Cassazione Civile, Ordinanza n. 22832/2022 del 21/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego opposto dal Comune a una domanda di regolarizzazione locativa di un alloggio di edilizia residenziale pubblica occupato da lungo tempo. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda ritenendo che, nonostante la separazione personale tra la ricorrente e il coniuge, non vi fosse stata una modifica delle condizioni reddituali del nucleo familiare rilevanti ai fini della regolarizzazione, già in precedenza negata al coniuge medesimo per insussistenza del requisito reddituale; inoltre, non risultava bandita una nuova procedura concorsuale successivamente a quel rigetto. Con il ricorso per cassazione la ricorrente articolava tre motivi: nei primi due denunciava violazione dell'art. 112 c.p.c. e della normativa regionale campana richiamata, sostenendo che la Corte territoriale avesse indebitamente fondato la decisione sulla tardività dell'istanza e sull'esistenza di un termine di preclusione mai dedotto dalle parti, mentre, a suo dire, la domanda di regolarizzazione sarebbe stata proponibile sine die per gli occupanti presenti alla data limite prevista dalla normativa; con il terzo motivo censurava l'erronea attribuzione alle norme regionali di un effetto preclusivo temporale e sosteneva che, in mancanza di bandi-censimento e pareri preventivi, dovesse rilevare solo la situazione del nucleo familiare effettivamente convivente, modificatasi per effetto della separazione, con conseguente sopravvenuta integrazione del requisito reddituale in capo a lei come capofamiglia istante.
La decisione
La Corte di cassazione non esamina il merito dei motivi, poiché rileva d'ufficio che il ricorso è privo del requisito dell'esposizione sommaria dei fatti previsto dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. Secondo la Corte, il ricorso non consente di ricostruire con chiarezza e completezza il fatto sostanziale e processuale della controversia senza ricorrere ad altre fonti, né i motivi suppliscono a tale mancanza. Per questo dichiara il ricorso inammissibile, condanna la ricorrente alla rifusione delle spese in favore del Comune e dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
requisito dell'esposizione sommaria dei fatti
Il ricorso per cassazione deve contenere un sintetico resoconto dei fatti di causa idoneo a consentire alla Corte la piena comprensione della vicenda sostanziale e processuale senza dover attingere ad altre fonti o agli atti.
art. 112 c.p.c.
Richiamato come norma asseritamente violata nei motivi di ricorso per dedotta ultrapetizione, ma la censura non viene esaminata per l'inammissibilità del ricorso.
art. 360 c.p.c.
Le censure sono prospettate come violazioni di legge e nullità della sentenza, ma restano assorbite dall'inammissibilità del ricorso.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indica la forma camerale di trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
legge regionale Campania n. 18/97, artt. 22, comma 2-bis, e 33
Invocata dalla ricorrente per sostenere la regolarizzabilità dell'alloggio e contestare l'esistenza di termini di preclusione.
legge regionale Campania n. 10/2001
Richiamata dalla ricorrente quale base normativa della domanda di regolarizzazione locativa.
legge regionale Campania n. 13/2000
Richiamata dalla ricorrente quale base normativa della domanda di regolarizzazione locativa.
art. 53, lett. b) e c), legge regionale Campania n. 457/78
Richiamato a sostegno del terzo motivo di ricorso in tema di requisiti per la regolarizzazione.
art. 10, legge regionale Campania n. 457/78
Richiamato a sostegno del terzo motivo di ricorso in tema di requisiti per la regolarizzazione.
art. 26, comma 4, legge regionale Campania n. 513/77
Richiamato a sostegno del terzo motivo di ricorso in tema di requisiti per la regolarizzazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene un'esposizione sommaria dei fatti di causa sufficientemente chiara e completa da consentire alla Corte di comprendere la controversia e il suo sviluppo processuale senza ricorrere ad atti esterni.
- L'adempimento dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. ha natura di requisito di contenuto-forma: la sua mancanza non può essere sanata dalla mera lettura dei singoli motivi, se questi non ricostruiscono compiutamente la vicenda sostanziale e processuale.
- La deduzione di ultrapetizione o di violazione del devolutum in appello richiede che il ricorso indichi chiaramente il contenuto delle domande, delle eccezioni e dello svolgimento del contraddittorio nei precedenti gradi; in difetto, la censura non è scrutinabile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è condannata alle spese del giudizio di legittimità e, se ne ricorrono i presupposti, all'ulteriore contributo unificato.
- rami
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