Circolare numero 26 del 26-1-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare recepisce l’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione secondo cui, nei casi di restituzione di somme indebitamente versate all’INPS a titolo di contributi, gli interessi legali ex art. 2033 c.c. decorrono dalla domanda amministrativa e non dalla domanda giudiziale. Rimane fermo il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria, riconoscibile solo per l’eventuale eccedenza non coperta dagli interessi. I maggiori danni ex art. 1224, comma 2, c.c. non possono essere liquidati in sede amministrativa e richiedono la valutazione del giudice. Per Artigiani e Commercianti, la restituzione della contribuzione IVS indebita avviene, salvo dolo, senza aggravio di interessi ai sensi dell’art. 12 della legge n. 613/1966.
Restituzione di contributi indebiti INPS: interessi dalla domanda amministrativa
Restituzione di contributi indebiti INPS e decorrenza degli interessi
La circolare chiarisce il criterio da applicare nei casi di restituzione di somme indebitamente versate all’INPS a titolo di contributi, alla luce dell’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite civili. L’Istituto prende atto del nuovo indirizzo e aggiorna la propria prassi in materia di interessi legali, rivalutazione monetaria e maggiori danni.
Decorrenza degli interessi legali dalla domanda amministrativa
In precedenza, sulla base di un orientamento giurisprudenziale richiamato dalla circolare, l’INPS riteneva che la domanda rilevante ai fini della decorrenza degli interessi legali ex art. 2033 c.c. dovesse essere intesa in senso tecnico, cioè come domanda giudiziale. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha però composto il contrasto tra diversi orientamenti affermando che, nelle ipotesi di restituzione di indebiti contributivi versati all’INPS, gli interessi legali devono decorrere dalla domanda amministrativa e non dalla domanda giudiziale.
La motivazione richiamata è duplice: da un lato la domanda amministrativa costituisce condizione di proponibilità dell’azione giudiziaria, dall’altro presenta caratteristiche idonee a individuare con certezza il dies a quo e a rendere l’accipiens consapevole dell’indebito.
Adeguamento della prassi dell’Istituto
Alla luce di tale pronuncia, l’Istituto dispone di conformarsi al nuovo orientamento definitivo della Suprema Corte. Pertanto, nelle ipotesi di restituzione di indebito, gli interessi legali devono essere riconosciuti a decorrere dalla domanda amministrativa.
Interessi, rivalutazione monetaria e limiti al cumulo
La circolare conferma espressamente che permane il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria. Di conseguenza, la liquidazione del danno da svalutazione monetaria può riguardare soltanto l’eventuale eccedenza rispetto all’importo già coperto dagli interessi legali, e sempre con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Maggiori danni ex art. 1224, comma 2, c.c.
La circolare precisa inoltre che eventuali maggiori danni ai sensi dell’art. 1224, secondo comma, c.c., diversi dalla svalutazione monetaria eventualmente eccedente, non possono essere riconosciuti in sede amministrativa. Per tali pretese è necessaria la valutazione del giudice, davanti al quale l’onere della prova incombe su chi le richiede.
Restituzione della contribuzione IVS per Artigiani e Commercianti
Viene infine richiamato l’art. 12 della legge 22 luglio 1966, n. 613, secondo cui la restituzione della contribuzione IVS indebitamente versata da Artigiani e Commercianti deve avvenire, salvo il caso di dolo, senza aggravio di interessi.
Punti principali
Orientamento giurisprudenziale recepito
La Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che, nei casi di restituzione di somme indebitamente versate all’INPS a titolo di contributi, gli interessi legali dovuti dall’accipiens in buona fede decorrono dalla domanda amministrativa e non dalla domanda giudiziale. La ragione è che la domanda amministrativa è condizione di procedibilità dell’azione e rende comunque consapevole l’Istituto dell’indebito.
Decorrenza degli interessi legali
L’Istituto si uniforma al nuovo orientamento e dispone che, nelle ipotesi di indebito, gli interessi legali siano riconosciuti a decorrere dalla domanda amministrativa. Viene quindi superato il precedente criterio che faceva riferimento alla sola domanda in senso tecnico-giudiziale.
Interessi, rivalutazione monetaria e divieto di cumulo
Resta confermato il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria. La rivalutazione monetaria può essere liquidata solo per l’eventuale eccedenza di danno non già coperta dagli interessi legali, sempre con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Maggiori danni ex art. 1224, comma 2, c.c.
Eventuali maggiori danni diversi dalla svalutazione monetaria non possono essere riconosciuti dall’Istituto in sede amministrativa. Per tali pretese è necessaria la valutazione del giudice, davanti al quale l’onere della prova grava su chi richiede il risarcimento.
Restituzione della contribuzione IVS di Artigiani e Commercianti
Si ricorda infine che, ai sensi dell’art. 12 della legge 22 luglio 1966, n. 613, la restituzione della contribuzione IVS indebitamente versata da Artigiani e Commercianti deve avvenire, salvo il caso di dolo, senza aggravio di interessi.
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