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Sentenza

Sentenza n. 1022/2026 - Cagliari, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500188

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, assenso tacito del Ministero della Cultura e decreto ministeriale di giudizio di compatibilità ambientale relativi a un impianto agrivoltaico con sistema di accumulo

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, con ricorso principale e motivi aggiunti, alcune prescrizioni contenute nel parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC relativo a un impianto agrivoltaico da realizzare nel Comune di Sassari, nonché il provvedimento di assenso tacito del Ministero della Cultura e il successivo decreto del Ministero dell’Ambiente recante il giudizio di compatibilità ambientale del progetto. Dal testo emerge inoltre che la Regione Autonoma della Sardegna aveva promosso un conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale contro provvedimenti ministeriali riguardanti il medesimo procedimento. La ricorrente sosteneva che la pronuncia costituzionale non avesse fatto venir meno il proprio interesse all’accoglimento del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso principale e i motivi aggiunti. La Corte costituzionale, con sentenza n. 88/2026, aveva già annullato il decreto ministeriale prot. n. 177 del 2 aprile 2025. Secondo il TAR, tale pronuncia aveva determinato la caducazione del decreto ministeriale impugnato nel giudizio amministrativo. Gli ulteriori atti contestati, inclusi il parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e l’assenso tacito del Ministero della Cultura, non possedevano autonoma attitudine lesiva in assenza del decreto ministeriale che li recepiva; pertanto la ricorrente non conservava un interesse attuale all’annullamento degli stessi. Le spese sono state compensate in ragione della complessità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 73 c.p.a.

    Le parti hanno depositato documenti e memorie ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm.

    La disposizione è richiamata quale base per il deposito delle memorie e dei documenti in vista dell’udienza di merito, senza incidere sulla decisione di improcedibilità.

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio amministrativo, l’atto finale lesivo viene annullato dalla Corte costituzionale, il ricorso contro tale atto diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Gli atti endoprocedimentali o preparatori privi di autonoma attitudine lesiva non conservano un interesse attuale all’annullamento quando il provvedimento finale che li recepisce sia stato caducato.
  • L’interesse all’annullamento deve sussistere anche al momento della decisione; la sopravvenuta eliminazione dell’atto lesivo comporta l’improcedibilità della domanda quando non residui un’utilità concreta e attuale per il ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàImpianti da fonti rinnovabiliEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAmbienteEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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