Cassazione Civile, Ordinanza n. 22624/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice volta ad accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svolto presso una ditta individuale dal 1 aprile 2010 al 27 ottobre 2010, con svolgimento di attività di money transfer e mansioni poi ricondotte al VI livello del CCNL Commercio-Terziario. Il Tribunale aveva respinto la domanda per difetto di prova della subordinazione; la Corte d’appello, invece, valorizzando le risultanze istruttorie, aveva ritenuto provata la subordinazione e condannato la datrice di lavoro al pagamento delle retribuzioni e accessori. La datrice di lavoro ricorre per cassazione con due motivi: con il primo deduce violazione degli artt. 2697 e 2094 c.c. e vizi motivazionali, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe fondato l’accertamento su elementi insufficienti e avrebbe travisato il materiale probatorio; con il secondo deduce violazione degli artt. 112, 132 c.p.c., 1343 e 1418 c.c. e 2126 e/o 2231 c.c., lamentando l’omesso esame dell’eccezione di nullità del contratto per violazione dell’art. 3, comma 1, d.lgs. 374/1999, relativo all’iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha osservato che la Corte d’appello ha correttamente applicato i criteri distintivi della subordinazione nei casi di prestazione elementare, ripetitiva e predeterminata, valorizzando la continuità della prestazione, la cadenza giornaliera, l’esecuzione presso la sede dell’impresa con mezzi della titolare, l’uso delle credenziali della stessa per le operazioni di money transfer e l’esercizio, sia pure verbale, di poteri gerarchici e disciplinari. Ha inoltre escluso che assumesse rilievo decisivo la dedotta nullità del contratto, rilevando che non risultava provato un autonomo esercizio dell’attività di agente in attività finanziaria da parte della lavoratrice, che operava invece in nome e per conto della titolare e in regime di subordinazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità, distrazione in favore del difensore della controricorrente, pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e contributo unificato aggiuntivo, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 2094 c.c.
richiamato per la qualificazione del rapporto di lavoro subordinato; la subordinazione è stata desunta dai criteri sussidiari quando il potere direttivo non è un indice significativo nel contesto concreto
art. 2697 c.c.
invocato dalla ricorrente in tema di riparto dell’onere probatorio; la censura è stata ritenuta inammissibile nella parte in cui sollecitava un nuovo apprezzamento del fatto
art. 132, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di motivazione, ma la motivazione della sentenza di merito è stata ritenuta esistente e non apparente
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. per denunciare vizi motivazionali, esclusi dalla Corte
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato per denunciare violazione di legge, ma le censure miravano in realtà a contestare l’accertamento di fatto
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per l’omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha escluso l’omissione rilevando che la questione della nullità era stata superata dalla qualificazione del rapporto
art. 112 c.p.c.
invocato per dedurre omessa pronuncia sulla nullità del contratto, ma la Corte ha ritenuto la censura infondata
art. 1343 c.c.
richiamato come base della dedotta illiceità della causa/violazione di norma imperativa
art. 1418, comma 1, c.c.
richiamato per sostenere la nullità del contratto per contrasto con norma imperativa
art. 2126, comma 1, c.c.
richiamato quale possibile conseguenza della nullità del rapporto, ma non applicato perché la nullità è stata esclusa in concreto
art. 2231 c.c.
richiamato dalla ricorrente come ulteriore conseguenza della dedotta nullità/assenza di titolo abilitativo
art. 3, comma 1, d.lgs. n. 374/1999
invocato dalla ricorrente come norma imperativa che imporrebbe l’iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria; la Corte ha escluso che la sua violazione fosse provata o decisiva ai fini della qualificazione del rapporto
art. 380 bis c.p.c.
richiamato per la definizione camerale e per la proposta del consigliere delegato; il giudizio è stato deciso in conformità alla proposta
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
applicato perché il ricorso è stato rigettato in conformità alla proposta, con condanna della ricorrente a somme a favore della controparte e della cassa delle ammende
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
richiamato per l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Quando la prestazione dedotta in giudizio è elementare, ripetitiva e predeterminata nelle modalità esecutive, la subordinazione può essere accertata attraverso criteri sussidiari quali continuità della prestazione, durata del rapporto, modalità di pagamento, orario di lavoro, presenza di minima organizzazione imprenditoriale e grado di eterorganizzazione del prestatore.
- In sede di legittimità non è censurabile la mera valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito, se la motivazione è corretta e non apparente; è invece censurabile solo l’erronea elaborazione dei criteri giuridici astratti di qualificazione del rapporto.
- La dedotta nullità del contratto per violazione di una norma imperativa non può essere accolta quando il fatto posto a base dell’eccezione non risulti provato o quando le attività svolte siano riconducibili, in concreto, a un rapporto subordinato e non a un autonomo esercizio professionale.
- L’utilizzo di strumenti, credenziali o mezzi della datrice di lavoro, l’esecuzione delle mansioni presso la sede aziendale e l’esercizio di ordini o richiami gerarchici costituiscono elementi convergenti idonei a corroborare l’esistenza della subordinazione.
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