Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 24 del 26-1-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare approfondisce gli effetti del d.lgs. n. 503/1992 sulle posizioni assicurative, con particolare riguardo al riscatto del corso legale di laurea, ai periodi non coperti da assicurazione e all'accredito figurativo dei periodi di gravidanza, puerperio e TBC. Vengono chiariti i criteri di calcolo della retribuzione da accreditare per il riscatto della laurea, la sostituzione delle precedenti discipline dal 1° gennaio 1994, i rapporti tra obblighi contributivi e facoltà di riscatto nei Fondi "GAS" ed "Esattoriali", nonché i limiti temporali e soggettivi dell'accredito figurativo in A.G.O. per maternità e assistenza antitubercolare.

Chiarimenti su riscatto, accredito figurativo e contributi per periodi assicurativi e maternità

Chiarimenti su riscatto e accredito figurativo dopo il d.lgs. n. 503/1992

La circolare fornisce ulteriori indicazioni interpretative e applicative sugli effetti del d.lgs. n. 503/1992 in materia di posizioni assicurative, con particolare attenzione al riscatto del corso legale di laurea, ai periodi non coperti da assicurazione e agli accrediti figurativi per maternità e TBC. L'obiettivo è uniformare il trattamento nei diversi regimi previdenziali e chiarire i rapporti tra vecchie e nuove disposizioni.

Riscatto del corso legale di laurea

Per gli anni di corso legale di laurea oggetto di riscatto, la retribuzione da accreditare va determinata distinguendo tra periodi fino al 31 dicembre 1992 e periodi successivi.

  • Per i corsi ricadenti fino al 31 dicembre 1992, si applica la retribuzione determinata per la quota "A" della pensione, seguendo integralmente il procedimento previsto per la liquidazione delle pensioni.
  • Per i periodi successivi al 1992, la retribuzione da assumere è quella della quota "B".
  • Per i corsi di laurea svolti a cavallo del 1992, occorre individuare separatamente le retribuzioni riferibili alle due quote.
  • Gli importi retributivi così calcolati vanno divisi per i coefficienti di rivalutazione individuati in relazione agli anni solari di svolgimento del corso e all'anno di presentazione della domanda di riscatto, secondo i criteri già fissati dalle circolari richiamate.

Periodi non coperti da assicurazione e nuova disciplina generale dal 1° gennaio 1994

La circolare conferma che, per i periodi successivi al 1° gennaio 1994, la disciplina del riscatto ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 e quella dell'accredito figurativo prevista dall'art. 14 del d.lgs. n. 503/1992 sostituiscono integralmente le precedenti regole dei vari regimi previdenziali interessati.

Il legislatore ha infatti inteso riordinare e omogeneizzare la materia nell'ambito delle diverse forme assicurative, superando il precedente quadro frammentato, in cui le discipline variavano da gestione a gestione.

Gravidanza, puerperio e condizioni per l'accredito figurativo

Per i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa per gravidanza e puerperio, la nuova disciplina prevede l'accredito figurativo anche quando l'assenza si verifichi fuori dal rapporto di lavoro, a condizione che nella gestione interessata possano essere fatti valere almeno cinque anni di contribuzione riferita ad effettiva attività lavorativa.

Nel computo dei cinque anni devono essere considerati anche i periodi in cui vi sia stata corresponsione di retribuzione assoggettata a contribuzione, pur in assenza di prestazione lavorativa, come ferie e malattie retribuite.

La regolamentazione si applica anche al prolungamento dell'assenza facoltativa fino al terzo anno di età del bambino per i minori con handicap, in base all'art. 33 della legge n. 104/1992 e alle istruzioni applicative richiamate.

La circolare ribadisce inoltre che le due facoltà previste dall'art. 14, secondo comma, del d.lgs. n. 503/1992 sono alternative:

  • il riscatto dell'assenza facoltativa;
  • il riscatto del periodo di corso legale di laurea.

L'esercizio di una facoltà esclude l'altra, anche quando non sia stato raggiunto il limite massimo dei cinque anni previsto dal primo comma dello stesso articolo.

Fondo "GAS" e Fondo "Esattoriali"

La circolare chiarisce l'effetto delle innovazioni del d.lgs. n. 503/1992 sui Fondi integrativi del personale dipendente dalle aziende private del gas e degli impiegati delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, entrambi di natura integrativa rispetto all'A.G.O.

