Ordinanza n. 4363/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione Direzione Generale per il Personale Scolastico prot. n. 001009 del 15.04.2026 (recante l’indizione, ai sensi dell’articolo 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell’ordinanza ministeriale 23 febbraio 2009, n. 21, dei concorsi per titoli per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie per l’accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali delle aree dei collaboratori, degli operatori e degli assistenti (ex aree A e B) del personale ATA – Indizione dei concorsi nell’anno scolastico 2025/2026 – Graduatorie a.s. 2026/2), nella parte in cui afferma “è, altresì, valutabile come servizio svolto presso enti pubblici, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 77/2002, anche il servizio civile volontario svolto dopo l’abolizione dell’obbligo di leva: tale servizio sarà valutato con il medesimo punteggio che la tabella di valutazione dei titoli attribuisce al servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali”; - dei decreti direttoriali di aggiornamento/inserimento: 1. Assistente Tecnico, decreto direttoriale pubblicato dall’USR CALABRIA, con Prot. n. 12860 del 21/04/2026; 2. Collaboratore scolastico, decreto direttoriale pubblicato dall’USR CALABRIA, con Prot. n. 12861 del 21/04/2026; 3. Collaboratore scolastico, decreto direttoriale pubblicato dall’USR CAMPANIA, con Prot. n. 29856 del 21/04/2026; 4. Collaboratore scolastico, decreto direttoriale pubblicato dall’USR EMILIA ROMAGNA, con Prot. n. 336 del 21/04/2026; 5. Assistente Tecnico, decreto direttoriale pubblicato dall’USR EMILIA ROMAGNA, con Prot. n. 335 del 21/04/2026; 6. Assistente Amministrativo, decreto direttoriale pubblicato dall’USR EMILIA ROMAGNA, con Prot. n. 334 del 21/04/2026; 7. Assistente Amministrativo, decreto direttoriale pubblicato dall’USR LOMBARDIA, con Prot. n. 21037 del 20/04/2026; 8. Collaboratore scolastico, decreto direttoriale pubblicato dall’USR LOMBARDIA, con Prot. n. 21044 del 20/04/2026; 9. Assistente Amministrativo, decreto direttoriale pubblicato dall’USR MOLISE, con Prot. n. 60 del 21/04/2026; 10. Collaboratore scolastico, decreto direttoriale pubblicato dall’USR MOLISE, con Prot. n. 62 del 21/04/2026; 11. Collaboratore scolastico, decreto direttoriale pubblicato dall’USR PIEMONTE, con Prot. n. 9855 del 21/04/2026; 12. Assistente Tecnico, decreto direttoriale pubblicato dall’USR PIEMONTE, con Prot. n. 9853 del 21/04/2026; 13. Assistente Amministrativo, decreto direttoriale pubblicato dall’USR PIEMONTE, con Prot. n. 9850 del 21/04/2026; 14. Collaboratore scolastico, decreto direttoriale pubblicato dall’USR PUGLIA, con Prot. n. 24819 del 20/04/2026; 15. Assistente Tecnico, decreto direttoriale pubblicato dall’USR PUGLIA, con Prot. n. 24814 del 20/04/2026; 16. Collaboratore scolastico, decreto direttoriale pubblicato dall’USR SICILIA, con Prot. n. 20466 del 20/04/2026; 17. Assistente Tecnico, decreto direttoriale pubblicato dall’USR TOSCANA, con Prot. n. 286 del 21/04/2026; 18. Collaboratore scolastico, decreto direttoriale pubblicato dall’USR VENETO, con Prot. n. 1551 del 21/04/2026; tutti, rispettivamente nei propri rispettivi Allegati 1 (AVVERTENZE ALLE TABELLE A/1- A/2 - A/3 - A/4 - A/5) dei prefati decreti direttoriali nella parte in cui operano un ingiustificato discrimen tra il servizio di leva svolto in costanza di nomina con quello prestato non in costanza di nomina, e degli Allegati A/1, A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6 (Tabella di valutazione dei titoli per il concorso al profilo di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Collaboratore Scolastico) nella parte in cui (Titoli di Servizio) si riconoscono solo punti 0,60 per ogni anno e per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni punti 0,05 (Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali e nei patronati scolastici. punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.) invece che punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni come nei servizi prestati in costanza di nomina nei rispettivi profili professionali; nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, anteriore o successivo a quelli sopra citati; per la declaratoria del diritto dei ricorrenti, nella qualità di personale ATA nei profili professionali di cui alla tabella esplicativa in possesso il titolo di studio valido per l’accesso ai rispettivi profili professionali in epoca precedente alla prestazione del servizio militare di leva o del servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare, di vedersi riconosciuto la valutazione per intero nella graduatoria ove hanno chiesto l’inclusione o l’aggiornamento - del servizio militare di leva (o del servizio sostitutivo ad esso assimilato) non effettuato in costanza di nomina - quale servizio prestato nelle scuole statali e quindi punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni nei rispettivi profili professionali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota ministeriale e decreti direttoriali di aggiornamento e inserimento nelle graduatorie ATA, nella parte relativa alla valutazione del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo prestato non in costanza di nomina
