Cassazione Penale, Ordinanza n. 01385/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che la causa di inammissibilità fosse stata determinata senza colpa. La decisione di merito d'appello resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bologna. Dal testo emerge che la vicenda riguarda più capi di imputazione, tra cui un danneggiamento commesso con minaccia alla persona e un diverso capo indicato come capo c), per il quale era stata dedotta la prescrizione. Il ricorso articolava almeno tre motivi: il primo censurava profili già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, ma la censura è stata ritenuta generica e sostanzialmente riproduttiva di doglianze già vagliate; il secondo contestava la qualificazione/ricostruzione del danneggiamento, ma è stato ritenuto manifestamente infondato perché la condotta, secondo le sentenze di merito, era stata posta in essere con minaccia alla persona e su tale aspetto non vi era stata impugnazione in appello; il terzo deduceva l'intervenuta prescrizione del reato di cui al capo c), ma la censura è stata ritenuta infondata perché non considerava una sospensione della prescrizione disposta tra due udienze indicate dalla Corte di cassazione.
Norme richiamate
art. 635 c.p.
Richiamato implicitamente dal riferimento al danneggiamento; la Corte non entra nel merito della tipicità ma rileva che la condotta era stata commessa con minaccia alla persona e che tale ricostruzione non era stata validamente devoluta in appello.
art. 157 c.p.
La censura sulla prescrizione è respinta perché non tiene conto della sospensione del termine prescrizionale intervenuta nel corso del processo.
art. 616 c.p.p.
A seguito della declaratoria di inammissibilità, l'imputato è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone che il ricorso sia stato proposto non senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e confutate in modo adeguato dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- È manifestamente infondato il motivo che contesti una ricostruzione fattuale già emergente dagli atti di merito quando la censura non si confronti con gli specifici passaggi della sentenza impugnata o con i limiti del devolutum.
- La deduzione di prescrizione è infondata quando il ricorrente ometta di considerare periodi di sospensione del termine, già disposti nel processo e idonei a incidere sul decorso prescrizionale.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti la mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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