Corte di giustizia, Sentenza C-302/19
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 25 novembre 2020. — Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) contro WS. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/98/UE – Diritti dei lavoratori di paesi terzi titolari di un permesso unico – Articolo 12 – Diritto alla parità di trattamento – Sicurezza sociale – Normativa di uno Stato membro che esclude, per la determinazione dei diritti a una prestazione familiare, i familiari del titolare di un permesso unico che non risiedono nel territorio di tale Stato membro. — Causa C-302/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta l’articolo 12 della direttiva 2011/98 nel senso che il titolare di permesso unico deve beneficiare della parità di trattamento anche per un assegno familiare che rientra tra le prestazioni di sicurezza sociale. Uno Stato membro non può quindi negare o ridurre tale prestazione solo perché i familiari del lavoratore straniero vivono in un paese terzo, se ai cittadini nazionali tale limite non è opposto. La decisione valorizza il carattere tassativo delle deroghe alla parità di trattamento e la funzione integrativa della direttiva per i lavoratori di paesi terzi regolarmente soggiornanti e lavoranti.
Parità di trattamento in materia di prestazioni familiari per il titolare di permesso unico: incompatibilità con il diritto UE della normativa nazionale che esclude i familiari residenti in un paese terzo dal calcolo dell’assegno familiare.
La questione giuridica
Se l’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE e il principio di parità di trattamento ostino a una normativa nazionale che, ai fini del calcolo di un assegno familiare, esclude i familiari del titolare di un permesso unico residenti in un paese terzo, mentre considera i familiari del cittadino nazionale residenti in un paese terzo.
Principio di diritto
L’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE impone agli Stati membri di garantire ai lavoratori di paesi terzi titolari di permesso unico la parità di trattamento in materia di sicurezza sociale, incluse le prestazioni familiari di cui al regolamento n. 883/2004; tale tutela osta a una norma nazionale che, per calcolare o riconoscere l’assegno familiare, escluda i familiari residenti in un paese terzo quando i familiari dei cittadini nazionali residenti all’estero sono invece computati. Le deroghe consentite dalla direttiva sono tassative e non comprendono una esclusione fondata sulla mancata residenza dei familiari nel territorio dello Stato membro.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2011/98/UE
- Articolo 12, paragrafo 1, lettera e), direttiva 2011/98/UE
- Articolo 12, paragrafo 2, lettera b), direttiva 2011/98/UE
- Articolo 12, paragrafo 2, lettera c), direttiva 2011/98/UE
- Articolo 3, paragrafo 1, lettera c), direttiva 2011/98/UE
- Articolo 2, lettera c), direttiva 2011/98/UE
- Regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 3, paragrafo 1, lettera j), regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 3, paragrafo 5, lettera a), regolamento (CE) n. 883/2004
- Regolamento (UE) n. 1231/2010
- Regolamento (CE) n. 987/2009
- Direttiva 2003/86/CE
- Direttiva 2003/109/CE
- Decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito nella legge 13 maggio 1988, n. 153
- Articolo 2, comma 6, legge n. 153/1988
- Articolo 2, comma 6 bis, legge n. 153/1988
- Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40
Parità di trattamento e assegno per il nucleo familiare per titolari di permesso unico
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Corte suprema di cassazione italiana sulla compatibilità con la direttiva 2011/98 di una disciplina nazionale che esclude dal calcolo dell’assegno familiare i familiari di un lavoratore di paese terzo quando essi risiedono in un paese terzo. La Corte chiarisce che la questione attiene alla parità di trattamento in materia di sicurezza sociale prevista per i titolari di permesso unico.
Fatti e procedimento principale
WS, cittadino di paese terzo titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato e poi di permesso unico, aveva chiesto l’assegno per il nucleo familiare per periodi in cui moglie e figli risiedevano in Sri Lanka. L’INPS aveva negato la prestazione applicando l’articolo 2, comma 6 bis, della legge n. 153/1988, che esclude dal nucleo familiare il coniuge e i figli dello straniero non residenti in Italia, salvo reciprocità o convenzione internazionale. Dopo un primo rigetto in tribunale e un accoglimento in appello, la controversia è giunta in cassazione, che ha chiesto se tale disciplina sia compatibile con l’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98.
Normativa rilevante dell’Unione
La Corte richiama soprattutto:
- la direttiva 2011/98, in particolare gli articoli 1, 2, 3 e 12;
- il regolamento (CE) n. 883/2004, in particolare l’articolo 3, paragrafo 1, lettera j), che include le prestazioni familiari nel coordinamento della sicurezza sociale;
- il regolamento (UE) n. 1231/2010 e il regolamento (CE) n. 987/2009, evocati dalle parti ma ritenuti non idonei a fondare un’interpretazione restrittiva della direttiva;
- la direttiva 2003/86/CE e la direttiva 2003/109/CE, richiamate nei considerando e nel ragionamento sulle deroghe.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che gli Stati membri restano liberi di organizzare i propri sistemi di sicurezza sociale, ma devono esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell’Unione. L’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98, letto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), impone la parità di trattamento ai cittadini di paesi terzi ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi, compresi i titolari di permesso unico.
Le deroghe previste dall’articolo 12, paragrafo 2, sono tassative e vanno interpretate restrittivamente. In tale elenco non figura alcuna possibilità di escludere il lavoratore perché i suoi familiari risiedono in un paese terzo. La Corte osserva inoltre che il considerando 24 non può limitare il tenore chiaro della disposizione e che il legislatore dell’Unione ha previsto, per le agevolazioni fiscali, una deroga specifica legata alla residenza dei familiari, ma non una deroga analoga per le prestazioni di sicurezza sociale.
Quanto all’assegno per il nucleo familiare, la Corte accoglie la qualificazione del giudice del rinvio come prestazione di sicurezza sociale rientrante nelle prestazioni familiari del regolamento n. 883/2004. Ne deriva che sia il mancato riconoscimento sia la riduzione dell’importo dell’assegno per il solo fatto che i familiari non risiedano in Italia costituiscono una disparità di trattamento vietata. Non sono sufficienti a giustificarla né le differenze tra cittadini nazionali e titolari di permesso unico, né eventuali difficoltà di controllo amministrativo.
Decisione
La Corte dichiara che l’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98 osta a una normativa nazionale che, ai fini della determinazione dei diritti a una prestazione di sicurezza sociale, non tenga conto dei familiari del titolare di permesso unico residenti in un paese terzo, mentre considera quelli del cittadino nazionale residenti anch’essi all’estero. La disposizione italiana in questione è quindi incompatibile con il diritto dell’Unione nella parte in cui introduce tale esclusione.
Principio affermato
Per i titolari di permesso unico, la parità di trattamento in materia di sicurezza sociale copre anche le prestazioni familiari e non può essere compressa mediante una regola nazionale che subordini il computo dei familiari alla loro residenza nel territorio dello Stato membro, salvo che una deroga espressamente prevista dalla direttiva sia applicabile, circostanza che qui non ricorre.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 25 nov 2020Corte di giustizia, Sentenza C-49/19
- Sentenza · 25 nov 2020Corte di giustizia, Sentenza C-269/19
- Sentenza · 25 nov 2020Corte di giustizia, Sentenza C-303/19
- Sentenza · 25 nov 2020Corte di giustizia, Sentenza C-372/19
- Sentenza · 25 nov 2020Corte di giustizia, Sentenza C-799/19
- Sentenza · 25 nov 2020Tribunale, Sentenza T-166/19
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →