Cassazione Penale, Sentenza n. 20586/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per resistenza a pubblico ufficiale con due censure: 1) omissione di valutazione delle conclusioni scritte difensive (si allega l'atto reclamato); 2) vizio di motivazione circa il dolo: si sostiene che non vi siano elementi a escludere che il ricorrente non fosse consapevole della qualifica degli operatori in borghese e che dunque egli agisse credendo che fossero aggressori del proprio amico; inoltre si lamenta che la sentenza non abbia affrontato la sua presenza nelle diverse fasi e che i precedenti non possano rilevare sulla materialità del fatto.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso nel suo complesso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la censura manifestamente infondata perché non è stato dimostrato alcun specifico vulnus derivante dall'asserita mancata considerazione delle conclusioni scritte, le quali risultavano generiche e reiterative. Il secondo motivo è stato ritenuto reiterativo dell'appello e volto a riformulare la ricostruzione dei fatti, oltre i limiti del controllo di legittimità. La Corte ha confermato la ricostruzione dei giudici di merito: due agenti della Polizia locale si erano qualificati mentre intervenivano per identificare Singhateh Musa, che stava spacciando; Singhateh aveva reagito brandendo una bottiglia e il ricorrente lo aveva spalleggiato dandosi poi alla fuga. Secondo la Corte ciò dimostra la presenza e la consapevolezza del ricorrente di agire contro agenti di polizia; in tale prospettiva i precedenti specifici sono stati valorizzati non illogicamente. Per l'inammissibilità del ricorso il proponente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 337 cod. pen.
delitto di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337, cod. pen.)
La norma è stata applicata alla fattispecie constatando che il comportamento del ricorrente (spalleggiare chi brandiva un collo di bottiglia e darsi alla fuga contro operatori identificatisi) integra resistenza a pubblico ufficiale; la Corte ha ritenuto provata la consapevolezza degli operatori di essere pubblici ufficiali
art. 616 cod. proc. pen.
art. 616, cod. proc. pen. (conseguenze dell'inammissibilità del ricorso)
Applicata per disporre la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende, ritenendo non sussistente un'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
richiamata dalla Corte come principio in tema di onere delle spese e della somma dovuta alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria e le spese sono dovute salvo che sia dimostrata l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità
Massime di principio
- In Cassazione i rilievi che mirano a riformulare la ricostruzione fattuale o a riproporre questioni di fatto già decise in merito sono spesso dichiarati inammissibili: il controllo è limitato a profili di diritto e vizi di motivazione che implichino un errore logico-giuridico.
- La censura per omessa valutazione di atti o documenti deve indicare concretamente il pregiudizio derivante e dimostrare che il documento contiene elementi decisivi non considerati; affermazioni generiche di omissione sono normalmente insufficienti.
- Quando la difesa impugna la motivazione sul dolo, è necessario mostrare che la motivazione presenta contraddizioni logiche o travisamenti di prova piuttosto che semplicemente proporre una diversa versione dei fatti.
- La presenza di precedenti specifici può essere legittimamente valorizzata dai giudici di merito come elemento coerente con la valutazione della consapevolezza e della condotta, purché la loro utilizzazione sia motivata e non arbitraria.
- Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo prova che l'inammissibilità sia dipesa da causa non imputabile al ricorrente.
- Per aumentare le possibilità di successo in cassazione, concentrare i motivi su profili di diritto chiaramente individuabili (vizi di motivazione formale, violazioni di legge, errori di diritto) e allegare prove documentali che attestino specifici errori processuali o omissioni rilevanti.
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