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Circolare

Circolare numero 30 del 27-1-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce e integra i criteri di classificazione delle aziende che svolgono attività di creazione, sistemazione e manutenzione di aree verdi, pubbliche e private. Dopo aver richiamato la situazione precedente, caratterizzata da criteri non uniformi, stabilisce che le aziende agricole iscritte alla CCIAA vanno inquadrate nel settore agricoltura, mentre le imprese edili iscritte come tali vanno classificate nel settore industria o artigianato edile. Sono inoltre richiamate le regole per le aziende avviate dopo l’entrata in vigore della legge n. 88/1989 e per le filiali o dipendenze di aziende già classificate, con rinvio delle pratiche pendenti alle Sedi competenti.

Nuovi criteri di classificazione previdenziale delle aziende di creazione, sistemazione e manutenzione aree verdi

Classificazione delle aziende di creazione, sistemazione e manutenzione del verde

La circolare interviene per uniformare la classificazione previdenziale delle aziende che svolgono attività di creazione, sistemazione e manutenzione di aree verdi pubbliche e private. Il documento richiama la disciplina previgente, segnala le difformità applicative verificatesi tra le Sedi e introduce criteri più aderenti alla concreta natura dell’impresa e alla sua qualificazione giuridica.

Situazione normativa precedente

In precedenza, la materia non era regolata in modo puntuale per tali attività. Il Manuale di classificazione aziendale allegato alla circolare n. 218/88, pur richiamando il codice ISTAT 1981 502.1 per i lavori di sistemazione di giardini, parchi e campi sportivi, attribuiva il csc 1/4.13.02, collocando le aziende nel ramo industria o artigianato, classe edilizia.

Questa impostazione, giudicata troppo generica, aveva portato a risultati non omogenei: alcune Sedi avevano mantenuto l’inquadramento nel settore edilizio, altre nel ramo industria servizi (csc 1.18), altre ancora nell’agricoltura quando l’attività era svolta da imprese agricole.

Principio generale introdotto dalla circolare

A seguito dell’entrata in vigore della legge n. 88/1989 e in coerenza con l’art. 49 della medesima legge, la circolare precisa che la classificazione deve dipendere dalla natura giuridica dell’impresa e dalla sua iscrizione alla CCIAA.

Le attività di creazione, sistemazione e manutenzione del verde sono infatti valutate, secondo i casi, come:

  • attività rientranti nella sfera agricola, quando svolte da azienda agricola iscritta alla CCIAA come tale;
  • attività complementari alle costruzioni e ai lavori in terra, quando svolte da impresa edile iscritta come impresa di costruzioni.

Aziende agricole

Le aziende che iniziano l’attività con dipendenti dopo l’entrata in vigore della legge n. 88/1989 devono essere classificate nel settore agricoltura se possiedono i requisiti di azienda agricola e risultano iscritte alla CCIAA in tale forma.

In questo caso, le attività in esame sono ricondotte alla figura dell’imprenditore agricolo di cui all’art. 2135 c.c. e vengono considerate connesse all’attività agricola ai sensi dell’art. 49, comma 1, lett. c), della legge n. 88/1989.

Imprese edili e artigiane

Quando l’attività è svolta da imprese edili regolarmente iscritte alla CCIAA come tali, la classificazione deve avvenire nel settore industria o artigianato edile, con csc 1/4.13.02.

La circolare precisa che, in questa ipotesi, le lavorazioni sul verde sono da considerarsi complementari rispetto all’attività di costruzione e ai lavori di movimento terra, e non riconducibili al settore agricoltura.

Aziende già esistenti e filiali o dipendenze

Il nuovo criterio si applica alle aziende che hanno iniziato l’attività con dipendenti successivamente alla legge n. 88/1989.

Fa eccezione il caso delle filiali o dipendenze di aziende già classificate anteriormente a tale data: in base a quanto richiamato dalla circolare n. 210/94, tali unità devono essere classificate come l’azienda principale, purché svolgano la medesima attività.

Ricorsi pendenti e adempimenti delle Sedi

La Direzione Generale dispone la restituzione dei ricorsi ancora pendenti relativi ad aziende avviate dopo l’entrata in vigore della legge n. 88/1989. Tali ricorsi dovranno essere definiti direttamente dalle Sedi competenti, in applicazione dei nuovi criteri indicati dalla circolare.

Punti principali

Situazione normativa pregressa e difformità applicative

Prima della legge n. 88/1989 la classificazione delle aziende operanti nel verde pubblico e privato non era disciplinata in modo specifico: il Manuale di classificazione aziendale attribuiva il csc 1/4.13.02, collocandole nel ramo industria o artigianato, classe edilizia. La genericità della disciplina aveva generato notevoli difformità tra le Sedi, che in alcuni casi avevano classificato tali imprese nell’industria servizi o nell’agricoltura, soprattutto quando l’attività era svolta da imprese agricole.

Criterio generale per le aziende agricole

Le aziende che iniziano l’attività con dipendenti dopo l’entrata in vigore della legge n. 88/1989 devono essere classificate nel settore agricoltura, ai sensi dell’art. 49, comma 1, lett. c), della legge n. 88/1989, quando l’azienda è agricola e iscritta alla CCIAA come tale. In questo caso le attività di creazione, sistemazione e manutenzione del verde sono considerate connesse alla figura dell’imprenditore agricolo, ai sensi dell’art. 2135 c.c.

Criterio per le imprese edili e artigiane

Se la medesima attività è svolta da imprese edili iscritte alla CCIAA come imprese di costruzioni, la classificazione deve avvenire nel settore industria o artigianato edile, con csc 1/4.13.02. In tale ipotesi le attività di sistemazione e manutenzione del verde sono considerate complementari rispetto alle costruzioni in genere e ai lavori in terra.

Esclusione e regola per filiali o dipendenze

La circolare precisa che il nuovo criterio riguarda le aziende che abbiano iniziato l’attività con dipendenti dopo l’entrata in vigore della legge n. 88/1989, salvo il caso di filiali o dipendenze di aziende già classificate prima di tale data: in questa ipotesi, richiamata la circolare n. 210/94, la filiale deve essere classificata come l’azienda principale, purché svolga la medesima attività.

Gestione dei ricorsi pendenti

A seguito delle nuove disposizioni, i ricorsi ancora giacenti presso la Direzione Generale relativi ad aziende avviate dopo l’entrata in vigore della legge n. 88/1989 vengono restituiti alle Sedi competenti, che dovranno definirli direttamente.

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