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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12866/2022 del 05/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo, riguardante un fabbricato, emesso dal GIP di Lagonegro in relazione ai reati previsti dagli artt. 110 e 481 c.p. (capo A) e dall'art. 44, lett. b) d.P.R. n. 380/2001. La ricorrente ha dedotto, anche mediante nuovi documenti prodotti con l'atto di impugnazione, che non vi era stata falsa rappresentazione dello stato dei luoghi negli elaborati progettuali relativi a una sopraelevazione e quindi che mancava il fumus dei reati a fondamento del sequestro.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso riqualificato come ricorso per cassazione. Motivi: (i) il ricorso non era sottoscritto da un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come previsto dall'art. 613, comma 1, c.p.p.; (ii) il ricorso mirava a sollevare questioni di fatto e vizi di motivazione, mentre l'art. 325 c.p.p. consente il ricorso contro le ordinanze che decidono sul riesame solo per violazione di legge. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per qualificare il decreto impugnato quale provvedimento emesso a seguito di richiesta di riesame del sequestro preventivo; la decisione confermatoria è stata impugnata.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato; indicato tra i reati per cui era disposto il sequestro (in relazione al capo A).

  • art. 481 cod. pen.

    Norma relativa al falso ideologico o rappresentazione falsa di atti progettuali, indicata come capo di imputazione per giustificare il sequestro preventivo.

  • art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380/2001

    art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380/2001

    Norma del testo unico dell'edilizia richiamata in relazione a violazioni urbanistiche/edilizie connesse all'intervento edilizio oggetto del sequestro.

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base dell'appello proposto originariamente avverso l'ordinanza di riesame; la Corte ha comunque riqualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Interpretata dalla Corte nel senso che il ricorso contro le ordinanze che decidono sul riesame è ammesso soltanto per violazione di legge, non per censure in fatto o vizi di motivazione.

  • art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 613, comma 1, c.p.p.

    Richiesto dalla normativa: i ricorsi alla Corte di cassazione devono essere sottoscritti da un avvocato iscritto nell'albo speciale (difensore cassazionista); la mancata sottoscrizione ha determinato l'inammissibilità formale.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 616, comma 1, c.p.p.

    Norma che consente la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità; la Corte ha fissato la somma in euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Contro le ordinanze che decidono sul riesame del sequestro preventivo è proponibile il ricorso per cassazione solo per violazione di legge (art. 325 c.p.p.); censure esclusivamente in fatto o sulla motivazione non sono ammissibili in cassazione.
  • Occorre rispettare i requisiti formali del ricorso in Cassazione: la sottoscrizione da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione è obbligatoria (art. 613 c.p.p.); la loro mancanza comporta l'inammissibilità.
  • Documenti e nuove prove prodotti con l'atto di impugnazione non suppliscono ai vizi formali del ricorso per cassazione; se la questione è essenzialmente di fatto è preferibile prospettarla nei rimedi appropriati o nella fase processuale idonea.
  • L'inammissibilità comporta conseguenze economiche (spese processuali) e, in casi previsti, l'obbligo di versamento a favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), quindi valutare il rischio prima di proporre ricorso improprio.
  • Se si intende impugnare una conferma di sequestro per vizi probatori o di fatto, conviene concentrare le doglianze su punti di diritto (violazioni di legge, erronea applicazione di norme procedurali) ammessi in cassazione, o utilizzare i rimedi procedurali che consentono l'approfondimento istruttorio dei fatti.
  • Verificare tempestivamente la correttezza del difensore designato per l'impugnazione in Cassazione e la natura delle censure (di diritto vs di fatto) per scegliere l'atto e il grado di impugnazione appropriati.

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