Sentenza n. 8078/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero sull’istanza di riconoscimento in Italia di un titolo conseguito in Spagna per l’insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (aspirante docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza del 25 giugno 2025, diretta al riconoscimento in Italia del titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno conseguito in Spagna. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza dimostrare di avere concluso il procedimento. Il ricorso deduce, in sostanza, la violazione dell’obbligo di provvedere e del termine di conclusione previsto per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro dell’Unione europea.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando la sussistenza del silenzio-inadempimento. Ha rilevato che la competenza a concludere il procedimento appartiene al Ministero dell’Istruzione e che, ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007, il provvedimento di riconoscimento deve essere adottato entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché tale termine era scaduto alla data di proposizione del ricorso, il Ministero è stato ordinato di provvedere entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il Ministero dovrà esaminare concretamente la documentazione relativa al percorso di studi e ai titoli conseguiti in Spagna, valutandone la coerenza con la disciplina europea e nazionale sul riconoscimento della qualifica di docente specializzato nel sostegno. Il giudice ha inoltre richiamato l’obbligo di considerare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, di verificare la comparabilità della formazione e, ove necessario, di disporre misure compensative proporzionate. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, con facoltà di delega, per l’ulteriore termine di 90 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
art. 117, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice, in caso di accertamento del silenzio-inadempimento, di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine e di prevedere, in caso di ulteriore inerzia, l’intervento di un commissario ad acta.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Prevede che l’autorità competente adotti il provvedimento di riconoscimento entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.
d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
Disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro dell’Unione europea e recepisce la direttiva 2005/36/CE.
d.lgs. 28 gennaio 2016, n. 15
Ha modificato il d.lgs. 206/2007 dando attuazione alla direttiva 2013/55/UE.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Consente, ove sussistano differenze rilevanti nella formazione, l’adozione di misure compensative opportune e proporzionate ai fini del riconoscimento.
art. 6 d.l. 11 novembre 2022, n. 173, convertito nella l. 16 dicembre 2022, n. 604
Ha modificato la denominazione del Ministero dell’Istruzione in Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione competente non conclude entro il termine normativamente previsto il procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell’Unione europea, si configura il silenzio-inadempimento e il giudice può ordinare l’adozione di un provvedimento espresso entro un termine prefissato, nominando contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale estera, l’amministrazione deve svolgere una valutazione concreta e individualizzata dell’intero compendio di competenze, conoscenze, capacità ed esperienze maturate dall’interessato, senza limitarsi a un confronto meramente formale tra i titoli.
- La verifica di equivalenza deve considerare la durata complessiva, il livello e la qualità della formazione, comprese le formazioni a tempo parziale, e deve accertare se le conoscenze e qualifiche acquisite nello Stato d’origine, unitamente all’eventuale esperienza professionale maturata nello Stato ospitante, soddisfino anche solo parzialmente i requisiti per l’accesso all’attività professionale.
- Qualora emergano differenze formative rilevanti, l’amministrazione deve valutare l’equipollenza del titolo e, se necessario, applicare misure compensative opportune e proporzionate, anziché respingere automaticamente la domanda di riconoscimento.
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