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Sentenza

Sentenza n. 518/2026 - Genova, Sezione 1

per l’annullamento del decreto rep. n. -OMISSIS- del 20 dicembre 2022, comunicato il 31 gennaio 2023, con il quale il Questore di Genova ha rigettato l’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata da -OMISSIS- in favore del ricorrente.

Giustizia amministrativa202300215

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore di Genova ha rigettato l'istanza di emersione presentata da una datrice di lavoro per la sua assunzione come collaboratore familiare con rapporto subordinato a tempo indeterminato e orario part-time. Ha dedotto eccesso di potere, sostenendo che la motivazione fosse carente e generica, poiché non indicava specificamente gli estremi della sentenza penale di condanna ritenuta ostativa né il reddito della datrice di lavoro considerato insufficiente. L'amministrazione ha evidenziato che il reddito imponibile IRPEF della datrice di lavoro per l'anno 2018 era pari a euro 7.530,00, inferiore alla soglia minima di euro 27.000,00 prevista dall'art. 9, comma 2, d.m. 27 maggio 2020 e dichiarata nell'istanza, e che il ricorrente era stato condannato con sentenza del Tribunale ordinario di Genova del 27 ottobre 2020 per un reato ostativo all'emersione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Il giudice ha qualificato il diniego come atto plurimotivato, fondato su ragioni autonome e indipendenti: l'insufficienza del reddito della datrice di lavoro e la condanna penale ostativa a carico del lavoratore. È stata ritenuta sufficiente anche una sola ragione legittima a sorreggere il provvedimento. In concreto, il reddito imponibile IRPEF di euro 7.530,00 risultava ampiamente inferiore alla soglia minima prevista dalla disciplina applicabile e non era stato contestato o diversamente documentato nella fase partecipativa; tale circostanza era già autonomamente idonea a giustificare il diniego. Inoltre, dagli atti risultava una condanna alla reclusione per furto aggravato, ritenuta ostativa ai sensi dell'art. 103, comma 10, lett. c), d.l. n. 34/2020 e dell'art. 380, comma 2, lett. e), c.p.p. Il giudice ha quindi escluso sia il difetto di istruttoria sia il difetto di motivazione, rilevando che il provvedimento rifletteva puntuali risultanze istruttorie e consentiva di comprendere le ragioni fattuali e giuridiche della decisione. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 103 d.l. 19 maggio 2020 n. 34, conv. nella l. 17 luglio 2020 n. 77

    art. 103, comma 10, lett. c)

    La disposizione individua una causa ostativa all'emersione dal lavoro irregolare connessa alla condanna penale del lavoratore.

  • art. 9, comma 2, d.m. 27 maggio 2020

    Prevede la soglia minima reddituale della datrice di lavoro richiesta per la procedura di emersione; nel caso concreto la soglia era pari a euro 27.000,00.

  • art. 380, comma 2, lett. e), c.p.p.

    art. 380, comma 2, lett. e)

    È richiamato quale disposizione che rende ostativa la condanna penale riportata dal ricorrente ai fini della procedura di emersione.

Massime di principio

  • Un provvedimento amministrativo fondato su più motivazioni autonome e indipendenti resta legittimo quando anche una sola di esse risulti conforme alla legge e idonea, da sola, a sorreggere la decisione.
  • Nella procedura di emersione dal lavoro irregolare, l'accertata insufficienza del reddito del datore di lavoro rispetto alla soglia minima prevista dalla disciplina applicabile costituisce autonoma ragione sufficiente per il rigetto dell'istanza, ove l'interessato non fornisca in sede partecipativa elementi utili a una diversa quantificazione dei propri mezzi economici.
  • La presenza di una condanna penale rientrante tra quelle ostative previste dalla disciplina dell'emersione costituisce autonoma ragione di diniego, indipendentemente dalla concorrente insufficienza reddituale del datore di lavoro.
  • Non sussiste difetto di motivazione quando il provvedimento, anche mediante il supporto delle risultanze istruttorie acquisite e conoscibili dagli interessati, consente di comprendere le ragioni fattuali e giuridiche del diniego.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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