Cassazione Penale, Sentenza n. 32460/2022 del 05/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p. per mancata disamina della reciproca possibilità di avvistamento tra conducente e pedone; 2) falsa applicazione e omessa motivazione rispetto agli artt. 140, 141 e 191 Cod. Strada perché il pedone avrebbe attraversato fuori dalle strisce e da posizione occultante; 3) mancata assunzione di prova decisiva (perizia cinematica) ex art. 606 lett. d) c.p.p. e vizio motivazionale su circostanza del senso di attraversamento; 4) falsa applicazione dell'art. 62 n.6 c.p. per il mancato riconoscimento dell'attenuante per risarcimento del danno (dato dall'assicurazione e non dall'imputato); 5) carenza motivazionale in relazione al giudizio di comparazione delle circostanze e omessa applicazione dell'art. 589-bis comma 7 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la condanna inflitta in primo e secondo grado. Ha ritenuto che le sentenze di merito ricostruiscono chiaramente i fatti (investimento del pedone Ghislotti Giovanna il 8.5.2012; urto con il trolley e decesso per trauma cranico), che non è emersa una condotta anomala del pedone e che il conducente avrebbe potuto evitare l'investimento rallentando (la collisione si è verificata a bassa velocità, indicata in circa 25 km/h; il pedone era a tre metri dal punto d'urto e l'auto a diciotto metri secondo consulenze). La Corte ha confermato la violazione dell'art. 191 Cod. Strada e ha ritenuto legittima la comparazione delle circostanze con riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti, escludendo l'applicabilità dell'art. 62 n.6 perché il risarcimento effettuato dall'assicurazione non è imputabile all'agente. Ha inoltre escluso che la perizia cinematica richiesta fosse decisiva e ha dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione dell'art. 589-bis comma 7, dedotta per la prima volta in cassazione e non applicabile perché l'evento è conseguenza dell'azione/omissione del colpevole. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 589, comma 2, cod. pen.
Norma incriminatrice applicata per il decesso causato dall'investimento; la Corte conferma che il fatto integra il reato di omicidio colposo.
art. 589-bis, comma 7, cod. pen.
attenuante speciale (applicabile solo se "l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole")
Non è stata riconosciuta perché l'evento è ritenuto conseguenza dell'azione/omissione del conducente; inoltre la richiesta è stata proposta per la prima volta in Cassazione e quindi inammissibile.
art. 62, n.6, cod. pen.
circostanza attenuante per aver risarcito il danno
La Corte interpreta che il risarcimento effettuato da un'assicurazione contratto dall'intestatario del veicolo non configura la circostanza attenuante a favore del conducente, essendo l'intervento risarcitorio non riconducibile all'operato personale dell'imputato.
art. 191 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)
norme comportamentali in prossimità dei pedoni e degli attraversamenti
Richiamata come obbligo del conducente di non mettere in pericolo i pedoni e di consentire il loro attraversamento in condizioni di sicurezza; la Corte ritiene violata tale norma dall'imputato.
art. 140 Codice della Strada
dovere di moderare la velocità e comportarsi in modo da salvaguardare la circolazione
Interpretato come principio generale che impone la modulazione della velocità in funzione delle circostanze e della prevedibilità degli ostacoli, incluso il comportamento dei pedoni.
art. 141 Codice della Strada, commi 1 e 2
obbligo di arresto tempestivo e adeguamento della velocità al campo di visibilità
Applicata per sostenere che il conducente doveva tenere velocità tale da arrestare il veicolo in tempo utile di fronte a ostacoli prevedibili e a pedoni incerti.
art. 606 cod. proc. pen.
lett. b), d), e) (motivi di ricorso in cassazione: violazione di legge, mancata assunzione di prova decisiva, carenza di motivazione)
Le doglianze mosse con riferimento a queste lettere sono state ritenute infondate o inammissibili: la motivazione delle decisioni di merito è complessivamente adeguata; la prova richiesta non era decisiva; alcune questioni sono state proposte tardivamente.
d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
Richiamato nel suo complesso come quadro normativo di riferimento per le regole di comportamento degli utenti della strada e per valutare la prevedibilità dei rischi.
Massime di principio
- Il conducente ha l'obbligo di moderare la velocità e, se necessario, fermarsi quando rileva pedoni che tardano o sono incerti nell'attraversamento: il rischio di comportamento imprevedibile del pedone è, in gran parte, prevedibile e impone prudenza aggiuntiva.
- L'attraversamento fuori dalle strisce non esclude automaticamente la responsabilità del conducente: solo quando la condotta del pedone costituisce causa eccezionale, atipica e assolutamente imprevedibile, il conducente può essere esente da responsabilità.
- Le decisioni di primo grado e d'appello conformi possono essere lette congiuntamente: la motivazione della sentenza d'appello può richiamare e integrare quella di primo grado se le censure non introducono elementi nuovi.
- La richiesta di perizia tecnica in Cassazione è ammissibile solo se la prova omessa possa essere considerata "decisiva" nel senso che, se assunta, avrebbe certamente mutato l'esito; altrimenti va disattesa.
- Il risarcimento del danno effettuato dall'assicurazione non costituisce, di per sé, circostanza attenuante a carico del responsabile penale; la rilevanza penalistica del risarcimento richiede un nesso diretto con l'operato personale dell'imputato.
- Le modifiche o estensioni di censure non svolte nei gradi di merito (es. richiesta di nuova attenuante) sono inammissibili in Cassazione se proposte per la prima volta, salvo che ricorrano i presupposti per un nuovo esame.
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