Circolare numero 28 del 27-1-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che il contributo ONAOSI è dovuto automaticamente da tutti i sanitari dipendenti da pubbliche amministrazioni, indipendentemente dal tipo di rapporto, dalla retribuzione e dal consenso dell’interessato. Precisa inoltre che l’ente pubblico datore di lavoro deve trattenere il contributo, calcolarlo secondo criteri specifici e trasmettere all’ONAOSI sia l’elenco dei sanitari soggetti sia il versamento dell’importo dovuto. Vengono richiamate le omissioni più frequenti, le conseguenze dell’inadempimento e la necessità di collaborazione da parte dei Ministeri e degli organi di vigilanza.
Contributi ONAOSI a carico dei sanitari dipendenti da pubbliche amministrazioni: obblighi, calcolo e adempimenti degli enti datori di lavoro
Contributi ONAOSI a carico dei sanitari dipendenti da pubbliche amministrazioni
La circolare dell’ONAOSI del 14 novembre 1994 riepiloga e chiarisce gli obblighi contributivi gravanti sui sanitari dipendenti da pubbliche amministrazioni, nonché gli adempimenti amministrativi posti a carico degli enti datori di lavoro. L’intervento nasce da quesiti, segnalazioni e casi di omesso o non corretto assolvimento dell’obbligo, con l’obiettivo di uniformare le prassi operative e ridurre gli inadempimenti.
Ambito di applicazione e soggetti obbligati
La circolare ribadisce che il contributo è dovuto da tutti i sanitari dipendenti da pubbliche amministrazioni, intendendosi per tali medici, veterinari e farmacisti in possesso delle relative lauree. La soggezione al contributo è qualificata come automatica e collegata dalla legge al rapporto di pubblico impiego, indipendentemente:
- dalla natura del rapporto, sia esso di ruolo, a tempo indeterminato, a tempo determinato o precario;
- dal sistema di retribuzione, anche quando vi siano contratti collettivi, di comparto o compensi forfettari;
- dal consenso o dissenso del dipendente;
- da particolari situazioni previdenziali o contributive, come l’iscrizione alla C.P.D.E.L. anziché alla C.P.S., oppure la presenza di altro contributo ONAOSI presso diverso datore di lavoro.
La circolare esclude quindi ogni tesi che limiti il contributo ai soli dipendenti di ruolo o che consenta l’esonero per mancanza di consenso o per assetti organizzativi particolari dell’ente.
Ruolo dell’ente pubblico datore di lavoro
L’obbligo è posto a carico dell’ente pubblico presso il quale il sanitario presta servizio. L’ente deve trattenere la contribuzione al dipendente e riversarla all’ONAOSI. La mancata applicazione dell’obbligo, o l’applicazione non corretta, è considerata rilevante e può portare l’Opera ad avviare le conseguenti azioni di tutela.
La circolare precisa inoltre che l’invio del testo è rivolto non solo agli enti già noti come obbligati, ma anche ai Ministeri e agli organi centrali che possono svolgere funzioni di coordinamento, indirizzo e vigilanza, così da favorire un’applicazione uniforme sul territorio e nei diversi comparti pubblici.
Criteri di determinazione del contributo
Il contributo è interamente a carico del dipendente e deve essere calcolato nella misura del 2% sull’80% del solo stipendio annuo lordo corrisposto al sanitario. Ai fini della base di calcolo occorre includere le classi e gli aumenti periodici maturati, ossia il maturato economico o salario di anzianità, e sottrarre soltanto la ritenuta per Cassa o Monte Pensione riferita all’imponibile utilizzato per i contributi ONAOSI.
Non rientrano nel calcolo:
- l’indennità integrativa speciale;
- la tredicesima mensilità;
- eventuali altre mensilità aggiuntive.
A supporto degli enti, la circolare propone un ordine operativo di calcolo: determinare lo stipendio comprensivo della progressione economica su 12 mensilità, detrarre la ritenuta pensionistica calcolata sul solo stipendio, ridurre la differenza all’80% e applicare su tale importo il 2%.
Adempimenti amministrativi: elenco e versamento
Per adempiere correttamente, l’ente pubblico deve compiere due operazioni complementari e necessarie:
- compilare e inviare all’ONAOSI un elenco o ruolo dei sanitari soggetti a contribuzione, con l’indicazione del contributo dovuto da ciascuno e del totale complessivo;
- versare l’importo risultante dall’elenco.
La periodicità dell’elenco può essere semestrale o annuale, mentre per gli enti che già adottano tale modalità è ammessa anche la periodicità mensile. Per esigenze amministrative dell’Opera, l’elenco deve contenere anche il recapito di ciascun sanitario.
La circolare insiste sul fatto che le due fasi sono inscindibili: la sola esecuzione del versamento, se non accompagnata dall’elenco nominativo e dalla quantificazione del dovuto, non integra il completo assolvimento dell’obbligo. In tale ipotesi, il pagamento viene considerato un semplice acconto.
Funzione dell’elenco nominativo
L’elenco non ha soltanto funzione contabile. Serve infatti all’ONAOSI per:
- disporre dell’elenco aggiornato degli iscritti e dei contribuenti;
- effettuare i riscontri necessari al momento dell’ammissione degli aventi diritto alle prestazioni dell’Ente.
Per questo la circolare considera l’elenco e il pagamento come elementi entrambi essenziali e non sostituibili l’uno con l’altro.
Riferimenti normativi e orientamenti richiamati
La disciplina richiamata dalla circolare si fonda sulla legge n. 21 del 31 gennaio 1949 e sulle istruzioni approvate con decreto del Ministero del Tesoro n. 11217 del 18 maggio 1950. Viene però segnalato che, a causa delle riforme intervenute successivamente in ambito sanitario e amministrativo, alcune modalità originarie sono divenute difficili da applicare o non più applicabili senza un’interpretazione adattiva.
La circolare richiama anche la sentenza del TAR Lazio pubblicata il 10 marzo 1994, che conferma la soggezione automatica al contributo quando vi sia un rapporto di pubblico impiego con soggetti individuati dal legislatore in ragione del possesso della laurea richiesta.
Enti destinatari e collaborazione istituzionale
Oltre agli enti tenuti direttamente all’adempimento, la circolare viene inviata ai principali Ministeri e alle strutture di coordinamento e vigilanza affinché collaborino alla corretta applicazione della disciplina. In particolare, si sollecita l’intervento nei confronti di:
- Università, per gli effetti del decentramento della gestione e del pagamento delle retribuzioni ai sanitari dipendenti;
- Ministero di Grazia e Giustizia, per il personale sanitario degli istituti penitenziari;
- Ministero dell’Interno, per i sanitari amministrati dalle Prefetture;
- Ministero della Difesa, per i sanitari delle strutture dell’Esercito, nonché della Marina e dell’Aeronautica;
- Assessorati regionali alla sanità, per UU.SS.LL., medici provinciali, aziende ospedaliere e altri enti comunque interessati alla contribuzione ONAOSI.
La circolare evidenzia anche la necessità di coordinamento con gli organi centrali di appartenenza e con eventuali ulteriori disposizioni o chiarimenti che potranno essere forniti su richiesta o autonomamente dall’Opera.
Conseguenze dell’inadempimento e richiami finali
L’ONAOSI invita tutti gli enti a un adempimento corretto per evitare responsabilità, intralci amministrativi, azioni giudiziarie, aggravio di spese e applicazione degli accessori di legge. Viene inoltre richiamata la precedente circolare prot. n. 19043 del 5 agosto 1994, relativa alla possibile applicabilità di disposizioni penali del D. Lgs. 211/1994.
In chiusura, si raccomanda agli organi destinatari la massima collaborazione e si chiede di informare l’Opera su ogni iniziativa utile adottata nel rispettivo ambito di competenza. Per la redazione del ruolo o elenco, viene infine precisato che per ciascun sanitario deve essere indicata la qualifica: M per medico, V per veterinario, F per farmacista.
Punti principali
Obbligo contributivo e soggetti interessati
Il contributo in favore dell’ONAOSI riguarda i sanitari dipendenti da pubbliche amministrazioni, indicati come medici, veterinari e farmacisti. L’obbligo sorge automaticamente per effetto del rapporto di pubblico impiego con soggetti in possesso delle relative lauree, senza distinzione tra rapporto di ruolo, a tempo indeterminato, a tempo determinato o precario. L’assoggettamento non dipende neppure dal consenso o dissenso dell’interessato, né da particolari iscrizioni previdenziali o dal fatto che il sanitario sia già assoggettato al contributo presso altro datore di lavoro.
Ruolo del datore di lavoro pubblico
L’onere contributivo è posto a carico dell’ente pubblico datore di lavoro, che deve trattenere il contributo al sanitario dipendente e riversarlo all’ONAOSI. La circolare segnala che eventuali omissioni o errate esclusioni non fanno venir meno l’obbligo e possono determinare azioni conseguenti da parte dell’Opera, con responsabilità e contenzioso a carico degli enti inadempienti.
Criteri di calcolo del contributo
Il contributo è interamente a carico del dipendente ed è pari al 2% calcolato sull’80% del solo stipendio annuo lordo corrisposto al sanitario. Nel calcolo si devono includere le classi e gli aumenti periodici maturati, cioè il maturato economico o salario di anzianità, e si deve detrarre soltanto la ritenuta per Cassa o Monte Pensione riferita all’imponibile utilizzato per i contributi ONAOSI. Non sono soggette a contributo l’indennità integrativa speciale, la tredicesima mensilità e le eventuali altre mensilità aggiuntive. La circolare suggerisce il procedimento pratico di calcolo: stipendio comprensivo della progressione economica su 12 mensilità, detrazione della ritenuta pensionistica, riduzione al 80% della differenza e applicazione del 2%.
Adempimenti verso l’ONAOSI: elenco e versamento
L’ente pubblico deve adempiere con due fasi complementari e indispensabili: compilazione e invio di un elenco o ruolo dei sanitari soggetti a contributo, con indicazione del contributo dovuto da ciascuno e del totale complessivo, e successivo versamento dell’importo risultante. La periodicità dell’elenco può essere semestrale o annuale; per gli enti che adottano tale modalità è accettata anche la periodicità mensile. Per esigenze amministrative, l’elenco deve essere corredato dal recapito di ciascun sanitario. Il solo versamento senza elenco non è sufficiente, poiché in assenza della quantificazione l’importo viene considerato solo un acconto.
Finalità dell’elenco nominativo
L’elenco dei sanitari non ha solo una funzione contabile, ma serve anche all’ONAOSI per disporre dell’archivio dei contribuenti e per effettuare i riscontri necessari al momento dell’ammissione agli aventi diritto alle prestazioni dell’Ente. La circolare sottolinea quindi che elenco e pagamento sono entrambi essenziali per il completo assolvimento dell’obbligo contributivo.
Soggetti destinatari e collaborazione istituzionale
La lettera è inviata agli enti pubblici interessati e, per collaborazione e coordinamento, anche a Ministeri e strutture centrali competenti, tra cui Università, Interno, Grazia e Giustizia, Difesa e Assessorati regionali alla sanità. Si richiama in particolare la necessità di interventi nei confronti di università, istituti penitenziari, prefetture, strutture militari, UU.SS.LL., medici provinciali, aziende ospedaliere e altri enti sottoposti a vigilanza. Ai soggetti istituzionali è chiesto di promuovere il corretto adempimento e di informare l’ONAOSI sulle iniziative adottate.
Richiami normativi e conseguenze dell’inadempimento
La circolare richiama la legge n. 21 del 31 gennaio 1949 e il decreto del Ministero del Tesoro n. 11217 del 18 maggio 1950, che contiene le istruzioni per l’esecuzione della legge, precisando che tali modalità risultano in parte superate dalle riforme successive e vanno adattate interpretativamente alle nuove situazioni. Viene inoltre richiamata la sentenza del TAR Lazio pubblicata il 10 marzo 1994, che afferma l’automatica soggezione al contributo in presenza del rapporto di pubblico impiego e del possesso del titolo di studio richiesto. Infine, si richiama la precedente circolare prot. n. 19043 del 5 agosto 1994 in tema di possibile applicabilità di disposizioni penali del D. Lgs. 211/1994. L’ONAOSI avverte che il mancato corretto adempimento può comportare responsabilità, azioni giudiziarie, aggravio di spese e applicazione degli accessori di legge.
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