Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-799/19

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 25 novembre 2020. — NI e a. contro Sociálna poisťovňa. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Okresný súd Košice I. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2008/94/CE – Articoli 2 e 3 – Tutela dei lavoratori in caso d’insolvenza del datore di lavoro – Nozioni di “diritti non pagati dei lavoratori subordinati” e di “insolvenza del datore di lavoro” – Infortunio sul lavoro – Decesso del lavoratore – Risarcimento del danno morale – Recupero del credito presso il datore di lavoro – Impossibilità – Organismo di garanzia. — Causa C-799/19

Giurisprudenza europea62019CJ0799

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta la direttiva 2008/94 in un caso slovacco relativo al mancato pagamento, da parte della cassa di previdenza sociale, di un risarcimento per danno morale dovuto ai familiari di un lavoratore deceduto in un infortunio sul lavoro. La Corte chiarisce che l’esecuzione infruttuosa di un credito non basta, da sola, a integrare lo stato di insolvenza richiesto dalla direttiva, salvo eventuale estensione nazionale della tutela. Quanto al danno morale, la Corte afferma che esso può rientrare nella tutela dell’organismo di garanzia solo se, secondo il diritto nazionale, sia considerato "retribuzione".

Interpretazione della direttiva 2008/94/CE: nozione di stato di insolvenza del datore di lavoro e inclusione, tra i diritti garantiti dall’organismo di garanzia, del risarcimento del danno morale dovuto ai superstiti per decesso da infortunio sul lavoro.

La questione giuridica

Se l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/94 debba essere interpretato nel senso che vi è "stato di insolvenza" anche quando il credito accertato giudizialmente è risultato irrecuperabile in un’esecuzione forzata per insolvenza di fatto del datore di lavoro; e se gli articoli 1, paragrafo 1, e 3 della direttiva debbano essere interpretati nel senso che il risarcimento del danno morale spettante ai superstiti per il decesso del lavoratore a seguito di infortunio sul lavoro rientra nei "diritti non pagati dei lavoratori subordinati" garantiti dall’organismo di garanzia.

Principio di diritto

Un datore di lavoro non è "in stato di insolvenza" ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/94 solo perché un credito risarcitorio è risultato irrecuperabile nell’esecuzione forzata a causa della sua insolvenza di fatto: occorre, in linea di principio, l’apertura o la constatazione di una procedura concorsuale nei termini della direttiva, salva la facoltà dello Stato membro di estendere la tutela ad altre situazioni ex articolo 2, paragrafo 4. Inoltre, un’indennità dovuta ai superstiti per danno morale da decesso del lavoratore può rientrare nei diritti garantiti dall’organismo di garanzia solo se, secondo il diritto nazionale, essa è qualificabile come "retribuzione"; la verifica spetta al giudice nazionale.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2008/94/CE
  • Articolo 1, paragrafo 1, direttiva 2008/94/CE
  • Articolo 2, paragrafi 1, 2, 4, direttiva 2008/94/CE
  • Articolo 3 direttiva 2008/94/CE
  • Articolo 11 direttiva 2008/94/CE
  • Direttiva 80/987/CEE
  • Regolamento di procedura della Corte, articolo 94
  • Legge slovacca n. 274/1994
  • Codice del lavoro slovacco n. 311/2001
  • Legge slovacca n. 461/2003
  • Legge fallimentare slovacca n. 7/2005

Tutela dei superstiti per danno morale e insolvenza del datore di lavoro

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Okresný súd Košice I (Slovacchia) in una controversia tra i familiari di un lavoratore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro e la cassa di previdenza sociale slovacca. Il giudice nazionale chiedeva se la direttiva 2008/94/CE sulla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro copra anche il risarcimento del danno morale dovuto ai superstiti e se una situazione di insolvenza di fatto, emersa in un’esecuzione forzata infruttuosa, sia sufficiente a far scattare la protezione della direttiva.

Fatti e procedimento principale

Il lavoratore RL è deceduto nel 2003 in seguito a un infortunio sul lavoro. La moglie e le due figlie hanno agito in giudizio contro il datore di lavoro per ottenere il risarcimento del danno morale e materiale; i giudici slovacchi hanno riconosciuto tali risarcimenti con decisioni divenute definitive negli anni successivi. Il danno materiale è stato pagato dalla cassa di previdenza sociale nell’ambito dell’assicurazione legale di responsabilità del datore di lavoro, mentre il risarcimento per danno morale è stato rifiutato dalla cassa, che ha sostenuto che tale voce non rientrasse nella copertura assicurativa. L’esecuzione promossa contro il datore di lavoro è risultata infruttuosa per insolvenza di fatto, e le ricorrenti hanno chiesto alla cassa il pagamento dell’indennizzo.

