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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-166/19

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 25 novembre 2020. — Marco Bronckers contro Commissione europea. — Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose – Documenti presentati nell’ambito del comitato misto – Diniego di accesso – Eccezione relativa alla tutela dell’interesse pubblico in materia di relazioni internazionali – Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo. — Causa T-166/19

Giurisprudenza europea62019TJ0166

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Marco Bronckers contro il diniego della Commissione di divulgare due documenti relativi alle attività del comitato misto UE-Messico sulle bevande spiritose. Ha ritenuto sufficiente la motivazione della Commissione e legittimo il richiamo all’eccezione relativa alle relazioni internazionali, poiché la divulgazione avrebbe potuto compromettere la cooperazione con il Messico sulla protezione delle indicazioni geografiche. Il Tribunale ha inoltre escluso la necessità di esaminare nel merito le ulteriori censure sull’eccezione degli interessi commerciali e sull’interesse pubblico prevalente.

Diniego della Commissione di accesso a documenti del comitato misto UE-Messico sulle bevande spiritose, giustificato dalla tutela delle relazioni internazionali e degli interessi commerciali

La questione giuridica

Se la Commissione abbia legittimamente negato l’accesso a due documenti presentati nell’ambito del comitato misto istituito dall’accordo UE-Messico del 1997, invocando l’eccezione obbligatoria relativa alla tutela dell’interesse pubblico in materia di relazioni internazionali e, in subordine, l’eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali; se la motivazione fosse sufficiente ai sensi dell’articolo 296 TFUE; e se dovesse essere concesso un accesso parziale o una divulgazione giustificata da interesse pubblico prevalente.

Principio di diritto

Il Tribunale ha confermato che, quando la Commissione dimostra in modo plausibile e non manifestamente erroneo che la divulgazione di documenti provenienti da un paese terzo e connessi al funzionamento di un comitato misto nell’ambito di un accordo internazionale potrebbe pregiudicare, in modo ragionevolmente prevedibile, le relazioni internazionali dell’Unione, può negare l’accesso all’intero documento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001. In tale ipotesi non occorre bilanciare con un interesse pubblico prevalente, né imporre un accesso parziale se l’eccezione copre integralmente i documenti; la Commissione non è neppure tenuta a dimostrare che il motivo di opposizione del paese terzo sia autonomamente corretto, purché valuti tutte le circostanze rilevanti con il proprio margine discrezionale.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 4, paragrafi 4, 5, 6 e 7, del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 76 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Accordo del 1997 fra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose

Diniego di accesso a documenti del comitato misto UE-Messico sulle bevande spiritose

La sentenza riguarda un ricorso di annullamento proposto da Marco Bronckers contro la decisione della Commissione che gli ha negato l’accesso a due documenti presentati nell’ambito del comitato misto istituito dall’accordo del 1997 tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sulle denominazioni nel settore delle bevande spiritose. La controversia si inserisce nella disciplina dell’accesso ai documenti del regolamento n. 1049/2001 e riguarda in particolare l’eccezione relativa alle relazioni internazionali.

Fatti e iter amministrativo

Il ricorrente aveva dapprima chiesto accesso ai verbali delle riunioni del comitato misto e aveva ottenuto un accesso parziale a due verbali, relativi alle riunioni del 30 marzo 2011 e del 3 giugno 2013. Successivamente ha chiesto accesso a due documenti specificamente menzionati in quei verbali, identificati dalla Commissione come Ares(2018) 4023479 e Ares(2018) 4023509. La Commissione ha consultato le autorità messicane ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento n. 1049/2001 e, con decisione del 10 gennaio 2019, ha respinto la domanda confermativa di accesso, invocando sia l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, sia l’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino.

Motivi di ricorso

Il ricorrente ha dedotto quattro motivi: violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, e/o dell’articolo 296 TFUE; violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, e/o dell’articolo 296 TFUE; mancato riconoscimento di un interesse pubblico prevalente; violazione dell’obbligo di concedere un accesso parziale ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 6 e 7. Ha inoltre chiesto una misura istruttoria per verificare il contenuto dei documenti e la loro natura privata.

