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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20497/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (utente carburante)

La controversia

Un automobilista aveva convenuto in giudizio la società gestrice/distributrice del punto vendita carburanti, chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente derivati dal rifornimento del 21 maggio 2013, effettuato presso una stazione di servizio, di carburante inquinato da acqua. In primo grado il Tribunale aveva rigettato integralmente la domanda. In appello la Corte territoriale, sulla base della testimonianza del responsabile del service dell’officina che aveva eseguito il primo intervento sulla vettura, riteneva provato il rifornimento di carburante contaminato e condannava la società al pagamento di euro 402,84, corrispondenti al danno del primo intervento (svuotamento del serbatoio e pulizia dell’impianto), compensando per 2/3 le spese. Restava invece escluso il risarcimento per il secondo intervento, consistente nella sostituzione del motore, per difetto di prova del nesso causale. La società proponeva ricorso principale in cassazione con tre motivi: contestava, con il primo, la statuizione sul nesso causale e sul danno da primo intervento, deducendo violazione degli artt. 1218, 2043 e 2697 c.c. perché la Corte d’appello avrebbe desunto indebitamente la presenza di acqua nel carburante dal solo rinvenimento di acqua nel serbatoio, senza analisi del carburante e senza contraddittorio; con il secondo e il terzo, impugnava la regolazione delle spese, sostenendo che, avendo offerto in corso di causa somme transattive superiori all’esito finale del giudizio, non avrebbe potuto essere condannata alle spese successive all’offerta e che, comunque, la parte che rifiuta senza giustificato motivo una proposta conciliativa inferiore o pari alla condanna dovrebbe sopportare le spese maturate dopo la proposta. L’automobilista resisteva e proponeva ricorso incidentale con due motivi: con il primo, sosteneva che, una volta provata la presenza di acqua nel carburante e il perfetto stato del veicolo prima dell’evento, gravasse sulla società l’onere di dimostrare l’assenza di nesso causale rispetto al secondo intervento, invocando gli artt. 1218, 2043, 115 e 2697 c.c.; con il secondo, lamentava che la Corte d’appello non avesse posto espressamente a carico della controparte un terzo delle spese della CTU. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale perché mirava a una rivalutazione del fatto e delle prove; ha ritenuto infondati i motivi sulle spese, chiarendo che la disciplina dell’art. 91 c.p.c. sulla proposta conciliativa opera solo se l’accoglimento della domanda non supera la proposta e che, nel caso concreto, non ricorreva tale ipotesi anche per effetto degli accessori e della compensazione delle spese per soccombenza reciproca; ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale perché la questione non riguardava l’inesatto adempimento ma il nesso di causalità tra fatto accertato e danno immediato e diretto, già escluso con motivazione di merito non sindacabile; ha infine rigettato il secondo motivo incidentale, osservando che l’eventuale omissione nella specifica liquidazione del compenso al CTU integra un errore materiale. Il ricorso principale e quello incidentale sono stati entrambi rigettati, con spese del giudizio di legittimità compensate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale, confermando la decisione di merito nella parte in cui aveva riconosciuto il risarcimento limitato al solo danno da primo intervento e aveva escluso il danno da sostituzione del motore per difetto di prova del nesso causale. Sul piano processuale, ha anche confermato la regolazione delle spese operata dalla Corte d’appello, ritenendo legittima la compensazione parziale per soccombenza reciproca e non applicabile, nel caso concreto, la disciplina sulle spese successive al rifiuto della proposta conciliativa. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le parti ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per la responsabilità da inadempimento, ma la Corte ha ritenuto inammissibile la censura che mirava a rivalutare il fatto e ha distinto tra inesatto adempimento e nesso causale del danno.

  • art. 2043 c.c.

    richiamato come base risarcitoria extracontrattuale; la Corte non ha accolto le doglianze che contestavano l’accertamento del danno e del nesso causale effettuato dal giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell’onere della prova; la Corte ha ritenuto inammissibile la critica che pretendeva una nuova valutazione delle prove e ha ribadito che l’accertamento del nesso causale spettava al giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato nel ricorso incidentale per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha escluso che vi fosse un vizio di violazione di legge, trattandosi di doglianza sulla ricostruzione del fatto.

  • art. 91 c.p.c.

    la condanna alle spese per il rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa opera solo se la domanda è accolta in misura non superiore alla proposta; la disposizione esprime il principio di causalità e va coordinata con la disciplina della compensazione per soccombenza reciproca.

  • art. 92 c.p.c.

    la clausola di riserva consente la compensazione delle spese in presenza di soccombenza reciproca o delle altre ragioni previste dalla norma; nel caso concreto la Corte ha ritenuto integrata la soccombenza reciproca.

  • art. 1223 c.c.

    richiamato per affermare che sono risarcibili solo le conseguenze immediate e dirette dell’inadempimento, sicché il danno da sostituzione del motore è stato escluso per difetto di nesso causale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge, ma le censure sono state respinte o dichiarate inammissibili perché dirette a contestare l’accertamento di fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte delle parti ricorrenti.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro per la misura dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: le censure che si limitano a contrapporre una diversa lettura dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito sono inammissibili quando non denuncino un effettivo vizio di violazione di legge o un errore logico-giuridico.
  • Nel risarcimento del danno da inadempimento o da fatto illecito, occorre distinguere tra prova dell’evento/fatto generatore e prova del nesso causale tra tale fatto e le singole conseguenze dannose domandate; il risarcimento è limitato ai danni immediati e diretti.
  • La presenza di un elemento contaminante nel serbatoio può essere valorizzata dal giudice di merito, anche in via presuntiva, per desumere la provenienza del danno dal carburante rifornito, purché la motivazione sia logicamente coerente e non illogica.
  • La domanda risarcitoria può essere accolta solo per una parte dei danni allegati se la prova del nesso causale manca per alcune conseguenze ulteriori: il parziale accoglimento comporta soccombenza reciproca e può giustificare la compensazione delle spese.
  • La disciplina sulle spese in caso di proposta conciliativa rifiutata senza giustificato motivo opera solo se l’accoglimento della domanda non supera la proposta, dovendosi considerare anche accessori e regolazione delle spese; la norma va letta in coordinamento con la possibilità di compensazione per soccombenza reciproca.
  • L’omessa specificazione in sentenza della ripartizione di un costo di CTU può integrare un mero errore materiale o di liquidazione, emendabile con i rimedi propri, e non necessariamente un vizio deducibile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoProveImpugnazioniSpese di lite
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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