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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32460/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p. per mancata disamina della reciproca possibilità di avvistamento tra conducente e pedone; 2) falsa applicazione e omessa motivazione rispetto agli artt. 140, 141 e 191 Cod. Strada perché il pedone avrebbe attraversato fuori dalle strisce e da posizione occultante; 3) mancata assunzione di prova decisiva (perizia cinematica) ex art. 606 lett. d) c.p.p. e vizio motivazionale su circostanza del senso di attraversamento; 4) falsa applicazione dell'art. 62 n.6 c.p. per il mancato riconoscimento dell'attenuante per risarcimento del danno (dato dall'assicurazione e non dall'imputato); 5) carenza motivazionale in relazione al giudizio di comparazione delle circostanze e omessa applicazione dell'art. 589-bis comma 7 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la condanna inflitta in primo e secondo grado. Ha ritenuto che le sentenze di merito ricostruiscono chiaramente i fatti (investimento del pedone Ghislotti Giovanna il 8.5.2012; urto con il trolley e decesso per trauma cranico), che non è emersa una condotta anomala del pedone e che il conducente avrebbe potuto evitare l'investimento rallentando (la collisione si è verificata a bassa velocità, indicata in circa 25 km/h; il pedone era a tre metri dal punto d'urto e l'auto a diciotto metri secondo consulenze). La Corte ha confermato la violazione dell'art. 191 Cod. Strada e ha ritenuto legittima la comparazione delle circostanze con riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti, escludendo l'applicabilità dell'art. 62 n.6 perché il risarcimento effettuato dall'assicurazione non è imputabile all'agente. Ha inoltre escluso che la perizia cinematica richiesta fosse decisiva e ha dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione dell'art. 589-bis comma 7, dedotta per la prima volta in cassazione e non applicabile perché l'evento è conseguenza dell'azione/omissione del colpevole. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 589, comma 2, cod. pen.

    Norma incriminatrice applicata per il decesso causato dall'investimento; la Corte conferma che il fatto integra il reato di omicidio colposo.

  • art. 589-bis, comma 7, cod. pen.

    attenuante speciale (applicabile solo se "l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole")

    Non è stata riconosciuta perché l'evento è ritenuto conseguenza dell'azione/omissione del conducente; inoltre la richiesta è stata proposta per la prima volta in Cassazione e quindi inammissibile.

  • art. 62, n.6, cod. pen.

    circostanza attenuante per aver risarcito il danno

    La Corte interpreta che il risarcimento effettuato da un'assicurazione contratto dall'intestatario del veicolo non configura la circostanza attenuante a favore del conducente, essendo l'intervento risarcitorio non riconducibile all'operato personale dell'imputato.

  • art. 191 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)

    norme comportamentali in prossimità dei pedoni e degli attraversamenti

    Richiamata come obbligo del conducente di non mettere in pericolo i pedoni e di consentire il loro attraversamento in condizioni di sicurezza; la Corte ritiene violata tale norma dall'imputato.

  • art. 140 Codice della Strada

    dovere di moderare la velocità e comportarsi in modo da salvaguardare la circolazione

    Interpretato come principio generale che impone la modulazione della velocità in funzione delle circostanze e della prevedibilità degli ostacoli, incluso il comportamento dei pedoni.

  • art. 141 Codice della Strada, commi 1 e 2

    obbligo di arresto tempestivo e adeguamento della velocità al campo di visibilità

    Applicata per sostenere che il conducente doveva tenere velocità tale da arrestare il veicolo in tempo utile di fronte a ostacoli prevedibili e a pedoni incerti.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    lett. b), d), e) (motivi di ricorso in cassazione: violazione di legge, mancata assunzione di prova decisiva, carenza di motivazione)

    Le doglianze mosse con riferimento a queste lettere sono state ritenute infondate o inammissibili: la motivazione delle decisioni di merito è complessivamente adeguata; la prova richiesta non era decisiva; alcune questioni sono state proposte tardivamente.

  • d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285

    Richiamato nel suo complesso come quadro normativo di riferimento per le regole di comportamento degli utenti della strada e per valutare la prevedibilità dei rischi.

Massime di principio

  • Il conducente ha l'obbligo di moderare la velocità e, se necessario, fermarsi quando rileva pedoni che tardano o sono incerti nell'attraversamento: il rischio di comportamento imprevedibile del pedone è, in gran parte, prevedibile e impone prudenza aggiuntiva.
  • L'attraversamento fuori dalle strisce non esclude automaticamente la responsabilità del conducente: solo quando la condotta del pedone costituisce causa eccezionale, atipica e assolutamente imprevedibile, il conducente può essere esente da responsabilità.
  • Le decisioni di primo grado e d'appello conformi possono essere lette congiuntamente: la motivazione della sentenza d'appello può richiamare e integrare quella di primo grado se le censure non introducono elementi nuovi.
  • La richiesta di perizia tecnica in Cassazione è ammissibile solo se la prova omessa possa essere considerata "decisiva" nel senso che, se assunta, avrebbe certamente mutato l'esito; altrimenti va disattesa.
  • Il risarcimento del danno effettuato dall'assicurazione non costituisce, di per sé, circostanza attenuante a carico del responsabile penale; la rilevanza penalistica del risarcimento richiede un nesso diretto con l'operato personale dell'imputato.
  • Le modifiche o estensioni di censure non svolte nei gradi di merito (es. richiesta di nuova attenuante) sono inammissibili in Cassazione se proposte per la prima volta, salvo che ricorrano i presupposti per un nuovo esame.

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