Cassazione Penale, Sentenza n. 38640/2024 del 21/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso proposto contro l'ordinanza del 17/04/2024 che aveva respinto la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi degli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., con riferimento a due sentenze irrevocabili emesse dalla stessa Corte il 18/06/2012 e il 05/05/2015. Il ricorrente deduceva che le condanne presupposte, concernenti reati associativi e connessi a reati in materia di stupefacenti aggravati, erano riconducibili a un medesimo disegno criminoso collegato al Clan Mazzarella e che la Corte di appello aveva errato nel non ricostruire la contiguità temporale e tipologica e l'unitarietà del progetto criminoso, avendo ritenuto ostativa l'esistenza di un comportamento criminoso ulteriore, giudicato in altro procedimento e non compreso nelle decisioni irrevocabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato la motivazione della Corte di appello per avere escluso la continuazione basandosi soltanto sul fatto che il ricorrente avesse richiamato un comportamento criminoso non compreso nelle pronunce irrevocabili presupposte, senza valutare adeguatamente l'ambiente camorristico e gli elementi indizianti (unitarietà del contesto, brevità temporale, omogeneità dei reati, analogia del modus operandi, compartecipazione degli stessi soggetti). Ha affermato i principi di diritto applicabili e stabilito che, in sede di rinvio, la Corte di appello dovrà compiere una specifica indagine sulla natura, operatività e continuità dei sodalizi coinvolti per accertare l'unicità del momento deliberativo. Il provvedimento impugnato è stato annullato e la causa rinviata alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione per nuovo giudizio secondo i principi enunciati.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen., comma secondo
Disciplina del vincolo della continuazione: più reati possono essere considerati come un unico reato quando derivano da un unico disegno criminale unitario, con la conseguente applicazione di un regime sanzionatorio particolare.
art. 671 cod. proc. pen.
Prevede la possibilità, in sede esecutiva, di riconoscere il vincolo della continuazione tra più condanne irrevocabili per determinare l'esecuzione della pena secondo la regola della continuazione; richiede accertamento dell'unicità del progetto criminoso.
art. 416-bis cod. pen.
Prevede e disciplina il reato di associazione di tipo mafioso; nel caso in esame è uno dei reati associativi di riferimento per valutare la connessione tra le condotte.
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti)
Norma che punisce i delitti relativi agli stupefacenti; le condanne per reati sostanziali in materia di stupefacenti sono state valutate insieme ai reati associativi ai fini della possibile continuazione.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante relativa all'utilizzo di organizzazioni di tipo mafioso; citata nelle imputazioni che costituiscono il contesto fattuale valutato ai fini della continuazione.
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione tra condanne irrevocabili occorre dimostrare l'esistenza di un unico progetto criminoso ideato almeno nelle sue linee fondamentali; non è sufficiente la sola appartenenza o ruolo nel medesimo sodalizio.
- In sede esecutiva il giudice deve compiere una valutazione motivata e specifica degli elementi fattuali e processuali (contiguità temporale, omogeneità dei reati, analogia del modus operandi, compartecipazione degli stessi soggetti) e non basarsi su presunzioni generiche o congetture.
- La richiamata esistenza di un comportamento criminoso non compreso nelle pronunce irrevocabili non è automaticamente preclusiva; può costituire elemento indiziario ma richiede una valutazione complessiva e non meramente esclusiva.
- Quando sono coinvolte pluralità di fattispecie associative connesse a organizzazioni criminali occorre indagare specificamente la natura, la concreta operatività e la continuità nel tempo dei vari sodalizi, per accertare l'unicità del momento deliberativo e l'eventuale progressiva appartenenza del soggetto a più organizzazioni o alla stessa organizzazione.
- Se la motivazione del giudice dell'esecuzione è incongrua o insufficiente, la Cassazione può annullare e rinviare per un nuovo esame che rispetti i principi di diritto sui requisiti della continuazione.
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