Cassazione Civile, Ordinanza n. 02698/2026 del 07/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento notificati a una società operante nella cantieristica navale, ritenuta dall’Amministrazione finanziaria "società in perdita sistematica" e quindi assimilata a società di comodo, con determinazione di redditi minimi presunti per tre annualità d’imposta. Gli avvisi furono notificati anche ai soci, sia quali coobbligati sia per trasparenza sul maggior reddito accertato in capo alla società. I ricorsi di società e soci furono rigettati in primo grado, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado accolse l’appello ritenendo che la totale inattività operativa, la dismissione dell’attività, l’assenza di ricavi, lo stato di abbandono del cantiere e l’esito del pvc dimostrassero l’esistenza di oggettive situazioni ostative al conseguimento dei ricavi minimi, tali da escludere l’applicazione della presunzione di redditività. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 2, comma 36-decies, D.L. n. 138/2011, dell’art. 30 L. n. 724/1994 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che i contribuenti non avevano assolto l’onere di provare situazioni oggettive, straordinarie e indipendenti dalla loro volontà idonee a superare la presunzione di non operatività, e che la sentenza di appello aveva valorizzato elementi non coerenti con la scriminante legale. La controricorrente ha resistito, mentre la società e l’altro socio sono rimasti intimati.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo ammissibile, escludendo che si trattasse di una censura meramente fattuale o che difettasse l’indicazione del capo di sentenza impugnato. Ha tuttavia accolto il ricorso nel merito, affermando che il giudice di appello non ha correttamente applicato i principi in tema di società di comodo e di superamento della presunzione di non operatività. In particolare, la Corte ha ribadito che l’interpello disapplicativo non è condizione preclusiva alla prova giudiziale delle situazioni oggettive, ma ha censurato la decisione impugnata perché aveva attribuito rilievo generico a una crisi di mercato e allo stato di abbandono/inattività del complesso aziendale senza verificarne la concreta incidenza, la collocazione nel contesto dimensionale, temporale e territoriale, né l’esistenza di una strategia imprenditoriale o di attività di recupero, riutilizzo o liquidazione. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese, incluse quelle di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, comma 36-decies, D.L. 13 agosto 2011, n. 138 conv. in L. 14 settembre 2011, n. 148
richiamato quale base normativa della disciplina delle società in perdita sistematica e della relativa presunzione di redditività
art. 30 L. 23 dicembre 1994, n. 724
la presunzione di non operatività può essere superata dal contribuente solo provando situazioni oggettive, indipendenti dalla volontà, di carattere straordinario e valutate in relazione alle effettive condizioni di mercato
art. 2697 c.c.
richiamato quanto all’onere della prova gravante sul contribuente che intenda vincere la presunzione legale
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il vizio di sussunzione è sindacabile in cassazione quando il giudice di merito attribuisce ai fatti accertati una idoneità giuridica non coerente con la nozione legale di "oggettive situazioni"
art. 41, comma 2, Cost.
evocato come parametro a sostegno dell’esigenza di una pianificazione aziendale orientata al lucro obiettivo e alla continuità aziendale
art. 2086, comma 2, c.c.
evocato per ribadire l’obbligo dell’imprenditore di predisporre un’organizzazione adeguata in funzione della continuità aziendale e della finalità produttiva
art. 67 l.fall.
menzionato solo come esempio di contesto di crisi e piano di risanamento, richiamato in giurisprudenza pregressa
Massime di principio
- In materia di società di comodo, il contribuente può superare la presunzione di non operatività dimostrando l’esistenza di situazioni oggettive, straordinarie e indipendenti dalla propria volontà che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi o del reddito minimo legale.
- Tali situazioni devono essere valutate in concreto, tenendo conto dell’attività esercitata, del mercato di riferimento e del contesto dimensionale, temporale e territoriale in cui la società opera; non è sufficiente un richiamo generico a crisi di settore o a una lunga inattività aziendale.
- Il mancato esperimento dell’interpello disapplicativo non preclude al contribuente la prova, nel giudizio di impugnazione dell’avviso, delle circostanze oggettive idonee a vincere la presunzione legale.
- Lo stato di abbandono, l’inattività o la degradata condizione del bene o del complesso aziendale non integrano automaticamente la scriminante, se non è accertato se e come l’imprenditore abbia tentato il recupero produttivo, il diverso impiego del bene o una coerente strategia liquidatoria.
- La censura di falsa applicazione di legge è ammissibile quando il giudice di merito abbia attribuito ai fatti accertati un significato giuridico incompatibile con la nozione normativa di "oggettive situazioni"; in tal caso il sindacato di legittimità può investire il vizio di sussunzione senza sconfinare nella rivalutazione del merito.
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