Normativa dell’Unione rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il considerando 3 della direttiva 2008/94, sulla necessità di garantire il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati;
  • l’articolo 1, paragrafo 1, che delimita l’ambito di applicazione ai diritti derivanti da contratti o rapporti di lavoro nei confronti di datori di lavoro in stato di insolvenza;
  • l’articolo 2, paragrafo 1, che definisce lo stato di insolvenza attraverso l’apertura di una procedura concorsuale fondata sull’insolvenza e la relativa decisione dell’autorità competente;
  • l’articolo 2, paragrafo 4, che consente agli Stati membri di estendere la tutela ad altre situazioni di insolvenza;
  • l’articolo 3, che impone agli organismi di garanzia di assicurare il pagamento dei diritti non pagati, comprese le indennità dovute a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro, se previste dal diritto nazionale;
  • l’articolo 11, primo comma, che consente misure nazionali più favorevoli.

Competenza e ricevibilità

La Corte respinge l’eccezione del governo slovacco sulla competenza ratione temporis, rilevando che i fatti decisivi della controversia principale sono successivi all’adesione della Slovacchia all’Unione. Respinge altresì l’eccezione di irricevibilità, affermando che la domanda di rinvio conteneva elementi sufficienti sui fatti, sulle norme nazionali applicabili e sul nesso con la direttiva 2008/94.

Ragionamento sulla seconda questione: nozione di "stato di insolvenza"

La Corte ricorda che, secondo l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/94, devono sussistere cumulativamente due condizioni:

  • deve essere stata chiesta l’apertura di una procedura concorsuale fondata sull’insolvenza del datore di lavoro;
  • l’autorità competente deve aver aperto la procedura oppure aver constatato la chiusura definitiva dell’impresa con insufficienza dell’attivo.

Una procedura esecutiva individuale, anche se diretta al recupero di un credito giudizialmente accertato e risultata infruttuosa, non equivale a una procedura concorsuale ai sensi della direttiva, perché non comporta né lo spossessamento del debitore né la designazione di un curatore e non mira alla soddisfazione concorsuale dei creditori. Ne consegue che l’irrecuperabilità del credito per insolvenza di fatto, da sola, non basta a far operare l’articolo 2, paragrafo 1. La Corte aggiunge però che lo Stato membro può aver esteso la protezione ad altre situazioni di insolvenza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4; spetta al giudice nazionale verificare se il legislatore slovacco abbia effettivamente esercitato tale facoltà e se le condizioni interne siano soddisfatte.

Ragionamento sulla prima questione: risarcimento del danno morale ai superstiti

La Corte afferma che la direttiva 2008/94 garantisce una tutela minima ai lavoratori subordinati per i soli diritti aventi natura retributiva. Non tutti i diritti derivanti da un rapporto di lavoro rientrano nella tutela dell’organismo di garanzia. La nozione di "retribuzione" è rimessa al diritto nazionale, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, primo comma, della direttiva, e quindi spetta al giudice nazionale stabilire se l’indennità dovuta ai superstiti per il danno morale da decesso del lavoratore sia qualificabile come tale.

La Corte ricorda inoltre che l’articolo 11 della direttiva consente agli Stati membri di adottare o mantenere disposizioni più favorevoli, anche estendendo la copertura a prestazioni non strettamente salariali. Tuttavia, in assenza di una simile scelta nazionale, la tutela minima della direttiva resta limitata ai crediti che il diritto interno qualifica come retribuzione.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/94 non si applica quando il credito è stato solo dichiarato irrecuperabile in esecuzione forzata per insolvenza di fatto del datore di lavoro, salvo eventuale estensione nazionale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4;
  • gli articoli 1, paragrafo 1, e 3 della direttiva 2008/94 consentono di considerare l’indennità dovuta ai superstiti per danno morale come diritto tutelato solo se essa rientra nella nozione di "retribuzione" definita dal diritto nazionale, valutazione rimessa al giudice del rinvio.

Principi ricavabili

La sentenza ribadisce che la tutela dell’organismo di garanzia opera solo entro il perimetro della procedura concorsuale definita dalla direttiva, non essendo sufficiente un mero infruttuoso tentativo esecutivo contro il datore di lavoro. Conferma inoltre che la direttiva assicura una protezione minima di natura retributiva, lasciando agli ordinamenti nazionali la scelta di ampliare la garanzia anche a crediti risarcitori diversi, purché tale ampliamento sia previsto dal diritto interno.

Come è indicizzato

Materietutela dei lavoratoriinsolvenza del datore di lavoroorganismi di garanziainfortunio sul lavororisarcimento del danno morale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.