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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36623/2022 del 14/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di regolamento di confini tra due fondi rustici. Il proprietario di un terreno ha chiesto l’accertamento dell’esatto confine rispetto al fondo dei coniugi acquirenti, sostenendo che il confine dovesse coincidere con quello risultante da un frazionamento precedente e chiedendo anche il rimborso delle spese per accertamenti tecnici. I convenuti hanno contestato la pretesa e hanno chiamato in garanzia la loro dante causa, venditrice del fondo, chiedendo, in caso di accertata inesattezza del confine a loro svantaggio, la riduzione del prezzo ai sensi della disciplina sulla vendita a misura. La venditrice si è difesa e ha proposto, a sua volta, domanda riconvenzionale subordinata. In primo grado la domanda principale è stata accolta, è stata riconosciuta la correttezza del confine originario e la venditrice è stata condannata anche in garanzia alla riduzione del prezzo, oltre che alle spese. In appello, proposto dalla venditrice, la Corte territoriale ha riformato la decisione nella parte relativa alla garanzia, rigettando la domanda di riduzione del prezzo, e ha compensato le spese tra alcune delle parti. La ricorrente ha impugnato la sentenza di appello con tre motivi, tutti fondati sulla violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e sulla censurata regolazione delle spese: ha contestato la compensazione delle spese del doppio grado nei rapporti con i chiamanti in garanzia, la compensazione delle spese tra lei e l’originario attore, e la mancata traslazione sulle controparti delle spese di c.t.u. dopo l’accoglimento del suo appello. In Cassazione la ricorrente ha inoltre rinunciato al ricorso limitatamente ai coniugi acquirenti, che hanno accettato la rinuncia.

La decisione

La Corte dichiara l’estinzione del processo limitatamente alla posizione dei coniugi acquirenti, per effetto della rinuncia al ricorso. Quanto alla posizione dell’originario attore, dichiara inammissibile il ricorso. La Corte afferma che, una volta riformata integralmente in appello la decisione relativa alla domanda di garanzia, il giudice di secondo grado deve rideterminare le spese in base all’esito complessivo della causa; tuttavia, nel caso concreto, il ricorso è inammissibile perché la ricorrente, avendo rinunciato alla censura verso i chiamanti in garanzia, ha perso interesse a contestare il capo sulle spese relativo al rapporto con l’originario attore. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, in assenza di difese degli intimati.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    la condanna alle spese presuppone la soccombenza e la qualità di parte del processo; il regolamento deve seguire l’esito complessivo del giudizio.

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è scrutinata alla luce dei presupposti di legge e non può prescindere dall’esito della lite e dalle posizioni processuali effettive.

  • art. 360, primo comma, n. 2, c.p.c.

    viene richiamato come norma di deduzione del vizio di violazione di legge, ma la censura è poi dichiarata inammissibile per carenza di interesse.

  • art. 106 c.p.c.

    è il fondamento della chiamata in causa del terzo in garanzia.

  • art. 1538 c.c.

    disciplina la riduzione del prezzo nella vendita a misura quando la misura del bene sia inferiore a quella dichiarata; la domanda di garanzia fondata su tale norma è stata rigettata in appello.

  • art. 1483 c.c.

    in tema di evizione, il venditore deve tenere indenne l’acquirente dalle spese giudiziarie nei limiti indicati dalla norma.

  • art. 1484 c.c.

    richiamato insieme all’art. 1483 c.c. per affermare l’obbligo del venditore di sopportare le spese quando opera la garanzia per evizione.

  • art. 332 c.p.c.

    nelle cause scindibili la notificazione dell’impugnazione ha funzione di litis denuntiatio e non rende automaticamente il destinatario parte del giudizio di gravame.

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso nei confronti di alcune parti determina l’estinzione limitatamente a tali posizioni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    è richiamato nel dispositivo finale sul contributo unificato, ma il testo fornito si interrompe e non consente ulteriori dettagli.

Massime di principio

  • Quando la decisione di merito è integralmente riformata sul capo che ha giustificato la chiamata in garanzia, il giudice dell’impugnazione deve riesaminare e rideterminare anche le spese dell’intero giudizio secondo l’esito finale complessivo della lite.
  • Le spese del terzo chiamato in garanzia possono essere poste a carico della parte che ha provocato e giustificato la chiamata, ma solo se quella parte risulti soccombente nel rapporto sostanziale o processuale rilevante; se la domanda di garanzia è palesemente infondata, opera invece la soccombenza nel rapporto tra chiamante e chiamato.
  • Nelle cause scindibili, la mera notificazione dell’impugnazione al litis denuntiatus non lo trasforma automaticamente in parte del giudizio di gravame, sicché la condanna alle spese nei suoi confronti richiede effettiva partecipazione processuale e soccombenza.
  • La rinuncia al ricorso nei confronti di alcune parti estingue il processo limitatamente a quelle posizioni e può far venir meno l’interesse a coltivare censure che dipendono inscindibilmente da esse.
  • La censura sulle spese è inammissibile quando l’interesse a impugnare manca per effetto della rinuncia o quando il capo impugnato non è più autonomamente utile alla parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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