Valutazione della motivazione della decisione

Il Tribunale ha respinto l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione sul motivo relativo al difetto di motivazione. Ha ricordato che la motivazione deve consentire al destinatario di comprendere le ragioni della decisione e al giudice di esercitare il controllo di legittimità, alla luce dell’articolo 296 TFUE e dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta.

Nel caso di specie, la Commissione aveva indicato in modo sufficientemente chiaro le ragioni del diniego: i documenti erano stati presentati dalle autorità messicane nell’ambito del comitato misto; contenevano informazioni sensibili su presunte frodi e su operatori che userebbero o venderebbero la cosiddetta "pseudo Tequila" nell’Unione; la loro divulgazione, contro il parere del paese terzo partner, avrebbe potuto essere percepita come abuso di fiducia e pregiudicare il funzionamento del comitato misto e la cooperazione futura. La motivazione era quindi sufficiente.

Eccezione relativa alle relazioni internazionali

Il Tribunale ha ricordato che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1049/2001 tutela interessi particolarmente sensibili e che le relative eccezioni devono essere interpretate restrittivamente, ma lasciano alla Commissione un ampio margine discrezionale nel valutare il rischio di pregiudizio. Il controllo giurisdizionale si limita quindi alla regolarità procedurale, alla motivazione, all’esattezza materiale dei fatti e all’assenza di errore manifesto di valutazione.

Esaminando la prima parte del primo motivo, il Tribunale ha escluso che la Commissione si sia limitata a recepire automaticamente l’opposizione del Messico. Ha rilevato che l’istituzione aveva valutato non solo il parere contrario del paese terzo, ma anche il contenuto dei documenti, il contesto della loro trasmissione e le possibili conseguenze della divulgazione. La Commissione poteva legittimamente ritenere che una pubblicazione contraria all’opposizione messicana avrebbe potuto compromettere la fiducia reciproca, spingere il Messico a non trasmettere più informazioni al comitato misto e nuocere alla cooperazione sulle indicazioni geografiche.

Quanto alla seconda parte del motivo, il Tribunale ha ritenuto plausibile la valutazione della Commissione sul rischio per le relazioni internazionali. Non è necessario dimostrare un danno certo: è sufficiente un rischio ragionevolmente prevedibile e non meramente ipotetico. Considerato l’oggetto dei documenti, il contesto di cooperazione nel comitato misto e la sensibilità delle informazioni, la Commissione non ha commesso un errore manifesto di valutazione.

Irrilevanza dell’argomento sull’applicazione dell’accordo e dell’interesse privato

Il ricorrente aveva sostenuto che i documenti non riguardavano la negoziazione di un accordo internazionale, bensì la sua applicazione, e che ciò rafforzava l’esigenza di trasparenza. Il Tribunale ha respinto l’argomento, osservando che la nozione di relazioni internazionali è autonoma nel diritto dell’Unione e che il regolamento n. 1049/2001 non distingue, per l’eccezione in questione, tra fase negoziale e fase applicativa.

Ha inoltre precisato che, quando si applica l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), non si deve esaminare un eventuale interesse pubblico prevalente, né un interesse privato. Di conseguenza, la tesi del ricorrente basata sulla rilevanza per gli operatori privati dell’Unione non poteva incidere sulla legittimità del diniego.

Assorbimento degli altri motivi e accesso parziale

Poiché l’eccezione relativa alle relazioni internazionali era stata legittimamente applicata, il Tribunale ha ritenuto inutile esaminare nel merito il secondo e il terzo motivo nella parte riferita all’articolo 4, paragrafo 2, o all’interesse pubblico prevalente connesso a tale disposizione. Ha respinto anche il quarto motivo, osservando che l’eccezione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), si applicava ai documenti nella loro interezza e che non era possibile un accesso parziale significativo senza pregiudicare gli interessi tutelati.

Misura istruttoria e dispositivo

La richiesta del ricorrente di una misura istruttoria per verificare il contenuto dei documenti e la loro natura privata è stata respinta, perché il Tribunale ha ritenuto di poter valutare direttamente la legittimità del diniego sulla base degli elementi del fascicolo.

In conclusione, il ricorso è stato integralmente respinto e il sig. Bronckers è stato condannato alle spese ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

Come è indicizzato

Materieaccesso ai documentitrasparenza amministrativarelazioni internazionaliinteressi commercialibevande spiritose e indicazioni geografiche

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