Circolare numero 29 del 27-1-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, per le imprese di spedizione e trasporto con più di 50 addetti, il termine del 31 dicembre 1994 è prorogato al 31 dicembre 1995 limitatamente all’obbligo di versamento del contributo dello 0,90%. Resta invece cessata al 31 dicembre 1994 la contribuzione di mobilità, poiché il richiamo normativo riguarda solo l’art. 7, comma 7, della legge n. 236/1993 e non anche l’art. 5, comma 3, della legge n. 451/1994. La circolare precisa inoltre che le imprese di spedizione internazionale non rientrano nella disciplina richiamata e fornisce istruzioni operative sulla soppressione del codice di autorizzazione "3X" e sull’attribuzione dei nuovi codici "2H" e, nei casi con dipendenti conteggiati su altre posizioni, "2J" dal 1 gennaio 1995.
Proroga al 31 dicembre 1995 del contributo dello 0,90% per imprese di spedizione e trasporto con oltre 50 addetti e relative codifiche
Proroga della disciplina per imprese di spedizione e trasporto con oltre 50 addetti
La circolare interviene sulla disciplina contributiva e di codifica applicabile alle imprese di spedizione e trasporto che occupano più di cinquanta addetti, a seguito dell’art. 5, comma 14, del DL 9 dicembre 1994, n. 674. Vengono chiariti sia gli effetti della proroga del termine, sia le conseguenze operative sui codici di autorizzazione da attribuire alle posizioni aziendali interessate.
Ambito normativo e proroga del termine
L’art. 5, comma 14, del DL n. 674/1994 dispone la proroga al 31 dicembre 1995 del termine che, in base all’art. 7, comma 7, del DL 20 maggio 1993, n. 148 convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, era fissato al 31 dicembre 1994 per le imprese di spedizione e di trasporto con oltre cinquanta addetti. La proroga opera nei limiti di spesa previsti dal medesimo art. 7, comma 7.
Contributo dello 0,90 per cento e cessazione della mobilità
La conseguenza principale della proroga è che resta dovuto fino al 31 dicembre 1995 il contributo dello 0,90 per cento per le imprese in questione. Al contrario, la contribuzione di mobilità cessa di essere dovuta dal 31 dicembre 1994. La circolare motiva tale effetto osservando che il legislatore ha richiamato solo l’art. 7, comma 7, della legge n. 236/1993 e non anche l’art. 5, comma 3, della legge n. 451/1994.
Soggetti esclusi dalla disciplina
Viene chiarito che, ai fini della disposizione, non vanno considerate imprese di spedizione e trasporto le imprese di spedizione internazionale. Queste ultime restano assoggettate alla disciplina speciale contenuta nella legge 9 agosto 1993, n. 293.
Codifica delle imprese e istruzioni operative
Per le imprese di spedizione e trasporto individuate nel CSC 7.04.01 e con più di 50 dipendenti, dal 1 gennaio 1995 deve essere rimosso il codice di autorizzazione "3X", già attribuito in base alle precedenti istruzioni richiamate dalla circolare. Contestualmente, deve essere assegnato il nuovo codice "2H", con il significato di "Azienda soggetta alla disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale - art. 5 c. 14 DL 674/1994".
Casi in cui il requisito occupazionale è raggiunto con dipendenti denunciati su altre posizioni
Se il superamento della soglia di cinquanta addetti si realizza computando lavoratori denunciati su altre posizioni, alle posizioni con meno di 51 dipendenti deve essere eliminato dal 1 gennaio 1995 il codice "3J". In tali casi, oltre al codice "2H", deve essere attribuito il codice di nuova istituzione "2J", riservato all’impresa che occupa più di 50 dipendenti, compresi quelli denunciati su altra posizione, e che è soggetta alla disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale.
Nota sui codici di autorizzazione
La circolare contiene infine una nota storica sul codice "2H", precisando che fino al 31 dicembre 1987 esso aveva un diverso significato legato alle agevolazioni della legge 285/77 e che, per tale ragione, non è più in uso per quelle situazioni pregresse.
Punti principali
Proroga del termine e permanenza del contributo dello 0,90%
L’art. 5, comma 14, del DL 9 dicembre 1994, n. 674 proroga al 31 dicembre 1995 il termine originariamente fissato al 31 dicembre 1994 per le imprese di spedizione e trasporto che occupano più di cinquanta addetti. La proroga riguarda l’obbligo di versamento del contributo dello 0,90 per cento, fermo restando il limite di spesa previsto dall’art. 7, comma 7, del DL n. 148/1993 convertito dalla legge n. 236/1993.
Cessazione della contribuzione di mobilità
Per effetto del rinvio operato dal legislatore soltanto all’art. 7, comma 7, della legge n. 236/1993 e non anche all’art. 5, comma 3, della legge n. 451/1994, la contribuzione di mobilità cessa di essere dovuta dal 31 dicembre 1994 per le imprese interessate.
Esclusione delle imprese di spedizione internazionale
La circolare precisa che, ai fini della disciplina in esame, non rientrano tra le imprese di spedizione e trasporto le imprese di spedizione internazionale, le quali sono soggette alla specifica disciplina prevista dalla legge 9 agosto 1993, n. 293.
Codifica delle imprese e nuovi codici di autorizzazione
Per le imprese di spedizione e trasporto individuate nell’ambito del CSC 7.04.01 e con più di 50 dipendenti, dal 1 gennaio 1995 deve essere eliminato il codice di autorizzazione "3X" e deve essere attribuito il nuovo codice "2H", avente il significato di azienda soggetta alla disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell’art. 5, comma 14, del DL n. 674/1994.
Gestione dei casi con dipendenti denunciati su altre posizioni
Quando il requisito di oltre 50 dipendenti è raggiunto computando lavoratori denunciati su altre posizioni, alle posizioni con meno di 51 dipendenti deve essere eliminato dal 1 gennaio 1995 il codice "3J" e deve essere attribuito, oltre al codice "2H", il nuovo codice "2J". Quest’ultimo identifica l’impresa che occupa più di 50 dipendenti, compresi quelli denunciati su altra posizione, e che è soggetta alla disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale.
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