Per il Fondo GAS:

  • per i periodi di assenza dal lavoro senza retribuzione riconosciuti utili ai fini dell'anzianità di servizio e per quelli a retribuzione ridotta nell'ultimo anno di iscrizione al Fondo, resta dovuta la contribuzione per il trattamento integrativo di pensione, calcolata sulla retribuzione che sarebbe spettata se il lavoratore non fosse stato assente;
  • per i periodi di assenza con retribuzione ridotta, resta dovuta la contribuzione all'A.G.O./IVS sulla retribuzione piena teorica;
  • per i periodi di assenza senza retribuzione, la contribuzione A.G.O./IVS è dovuta solo se tali periodi non siano già accreditabili figurativamente.

In relazione a quest'ultima ipotesi, poiché l'art. 14, primo comma, del d.lgs. n. 503/1992 ha introdotto la facoltà di riscatto in luogo dell'accredito figurativo per l'assenza facoltativa per gravidanza e puerperio, la circolare afferma che permane l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro e viene meno la stessa facoltà di riscatto.

Per il Fondo Esattoriali, l'art. 19 della legge n. 377/1958 prevede per i periodi di assenza senza retribuzione o con retribuzione ridotta, se utili all'anzianità di servizio, l'obbligo dei contributi a carico del datore di lavoro per A.G.O./IVS, Fondo integrativo IVS e prestazioni di capitale. In via derogatoria, l'obbligo A.G.O./IVS non sussiste se i periodi siano già riconosciuti utili a pensione; tuttavia, per i periodi di cui all'art. 14, primo comma, del d.lgs. n. 503/1992, per i quali non è più previsto l'accredito figurativo, permane l'obbligo contributivo sia verso la gestione integrativa sia verso l'A.G.O.

Accredito in A.G.O. dei periodi di gravidanza e puerperio anteriori al 1° gennaio 1994

Per i periodi di astensione dal lavoro per gravidanza e puerperio anteriori al 1° gennaio 1994, l'accredito figurativo nell'assicurazione generale IVS è ammesso solo se il periodo si colloca nell'ambito dello stesso rapporto di lavoro da cui deriva l'obbligo assicurativo.

È richiamata l'eccezione prevista dalla delibera consiliare n. 59/1975 per l'ipotesi di legittima risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'astensione obbligatoria, ai sensi delle lettere b) e c) della legge n. 1204/1971.

La circolare precisa che l'art. 17 della legge n. 1204/1971, pur riconoscendo in certi casi l'indennità di maternità anche quando l'astensione obbligatoria inizi non in costanza di lavoro, non modifica i criteri dell'accredito figurativo, che resta subordinato all'esistenza del rapporto di lavoro nei termini sopra indicati.

Viene inoltre confermata la validità dell'accredito figurativo per le lavoratrici che fruirono dell'astensione facoltativa ai sensi della previgente normativa del 1950 e 1951, a condizione che risulti almeno un contributo obbligatorio IVS versato in qualsiasi epoca precedente presso l'A.G.O.; tale periodo può essere oggetto di trasferimento per ricongiunzione presso altri Fondi.

Per le lavoratrici il cui periodo di astensione si collochi nell'ambito di un rapporto assicurato in A.G.O. e non in un Fondo alternativo, i contributi figurativi possono essere attribuiti al titolo specifico di gravidanza e puerperio quando siano comprovate le condizioni di fatto e di diritto per la trasformazione del titolo all'accredito.

Accredito figurativo per TBC

Infine, la circolare ricorda che l'accredito figurativo in A.G.O. dei periodi di assistenza antitubercolare è subordinato al possesso dei requisiti contributivi stabiliti dall'art. 7 della legge n. 419/1975, da accertarsi preventivamente.

In mancanza di tali requisiti, non è possibile riconoscere contributi figurativi per TBC, sia quando l'assistenza sia stata fruita come familiare di assicurato sia quando il lavoratore sia stato obbligatoriamente iscritto, ai fini pensionistici, a Fondi alternativi dell'A.G.O.

