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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27614/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Unico motivo di ricorso: denuncia di violazione dell'art. 168, terzo comma, cod. pen. e vizio di motivazione avverso l'ordinanza che ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza della Corte di appello di Milano del 21 novembre 2022 (irrevocabile il 6 gennaio 2023).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per incoerenza rispetto al themadecidendum. Ha ritenuto che la revoca della sospensione condizionale fosse correttamente fondata sull'art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen.: Cusenza, destinatario del beneficio con sentenza irrevocabile del 6/1/2023, ha riportato una nuova condanna (Tribunale di Trapani, 4/4/2024, irrevocabile 18/7/2024) per un delitto commesso il 23/4/2018, cioè anteriormente all'irrevocabilità della precedente sentenza; ciò integra la fattispecie che determina la revoca di diritto quando la pena cumulata supera i limiti di cui all'art. 163. La Corte ha inoltre escluso la rilevanza del principio espresso dalle Sez. U. (Longo) perché quel principio è applicabile nelle ipotesi di revoca su istanza ai sensi degli artt. 674, comma 1‑bis c.p.p. e 168, comma 4 c.p. (non presenti nel caso concreto). Per esito: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e della giurisprudenza costituzionale su impugnazioni irrituali.

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen.

    revoca di diritto della sospensione condizionale della pena se «nei termini stabiliti" il condannato "riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata quella precedentemente sospesa, supera i limiti di cui all'art. 163»

    La Corte interpreta l'art. 168, primo comma, n. 2 come causa di revoca obbligatoria della sospensione condizionale quando, entro i termini previsti, il condannato ottiene una nuova condanna per reato commesso anteriormente alla irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio e la pena cumulata supera i limiti di art. 163.

  • art. 161 cod. pen., primo comma, n. 2

    Applicazione analogica del principio secondo cui il momento rilevante per ancorare la revoca è la data del passaggio in giudicato (irrevocabilità) della sentenza che ha accertato il fatto; la Corte richiama consolidata giurisprudenza in tal senso.

  • art. 163 cod. pen.

    Norma richiamata quale criterio per il calcolo dei limiti di pena oltre i quali opera la revoca automatica della sospensione condizionale (cumulo della pena).

  • art. 164 cod. pen., comma 4

    Citata per spiegare l'ambito di applicazione del principio delle Sez. U. (Longo); la Corte osserva che il principio relativo alla verifica documentale da parte del giudice dell'esecuzione riguarda le ipotesi disciplinate dal comma 4 di tale articolo e non la fattispecie automatica di cui all'art. 168, primo comma, n. 2.

  • art. 674 cod. proc. pen., comma 1‑bis

    Riferimento procedurale: la pronuncia Longo si applica quando la revoca è chiesta con le procedure di cui a questo articolo (istanza del pubblico ministero), situazione non presente nel caso di revoca automatica ex art. 168, comma 1, n. 2.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che legittima la condanna alle spese processuali in caso di ricorso inammissibile e che è stata applicata per irrogare la condanna a carico del ricorrente.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000

    Richiamata per giustificare l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende nei casi di colpa connessa ad impugnazioni irrituali; la Corte di cassazione ha applicato tale principio nella determinazione della sanzione di euro 3.000.

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale è obbligatoria quando, entro i termini previsti, il condannato riporta una nuova condanna per un reato commesso anteriormente alla irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio e la pena cumulata supera i limiti di art. 163.
  • Il momento da cui valutare la anteriorità del reato rispetto al beneficio è la data di passaggio in giudicato (irrevocabilità) della sentenza che ha concesso la sospensione condizionale.
  • Il principio delle Sezioni Unite (cassazione Longo) relativo all'acquisizione documentale del fascicolo del giudizio si applica alle ipotesi in cui la revoca sia decisa su istanza (art. 674 c.p.p. e art. 168, comma 4 c.p.), non alle ipotesi di revoca automatica previste dall'art. 168, primo comma, n. 2.
  • Ricorsi incoerenti rispetto al thema decidendum o procedimentalmente irrituali possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e, nei casi di colpa, sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ai sensi della giurisprudenza costituzionale e dell'art. 616 c.p.p.
  • In situazioni analoghe, occorre verificare sempre la data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio e la data del fatto per cui è intervenuta la nuova condanna, nonché il computo della pena cumulata rispetto ai limiti di art. 163.

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