Esito
Favorevole al ricorrente (personale ATA)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la nota ministeriale che, per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali del personale ATA, considera il servizio civile volontario come servizio svolto presso enti pubblici e lo valuta con il punteggio attribuito al servizio alle dipendenze di amministrazioni statali, nonché i decreti direttoriali degli Uffici scolastici regionali e i relativi allegati. La contestazione riguarda, in particolare, la distinzione tra il servizio militare di leva svolto in costanza di nomina e quello prestato prima o comunque non in costanza di nomina. Secondo i ricorrenti, tale distinzione determina un ingiustificato trattamento deteriore: il servizio militare di leva, o il servizio sostitutivo ad esso assimilato per legge, prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso al profilo ATA, dovrebbe essere valutato come servizio prestato nelle scuole statali nel profilo professionale di riferimento, con il punteggio pieno di 6 punti per anno e 0,50 punti per mese o frazione superiore a quindici giorni, anziché con il punteggio ridotto previsto per il servizio generico alle dipendenze di amministrazioni pubbliche. È stata inoltre proposta domanda di declaratoria del diritto alla piena valutazione del servizio ai fini dell'inserimento o dell'aggiornamento nelle graduatorie.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia degli atti impugnati. Ha ritenuto sussistenti i presupposti cautelari di cui all'art. 55, comma 10, c.p.a., valorizzando il più recente orientamento del Consiglio di Stato, sentenza n. 2197 del 17 marzo 2026, ritenuto favorevole alla tesi dei ricorrenti. Secondo tale orientamento, il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi ad esso assimilati devono essere parificati quanto al punteggio, indipendentemente dal momento in cui siano stati prestati, senza distinguere tra servizio svolto in costanza di nomina e servizio svolto al di fuori di essa. In via provvisoria, l'Amministrazione deve quindi attribuire ai ricorrenti il punteggio pieno ai fini dell'inserimento nelle graduatorie oggetto di causa. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 13 gennaio 2027; le spese di lite sono state riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Rilevato che ... ricorrono i presupposti di cui all’art. 55, comma 10, c.p.a.
La disposizione è stata applicata per accordare la tutela cautelare e sospendere l'efficacia degli atti impugnati, disponendo l'attribuzione provvisoria del punteggio pieno.
art. 554 d.lgs. 297/1994
recante l’indizione, ai sensi dell’articolo 554 del decreto legislativo n. 297/1994 ... dei concorsi per titoli ... del personale ATA
Costituisce la base normativa richiamata per l'indizione dei concorsi per titoli e per l'aggiornamento delle graduatorie del personale ATA.
ordinanza ministeriale 23 febbraio 2009, n. 21
recante l’indizione, ai sensi dell’articolo 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell’ordinanza ministeriale 23 febbraio 2009, n. 21
È richiamata quale fonte regolatrice dell'indizione dei concorsi per titoli e dell'aggiornamento delle graduatorie ATA.
art. 13, comma 2, d.lgs. 77/2002
è, altresì, valutabile come servizio svolto presso enti pubblici, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 77/2002
È richiamato nella nota ministeriale per la valutazione del servizio civile volontario come servizio presso enti pubblici; l'ordinanza, tuttavia, non ne esplicita autonomamente il contenuto interpretativo.
Massime di principio
- Ai fini della valutazione nelle graduatorie del personale ATA, il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo ad esso assimilato per legge devono essere considerati, in via cautelare secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato, con il medesimo punteggio indipendentemente dal fatto che siano stati prestati in costanza di nomina o al di fuori di essa.
- Quando il servizio militare di leva o quello sostitutivo assimilato è stato prestato da chi possedeva già il titolo di studio valido per l'accesso al profilo ATA, può sussistere il fumus boni iuris per la sua valutazione con il punteggio pieno previsto per il servizio prestato nelle scuole statali nel profilo di riferimento, anziché con il punteggio ridotto attribuito al servizio generico presso amministrazioni pubbliche.
- In presenza di un orientamento recente del Consiglio di Stato favorevole alla parificazione del punteggio del servizio di leva, il giudice amministrativo può sospendere gli atti di formazione delle graduatorie e ordinare all'amministrazione l'attribuzione provvisoria del punteggio pieno, rinviando alla fase di merito la decisione definitiva.
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