Punti principali

Riscatto del corso legale di laurea

Per gli anni di corso legale oggetto di riscatto, la retribuzione da accreditare deve essere individuata distinguendo i periodi fino al 31 dicembre 1992, per i quali si applicano i criteri della quota "A", e quelli successivi, per i quali vale la quota "B". Nei corsi a cavallo del 1992 occorre quindi separare le due componenti. Gli importi retributivi così determinati vanno poi divisi per i coefficienti di rivalutazione riferiti agli anni solari del corso e all'anno di presentazione della domanda, secondo i criteri già fissati dalle circolari richiamate.

Periodi non coperti da assicurazione e nuova disciplina dal 1° gennaio 1994

La circolare conferma che, per i periodi successivi al 1° gennaio 1994, la disciplina del riscatto ex art. 13 della legge n. 1338/1962 e dell'accredito figurativo ex art. 14 del d.lgs. n. 503/1992 sostituisce le precedenti regole dei diversi regimi previdenziali. Il legislatore ha infatti inteso riordinare e rendere omogenea la materia tra le diverse forme assicurative, superando la frammentazione normativa preesistente.

Gravidanza e puerperio: regole per l'accredito e condizioni soggettive

Per i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa per gravidanza e puerperio, la nuova disciplina prevede l'accredito figurativo anche per gli iscritti all'AGO e ai Fondi sostitutivi quando l'assenza avvenga fuori dal rapporto di lavoro, purché nella gestione interessata siano maturati almeno cinque anni di contribuzione da effettiva attività lavorativa. Nel calcolo dei cinque anni si considerano anche i periodi retribuiti e soggetti a contribuzione pur in assenza di prestazione, come ferie e malattie retribuite. La regola si estende anche al prolungamento dell'assenza facoltativa fino al terzo anno di età del bambino per minori con handicap ai sensi della legge n. 104/1992. Inoltre, le facoltà di riscatto dell'assenza facoltativa e del corso legale di laurea sono alternative tra loro.

Fondo "GAS" e Fondo "Esattoriali"

La circolare esamina l'impatto dell'art. 14 del d.lgs. n. 503/1992 sui Fondi integrativi "GAS" ed "Esattoriali". Per il Fondo GAS, nei periodi di assenza senza retribuzione o a retribuzione ridotta restano dovuti i contributi integrativi e, in alcuni casi, anche quelli A.G.O./IVS; per i periodi di assenza facoltativa per gravidanza e puerperio, la previsione dell'accredito figurativo è sostituita dalla facoltà di riscatto, con conseguente permanenza dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e venir meno della facoltà di riscatto nei casi in cui tale obbligo sussista. Per il Fondo Esattoriali, analogamente, permangono gli obblighi contributivi verso A.G.O., fondo integrativo e prestazioni di capitale per i periodi di assenza utili all'anzianità, anche per i periodi di cui all'art. 14, primo comma, per i quali non è più prevista l'accreditabilità figurativa.

Accredito figurativo in A.G.O. per periodi anteriori al 1° gennaio 1994

Per i periodi di gravidanza e puerperio anteriori al 1° gennaio 1994, l'accredito figurativo in A.G.O. è ammesso solo se l'astensione si colloca nell'ambito dello stesso rapporto di lavoro che comporta l'obbligo assicurativo. Fa eccezione l'ipotesi dell'astensione obbligatoria in caso di legittima risoluzione del rapporto nel corso dell'astensione stessa, secondo la delibera consiliare n. 59/1975. La circolare precisa inoltre che l'art. 17 della legge n. 1204/1971 incide solo sul diritto all'indennità di maternità e non modifica i requisiti per l'accredito figurativo. Viene confermata la validità dei contributi figurativi per astensione facoltativa nei casi già disciplinati, purché esista almeno un contributo obbligatorio IVS precedente in A.G.O. e ricorrano le condizioni di fatto e di diritto per la trasformazione del titolo di accredito.

Accredito figurativo per assistenza antitubercolare (TBC)

L'accredito figurativo dei periodi di assistenza antitubercolare in A.G.O. resta subordinato al possesso dei requisiti contributivi previsti dall'art. 7 della legge n. 419/1975, che devono essere preventivamente verificati. In mancanza di tali requisiti non è possibile accreditare contributi figurativi, sia che l'assistenza sia stata fruita come familiare di assicurato sia che il lavoratore sia stato iscritto obbligatoriamente a Fondi alternativi all'A.G.O.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.