Corte di giustizia, Sentenza C-372/19
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 25 novembre 2020. — Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) contro Weareone.World BVBA e Wecandance NV. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Ondernemingsrechtbank Antwerpen. — Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Articolo 102 TFUE – Abuso di posizione dominante – Nozione di “prezzi iniqui” – Società di gestione collettiva dei diritti d’autore – Situazione di monopolio di fatto – Posizione dominante – Abuso – Esecuzione di opere musicali durante festival di musica – Tariffario basato sull’incasso lordo derivante dalla vendita di biglietti di ingresso – Ragionevole rapporto con la prestazione della società di gestione collettiva – Determinazione della quota del repertorio musicale della società di gestione collettiva effettivamente eseguita. — Causa C-372/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, investita da un rinvio pregiudiziale del tribunale delle imprese di Anversa, ha chiarito i criteri dell’articolo 102 TFUE applicabili alle tariffe di una società di gestione collettiva dei diritti d’autore in posizione dominante. Ha ritenuto, in linea di principio, compatibile con il diritto della concorrenza una tariffa basata sull’incasso lordo dei festival e un sistema forfettario per stimare l’uso del repertorio, purché i compensi non risultino eccessivi e non esista un metodo alternativo più preciso e sostenibile. La verifica concreta spetta al giudice nazionale alla luce di tutte le circostanze del caso.
Abuso di posizione dominante da parte di una società di gestione collettiva dei diritti d’autore: criteri per valutare la tariffa basata sull’incasso lordo dei festival e il sistema forfettario di ripartizione 1/3-2/3.
La questione giuridica
Se l’articolo 102 TFUE osti a che una società di gestione collettiva che detiene un monopolio di fatto applichi agli organizzatori di eventi musicali: 1) un compenso calcolato sulla base dell’incasso lordo derivante dalla vendita dei biglietti, senza dedurre tutte le spese di organizzazione non collegate alle opere musicali eseguite; 2) un sistema forfettario in scaglioni per determinare la quota del repertorio effettivamente utilizzata, anche quando esisterebbero strumenti tecnici per una misurazione più precisa.
Principio di diritto
Non costituisce, di per sé, abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE l’imposizione, da parte di una società di gestione collettiva con monopolio di fatto, di una tariffa per la comunicazione al pubblico di opere musicali calcolata sull’incasso lordo dei biglietti di ingresso senza deduzione di tutte le spese di organizzazione non pertinenti alle opere, né l’uso di un criterio forfettario in scaglioni per stimare la quota di repertorio utilizzata; tuttavia, il giudice nazionale deve verificare che i compensi effettivi non siano eccessivi rispetto al valore economico della prestazione e che non esista un metodo alternativo più preciso e non sproporzionatamente oneroso per quantificare l’utilizzo delle opere.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 102 TFUE
- Articolo 16 della direttiva 2014/26/UE
- Considerando 8 della direttiva 2014/26/UE
Abuso di posizione dominante e tariffe della società di gestione collettiva dei diritti d’autore
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’ondernemingsrechtbank Antwerpen in una controversia tra SABAM, organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore in Belgio, e due organizzatori di festival musicali. La Corte è chiamata a valutare se il sistema tariffario applicato da una società che detiene un monopolio di fatto possa integrare abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE.
Fatti e procedimento principale
SABAM richiedeva compensi per l’utilizzo di opere musicali nei festival Tomorrowland e Wecandance secondo la tariffa 211. Tale tariffa prevedeva: un calcolo della tariffa di base sull’incasso lordo dei biglietti; e una riduzione forfettaria in scaglioni, la regola 1/3-2/3, in funzione della quota di opere eseguite provenienti dal repertorio SABAM. Gli organizzatori hanno contestato la tariffa sostenendo che:
- il calcolo sull’incasso lordo non riflette il valore economico effettivo del servizio fornito da SABAM;
- non era consentita la deduzione di spese di organizzazione prive di nesso con le opere musicali;
- la regola 1/3-2/3 era troppo approssimativa, potendosi usare tecnologie più precise per identificare le opere effettivamente eseguite.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se costituisse abuso di posizione dominante l’applicazione, da parte di una società di gestione collettiva con monopolio di fatto:
- di un tariffario basato sul fatturato/incasso lordo, senza deduzione di tutte le spese organizzative non pertinenti;
- di un sistema forfettario a scaglioni per determinare la quota del repertorio effettivamente eseguita.
