Cassazione Penale, Sentenza n. 23685/2022 del 17/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Rainone impugna la sentenza del Tribunale di Milano nella parte in cui è stata applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente (1 anno e 6 mesi). Sostiene che l'estinzione del reato a seguito dell'esito positivo della messa alla prova prescinde dall'accertamento di responsabilità penale e che, perciò, la competenza ad irrogare le sanzioni amministrative accessorie spetta al Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma 3, del Codice della Strada; chiede l'annullamento della parte che dispone la sospensione della patente.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il ricorso nei termini richiesti: annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e dispone la trasmissione della copia della sentenza e degli atti al Prefetto di Milano per l'accertamento di competenza e per gli eventuali provvedimenti conseguenti. La Corte rileva che l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova impedisce al giudice penale di applicare sanzioni amministrative accessorie e che la competenza per valutarne l'applicabilità spetta al Prefetto (art.224, comma 3 c.d.s.), confermando anche il principio richiamato dall'art.221, comma 2 c.d.s. sulla cessazione della competenza del giudice penale in caso di estinzione del reato.
Norme richiamate
art. 590-bis c.p.
Norma penale menzionata tra i reati contestati; nel caso specifico il reato è stato dichiarato estinto per esito positivo della messa alla prova, con la conseguenza che non può comportare l'applicazione da parte del giudice delle sanzioni amministrative accessorie.
art. 590-ter c.p.
Ulteriore norma penale citata come capo di imputazione; anch'essa è stata interessata dall'estinzione del reato a seguito della messa alla prova.
art. 189, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
Norma relativa alle conseguenze di talune fattispecie di guida contestate; richiamata nel motivo di ricorso e nella sentenza come riferimento al capo di imputazione che ha dato luogo alla sanzione accessoria poi annullata.
art. 224, comma 3, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
Stabilisce che, in caso di estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell'imputato, spetta al Prefetto procedere all'accertamento della sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria. La Corte ha ritenuto che questa norma esclude la competenza del giudice penale a irrogare la sanzione quando il reato è estinto per messa alla prova.
art. 221, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
Prevede che, nell'ipotesi di definizione del processo penale per estinzione del reato o per difetto di condizione di procedibilita', cessi la competenza del giudice penale in ordine all'applicazione della sanzione amministrativa; la Corte lo usa a supporto della cessazione della competenza del giudice nel caso di specie.
Massime di principio
- Se il reato è estinto per esito positivo della messa alla prova, il giudice penale non può applicare sanzioni amministrative accessorie (es. sospensione della patente); la competenza per valutarne e applicarne l'eventuale imposizione spetta al Prefetto ai sensi dell'art.224 c.d.s.
- La definizione del processo penale per estinzione del reato determina la cessazione della competenza del giudice penale in ordine all'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie (art.221, comma 2 c.d.s.).
- L'annullamento della misura accessoria disposta dal giudice penale può essere disposto dalla Corte di cassazione senza rinvio se la controversia riguarda esclusivamente l'illegittima applicazione della sanzione accessoria in presenza di estinzione del reato.
- In casi simili gli atti vanno trasmessi al Prefetto territorialmente competente, che procederà all'accertamento e ad eventuali provvedimenti amministrativi.
- Se invece il processo si conclude con condanna penale, resta ferma la competenza del giudice penale ad irrogare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge.
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