Sentenza n. 3248/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’annullamento quanto al ricorso introduttivo: A) della Determinazione di cui alla Nota prot.n. AOOUSPCE 8916 del 10/04/2026, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Direzione Generale, Ufficio IX – Ambito Territoriale di Caserta, con la quale è stato negato il riconoscimento della parità scolastica alle classi collaterali III, IV e V Sezione C) del Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale attivate per il corrente anno scolastico 2025-2026; B) di tutti gli ulteriori altri atti preordinati, connessi e consequenziali tra i quali, qua tenus opus, nota prot. n. 2775 del 15/09/21; quanto ai motivi aggiunti depositati il 30 aprile 2026: A) della Determinazione di cui alla Nota prot.n. AOOUSPCE 8917 del 10/04/2026, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Direzione Generale, Ufficio IX – Ambito Territoriale di Caserta, con la quale è stato negato il riconoscimento della parità scolastica alle classi collaterali III, IV e V Sezione C) dell’Istituto Tecnico – Settore Economico – indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing attivate per il corrente anno scolastico 2025-2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi di riconoscimento della parità scolastica per l’attivazione delle classi collaterali III, IV e V, sezione C, di un liceo delle scienze umane e di un istituto tecnico economico
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore scolastico)
Prevale il privato
La controversia
La società, gestore di un istituto scolastico paritario, aveva chiesto l’attivazione di classi collaterali III, IV e V, sezione C, per due indirizzi scolastici, in ragione delle numerose iscrizioni pervenute, anche da parte di studenti lavoratori. L’Amministrazione ha respinto le richieste ritenendo che fossero state presentate oltre il termine del 31 luglio previsto dall’art. 1, comma 6-bis, della legge n. 62/2000 e rilevando, inoltre, che una delle classi terminali avrebbe costituito un’ulteriore classe collaterale rispetto a quelle già autorizzate. La ricorrente ha dedotto: la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; l’erroneità della qualificazione del termine come perentorio; la violazione della normativa di settore, anche alla luce della circolare ministeriale n. 31/2003, che consentirebbe l’attivazione derogatoria di classi collaterali per esigenze sopravvenute, in particolare a tutela del diritto allo studio degli studenti lavoratori; nonché il difetto di istruttoria e di motivazione per mancata valutazione delle esigenze poste a fondamento delle richieste.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, annullando i dinieghi nei sensi indicati in motivazione e facendo salve le successive determinazioni dell’Amministrazione. Il Collegio ha ritenuto pacifica l’omissione del preavviso di rigetto e ha escluso che la richiesta di chiarimenti formulata in fase istruttoria potesse sostituirlo. Nei procedimenti a istanza di parte l’art. 10-bis della legge n. 241/1990 impone la comunicazione dei motivi ostativi prima dell’adozione del provvedimento negativo. La violazione non è stata ritenuta sanabile ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, perché il procedimento implicava l’esercizio di attività discrezionale, era stato omesso proprio il preavviso di rigetto e l’Amministrazione non aveva dimostrato in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Il giudice ha inoltre evidenziato che la disciplina di settore ammette, in via derogatoria, l’attivazione di classi collaterali aggiuntive quando necessaria a tutela del diritto allo studio degli studenti lavoratori. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Le Amministrazioni resistenti sono state condannate in solido alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
nei procedimenti ad istanza di parte, sancisce il dovere di comunicare i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza, prima della formale adozione del provvedimento di reiezione
La comunicazione dei motivi ostativi costituisce un adempimento necessario nei procedimenti a istanza di parte e deve precedere l’adozione del provvedimento negativo; una richiesta di chiarimenti istruttoria non la sostituisce.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. [...] La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis
La sanatoria dei vizi procedimentali non opera per la violazione dell’art. 10-bis; inoltre, nel caso esaminato, l’Amministrazione non aveva comunque fornito la prova dell’immutabilità del contenuto dell’atto.
art. 1, comma 6-bis, l. 62/2000
l’attivazione della classe collaterale [...] è subordinata alla notifica del provvedimento di autorizzazione dell’Ufficio scolastico regionale, previa motivata richiesta del soggetto gestore, da presentare entro il 31 luglio precedente all'anno scolastico di riferimento
La questione della natura del termine e della sua applicazione alle esigenze sopravvenute è stata dedotta, ma non decisa espressamente, essendo stata assorbita in ragione dell’accoglimento per violazione dell’art. 10-bis.
Circolare Ministeriale n. 31/2003
ammette l’attivazione di classi collaterali aggiuntive, in via derogatoria, quando ciò sia necessario a tutela del diritto allo studio degli studenti lavoratori
La disciplina amministrativa di settore contempla una possibilità derogatoria di attivazione di classi collaterali aggiuntive per esigenze sopravvenute connesse alla tutela del diritto allo studio degli studenti lavoratori.
Massime di principio
- Nei procedimenti amministrativi avviati su istanza di parte, l’Amministrazione deve comunicare al richiedente i motivi ostativi all’accoglimento prima di adottare il provvedimento di diniego; una richiesta di chiarimenti formulata durante l’istruttoria non equivale al preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
- La violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non è sanabile mediante il meccanismo previsto dall’art. 21-octies, comma 2, della stessa legge, secondo il limite espressamente stabilito per i provvedimenti adottati in violazione dell’art. 10-bis.
- Quando il procedimento implica valutazioni discrezionali, l’omesso preavviso di rigetto assume rilievo invalidante e non può essere neutralizzato senza una dimostrazione dell’irrilevanza concreta del contraddittorio; in ogni caso, l’Amministrazione deve allegare e dimostrare che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
- La disciplina delle scuole paritarie può consentire, in via derogatoria, l’attivazione di classi collaterali aggiuntive quando esigenze sopravvenute lo rendano necessario per tutelare il diritto allo studio degli studenti lavoratori.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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