Normativa rilevante
La Corte richiama principalmente l’articolo 102 TFUE, in particolare la nozione di condizioni di transazione non eque di cui al secondo comma, lettera a). Viene richiamato anche l’articolo 16 della direttiva 2014/26/UE, non come base autonoma della decisione, ma come parametro utile per apprezzare la ragionevolezza delle tariffe, in quanto richiede criteri oggettivi e non discriminatori e tariffe ragionevoli in rapporto al valore economico dell’utilizzo dei diritti, tenendo conto della natura e della portata dell’uso e del valore economico del servizio fornito dall’organismo di gestione.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che una società di gestione collettiva, quale SABAM, è un’impresa ai sensi dell’articolo 102 TFUE e che, se dispone di un monopolio nel territorio di uno Stato membro, detiene una posizione dominante su una parte sostanziale del mercato interno.
Quanto alla tariffa calcolata sull’incasso lordo dei biglietti, la Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui compensi parametrati al fatturato o alle entrate dell’utilizzatore possono costituire uno sfruttamento normale del diritto d’autore e, in linea di principio, mantenere un ragionevole rapporto con il valore economico della prestazione fornita dalla società di gestione collettiva. Ne consegue che un simile criterio non è abusivo di per sé, anche se il fatturato può dipendere da fattori estranei alle opere protette, come la qualità degli artisti, l’infrastruttura o l’“esperienza totale” offerta dal festival. Tuttavia, il giudice nazionale deve verificare in concreto che il compenso effettivamente richiesto non sia eccessivo, valutando la natura e la portata dell’uso delle opere, il valore economico generato dall’utilizzo e il valore della prestazione di gestione collettiva.
Quanto alla regola 1/3-2/3, la Corte osserva che essa tiene conto, sia pure in modo approssimativo, della quantità di opere effettivamente utilizzate. Un sistema del genere può però diventare abusivo se esiste un metodo alternativo più preciso per identificare e quantificare l’uso del repertorio, capace di realizzare il medesimo obiettivo legittimo di tutela degli aventi diritto senza comportare costi di gestione e sorveglianza sproporzionati. Nel caso di specie, la Corte evidenzia vari indizi della possibile esistenza di metodi alternativi: l’elenco delle opere già comunicato dagli organizzatori, i progressi dei software di riconoscimento musicale e altre tecniche già ammesse in versioni diverse della stessa tariffa. Anche qui, tuttavia, la verifica finale spetta al giudice nazionale, che deve considerare l’affidabilità dei dati e degli strumenti tecnologici disponibili.
Decisione/dispositivo
La Corte conclude che l’articolo 102 TFUE non osta, di per sé, a:
- una tariffa calcolata sull’incasso lordo dei biglietti, senza deduzione di tutte le spese di organizzazione non connesse alle opere musicali;
- un sistema forfettario in scaglioni per la determinazione della quota di repertorio utilizzata. In entrambi i casi, però, resta necessario il controllo del giudice nazionale sul carattere non eccessivo dei compensi e sull’eventuale disponibilità di un metodo alternativo più preciso e non sproporzionatamente oneroso.
Principio affermato
La pronuncia ribadisce che, in materia di gestione collettiva dei diritti d’autore, il parametro decisivo non è la mera struttura del tariffario, ma la sua concreta idoneità a mantenere un ragionevole rapporto con il valore economico del servizio e dell’utilizzo delle opere, evitando tariffe eccessive e soluzioni tecniche inutilmente costose o impraticabili.
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