Sentenza n. 1107/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento - del decreto del direttore generale del Ministero della Difesa prot.n.-OMISSIS- del 2.8.2025 (recte: prot. -OMISSIS- del 28.8.2025), con cui è stata disposta la "perdita del grado" nei confronti del ricorrente per motivi disciplinari; - di tutti gli atti presupposti, collegati, conseguenziali e/o incompatibili con l'odierno ricorso, ivi compresa la sanzione disciplinare del 4.7.2025 con cui si è giudicato il ricorrente "non meritevole di conservare il grado".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto ministeriale di perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, adottato in seguito alla positività alla cocaina risultante da esami tossicologici
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui gli è stata inflitta la perdita del grado per rimozione, deducendo la violazione degli artt. 861 e seguenti del d.lgs. n. 66/2010, l'erronea interpretazione dei decreti ministeriali del 28 aprile 1998 e del 5 aprile 2016, la violazione delle regole del procedimento disciplinare e dell'art. 3 l. n. 241/1990, il difetto e l'insufficienza della motivazione, il difetto di istruttoria, l'erronea presupposizione di fatto e di diritto, la contraddittorietà, l'illogicità, l'irrazionalità e lo sviamento. In particolare, ha sostenuto che la positività alla cocaina fosse derivata dall'incauto assaggio, durante un servizio perlustrativo, di una sostanza sequestrata a un soggetto, effettuato per verificarne la natura in mancanza di provette narcotest. Ha inoltre richiamato la relazione del collega di pattuglia e un precedente accertamento biologico negativo. Secondo il ricorrente, tali circostanze, unitamente agli oltre quarant'anni di servizio e all'assenza di precedenti violazioni, avrebbero dovuto condurre all'applicazione di una sanzione conservativa e proporzionata, anziché alla perdita del grado. La relazione finale dell'Ufficiale inquirente aveva ritenuto credibile, pur senza certezza assoluta, la ricostruzione difensiva, rilevando che l'assunzione era avvenuta consapevolmente nel corso delle operazioni di sequestro, ma che la sostanza sequestrata non era stata scientificamente analizzata.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto, disponendo il riesame della posizione del militare e la riedizione del potere. Il Collegio ha ritenuto che dagli atti emergesse, con ogni probabilità, che il militare avesse accostato alle gengive la sostanza sequestrata per verificarne la natura nell'ambito del servizio. La condotta era quindi certamente sanzionabile, perché contraria alle regole procedurali e di cautela nello svolgimento delle funzioni, ma non poteva essere automaticamente assimilata alla qualità di assuntore, abituale o occasionale, di sostanze stupefacenti e al connesso disvalore disciplinare. Il decreto, invece, aveva collegato direttamente la massima sanzione alla mera assunzione della cocaina, senza esaminare adeguatamente l'intento del militare e le specifiche modalità della condotta. L'Amministrazione avrebbe dovuto valutare l'atteggiamento psicologico, la finalità perseguita, la diversa offensività della violazione, la prossimità al pensionamento e l'assenza di precedenti disciplinari, applicando criteri di proporzionalità e ragionevolezza. Il provvedimento è stato pertanto ritenuto viziato da difetto di istruttoria e carenza di motivazione. L'annullamento è stato disposto ai fini del riesame, senza predeterminare la sanzione da applicare. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 861 e 867 d.lgs. n. 66/2010
sanzione della “perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari”
Le disposizioni costituiscono la base normativa della sanzione disciplinare di stato applicata al militare; il loro esercizio deve essere sorretto da adeguata istruttoria e motivazione sulla gravità concreta della condotta.
art. 3 l. n. 241/1990
Il provvedimento disciplinare deve motivare in modo adeguato la riconduzione dei fatti alla sanzione applicata e considerare le circostanze rilevanti emerse nel procedimento.
art. 75 d.P.R. n. 309/1990
La disposizione è richiamata quale riferimento alla contestazione amministrativa relativa alla sostanza rinvenuta durante il servizio; non costituisce la base diretta della sanzione disciplinare impugnata.
art. 52 d.lgs. n. 196/2003
Richiamato nel dispositivo quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati nel dispositivo in relazione alla tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nell'irrogazione della massima sanzione disciplinare di stato a un militare, l'Amministrazione deve distinguere tra la mera positività a una sostanza stupefacente e la concreta condotta che ha determinato l'assunzione, valutandone modalità, finalità e atteggiamento psicologico.
- La condotta di un militare che assaggi una sostanza sequestrata per verificarne la natura può integrare una violazione disciplinare delle regole di servizio e di cautela, ma non è automaticamente equivalente, quanto a disvalore, all'assunzione di stupefacenti quale condotta personale estranea alle esigenze operative.
- La scelta della sanzione disciplinare deve essere sorretta da un'istruttoria completa e da una motivazione che considerino la concreta offensività del fatto, l'intento dell'incolpato, l'eventuale assenza di precedenti disciplinari e le altre circostanze rilevanti, secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza.
- Quando gli atti del procedimento disciplinare prospettano una ricostruzione dei fatti diversa e meno grave rispetto a quella posta a fondamento della sanzione, l'Amministrazione deve confrontarsi specificamente con tale ricostruzione; la sua omissione integra difetto di istruttoria e carenza di motivazione e impone l'annullamento dell'atto ai fini del riesame.
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