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Sentenza

Sentenza n. 9/2026 - Potenza, Sezione 1

per l'annullamento - della Determinazione Dirigenziale n. 13BM.2025/D.00294 del 7/8/2025 nella parte in cui ha disposto l'esclusione della società Becton Dickinson s.p.a. dal Lotto 111 della "Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per chirurgia vascolare occorrenti all'AOR San Carlo di Potenza e all'Azienda Sanitaria di Matera" (ID Gara 229391); - dell'Elenco lotti e, più precisamente, in parte qua laddove riporta, alla colonna 7 relativa ad ogni lotto, la dicitura "QUANTITÀ TOTALE" con l'indicazione del numero di pezzi richiesti, così inducendo i concorrenti a credere che l'offerta richiesta fosse relativa a detto numero di dispositivi medici quando, al contrario, detto importo doveva essere "triplicato" (in quanto la gara era formulata su base triennale); - di tutti i Verbali di gara, se ed in quanto rilevanti, nonché di ogni altro atto presupposto, necessario e conseguente, anche non cognito, anche relativo all'eventuale escussione del deposito cauzionale provvisorio, se ed in quanto rilevanti. Nonché per il risarcimento per equivalente di tutti i danni subiti dalla ricorrente per effetto della mancata sottoscrizione del contratto.

Giustizia amministrativa202500365

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal Lotto 111 di una procedura aperta per la fornitura triennale di dispositivi medici, con contestuale domanda di risarcimento dei danni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società è stata esclusa perché nell’offerta economica aveva indicato una quantità di 15 unità e un importo di 32.985,00 euro, riferiti al fabbisogno annuale, anziché la quantità e l’importo triennali richiesti dalla lex specialis. Ha sostenuto che l’errore fosse materiale, immediatamente emendabile mediante la semplice moltiplicazione per tre dei dati indicati, senza alcuna modifica sostanziale o ricostruzione della volontà negoziale. Ha inoltre contestato l’indicazione dei quantitativi nell’elenco dei fabbisogni, ritenuta idonea a generare l’equivoco sulla base temporale dell’offerta, e ha chiesto il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata sottoscrizione del contratto.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha affermato che l’errore materiale nell’offerta economica è emendabile soltanto quando risulti da elementi univoci, interni al documento contenente l’errore, e sia immediatamente riconoscibile come mero errore di trascrizione o compilazione. Nel caso concreto, il modulo di offerta generato dal sistema riportava espressamente le voci “Fabbisogno triennale” e “Importo triennale complessivo offerto IVA esclusa”; dall’offerta non emergeva quindi ictu oculi che i valori fossero stati calcolati su base annuale. La correzione mediante moltiplicazione per tre avrebbe richiesto un apporto chiarificatore esterno e una ricostruzione della volontà negoziale, traducendosi in un’inammissibile integrazione successiva dell’offerta e non in una mera rettifica materiale. Il divieto di soccorso istruttorio ex art. 101 d.lgs. 36/2023, unitamente ai principi di par condicio e autoresponsabilità, impediva tale intervento. Il giudice ha inoltre ritenuto chiara la lex specialis: il disciplinare prevedeva una fornitura triennale e indicava per ciascun lotto l’importo triennale a base d’asta; la diversa indicazione dei quantitativi su base annua nell’elenco dei fabbisogni non era sufficiente a superare la pluralità degli elementi che imponevano di formulare l’offerta su base triennale. La domanda risarcitoria è stata respinta quale conseguenza del rigetto della domanda di annullamento. Le spese sono state compensate per la particolarità e originalità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 101 d.lgs. 36/2023

    Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per integrare o modificare successivamente l’offerta economica quando la correzione richieda una ricostruzione della volontà negoziale e non riguardi un errore materiale immediatamente riconoscibile.

Massime di principio

  • L’errore nell’offerta economica è qualificabile come materiale ed emendabile solo quando sia immediatamente e univocamente riconoscibile attraverso l’esame del solo documento che lo contiene, come mero errore di trascrizione o compilazione.
  • Non è consentita la rettifica dell’offerta economica quando l’individuazione dell’errore richieda il ricorso a elementi esterni, a una lettura sistematica degli atti di gara o a un’indagine ricostruttiva della volontà negoziale dell’operatore economico.
  • La correzione mediante moltiplicazione dei quantitativi e degli importi indicati nell’offerta, se non giustificata da elementi interni ed evidenti dell’offerta stessa, costituisce integrazione successiva dell’offerta e non mera rettifica materiale.
  • Quando il modulo di offerta e il disciplinare indicano chiaramente che quantità e prezzi devono essere riferiti all’intera durata triennale dell’appalto, l’operatore economico deve formulare l’offerta su tale base, anche se un diverso documento di gara riporta quantitativi annuali.
  • Il divieto di integrazione dell’offerta economica mediante soccorso istruttorio trova fondamento anche nei principi di par condicio tra concorrenti e di autoresponsabilità dell’operatore economico.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneRequisiti di partecipazione ed esclusione
RamiContratti pubblici
SottomaterieBando e lex specialis
IstitutiSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblicaPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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