a un assegno per il nucleo familiare, esclude dal computo i familiari del soggiornante di lungo periodo residenti in un paese terzo, pur considerandoli quando si tratta di cittadini nazionali, e se tale esclusione possa essere giustificata alla luce della nozione di familiari dell’articolo 2, lettera e), o dell’obiettivo di integrazione della direttiva.

Principio di diritto

L’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE osta a una normativa nazionale che, per il calcolo di una prestazione di sicurezza sociale come l’assegno familiare, escluda i familiari del soggiornante di lungo periodo residenti in un paese terzo, mentre consideri i familiari dei cittadini nazionali residenti all’estero; tale disparità è consentita solo se lo Stato membro ha chiaramente esercitato, in sede di recepimento, la deroga di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2003/109/CE
  • Articolo 11, paragrafi 1, lettera d), 2 e 4, della direttiva 2003/109/CE
  • Articolo 2, lettere b) ed e), della direttiva 2003/109/CE
  • Direttiva 2003/86/CE
  • Decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3
  • Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
  • Legge 13 maggio 1988, n. 153
  • Articolo 2, comma 6, della legge n. 153/1988
  • Articolo 2, comma 6 bis, della legge n. 153/1988
  • Articolo 9, comma 12, lettera c), del decreto legislativo n. 286/1998

Parità di trattamento e assegno per il nucleo familiare dei soggiornanti di lungo periodo

La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dalla Corte suprema di cassazione italiana, riguarda la compatibilità con la direttiva 2003/109/CE di una norma italiana che esclude dal calcolo dell’assegno per il nucleo familiare i familiari del soggiornante di lungo periodo che risiedono fuori dall’Italia.

Fatti e procedimento principale

VR, cittadino di paese terzo titolare dal 2010 di un permesso di soggiorno di lunga durata in Italia, aveva chiesto l’assegno per il nucleo familiare per il periodo in cui moglie e figli avevano soggiornato in Pakistan. L’INPS aveva negato la prestazione applicando l’articolo 2, comma 6 bis, della legge n. 153/1988, che esclude dal nucleo familiare il coniuge e i figli dello straniero non residenti in Italia, salvo reciprocità o convenzione internazionale.

Il Tribunale del lavoro di Brescia aveva accolto la domanda di VR, disapplicando la norma interna perché contraria all’articolo 11 della direttiva 2003/109. La Corte d’appello di Brescia aveva confermato l’esito, ritenendo l’assegno una prestazione essenziale di assistenza sociale non sottratta al principio di parità di trattamento. In cassazione, l’INPS sosteneva invece che si trattasse di prestazione previdenziale o, comunque, non essenziale.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice di legittimità chiedeva se l’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE e il principio di parità di trattamento ostassero a una normativa nazionale che, a differenza di quanto previsto per i cittadini italiani, non include nel nucleo familiare i familiari del lavoratore soggiornante di lungo periodo residenti in un paese terzo ai fini del calcolo dell’assegno familiare.

Normativa UE rilevante

La Corte ha richiamato in particolare:

  • la direttiva 2003/109/CE;
  • l’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), sulla parità di trattamento in materia di prestazioni sociali, assistenza sociale e protezione sociale;
  • l’articolo 11, paragrafo 2, che consente agli Stati membri di limitare la parità di trattamento ai casi in cui il soggiornante di lungo periodo o il familiare per cui è richiesta la prestazione risieda nel territorio dello Stato membro;
  • l’articolo 2, lettera e), che definisce i "familiari" come i cittadini di paesi terzi che soggiornano nello Stato membro interessato ai sensi della direttiva 2003/86/CE;
  • l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.

Ragionamento della Corte

La Corte ha ricordato che, in materia di sicurezza sociale, gli Stati membri conservano la competenza a stabilire condizioni e importi delle prestazioni, ma devono esercitarla nel rispetto del diritto dell’Unione. L’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), stabilisce la regola generale della parità di trattamento dei soggiornanti di lungo periodo con i cittadini nazionali; le deroghe di cui al paragrafo 2 sono eccezionali e devono essere interpretate restrittivamente.

In primo luogo, la definizione di "familiari" dell’articolo 2, lettera e), non limita il diritto alla parità di trattamento, ma serve solo a chiarire la nozione quando la direttiva la utilizza. In secondo luogo, il considerando 4, pur richiamando l’obiettivo di integrazione, non può essere usato per introdurre un’esclusione non prevista dal testo normativo; il preambolo, infatti, non ha valore vincolante e non può contraddire il tenore della direttiva.

La Corte ha poi osservato che negare o ridurre la prestazione al soggiornante di lungo periodo in base alla residenza all’estero dei familiari crea una disparità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali, incompatibile con l’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), salvo che lo Stato membro abbia chiaramente fatto uso della deroga di cui al paragrafo 2. Né la diversa situazione dei soggiornanti di lungo periodo rispetto ai cittadini, né le difficoltà di controllo amministrativo, possono giustificare la discriminazione.

Quanto al caso concreto, la Corte ha rilevato che l’assegno per il nucleo familiare ha natura di prestazione previdenziale rientrante nell’ambito dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), e che il nucleo familiare è base di calcolo della prestazione. Pertanto, sia il mancato pagamento sia la riduzione dell’importo per il solo fatto che i familiari risiedano in un paese terzo contrastano con la direttiva.

Infine, la Corte ha osservato che l’Italia non aveva espresso, in sede di recepimento della direttiva 2003/109, l’intenzione di avvalersi della deroga dell’articolo 11, paragrafo 2. La norma nazionale controversa era anteriore al recepimento e il decreto legislativo n. 286/1998, come modificato, subordinava l’accesso alle prestazioni alla residenza effettiva del titolare, senza riferirsi alla residenza dei familiari.

Decisione

La Corte ha dichiarato che l’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE osta a una normativa nazionale che escluda dal calcolo dei diritti a una prestazione di sicurezza sociale i familiari del soggiornante di lungo periodo residenti in un paese terzo, mentre li consideri per i cittadini nazionali residenti all’estero, quando lo Stato membro non abbia chiaramente esercitato la deroga prevista dall’articolo 11, paragrafo 2.

Principio affermato

La parità di trattamento dei soggiornanti di lungo periodo copre anche le prestazioni familiari collegate alla sicurezza sociale: uno Stato membro non può subordinare il beneficio alla presenza nel proprio territorio dei familiari del soggiornante di lungo periodo se, per i propri cittadini, la prestazione è riconosciuta indipendentemente dal luogo di residenza dei familiari, salvo deroga espressamente invocata nel recepimento della direttiva.

Come è indicizzato

Materieimmigrazionesoggiornanti di lungo periodosicurezza socialeprestazioni familiariparità di trattamento

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