Sentenza n. 11282/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento della seguente nota ministeriale: Nota n. 16020 dell'8.07.2021 (doc. 1), inviata in data 20.07.20212 a mezzo mail alla dott.ssa Maria Carmen Grussu, avente ad oggetto il rigetto della sua istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, per non aver prodotto all'Amministrazione “il richiesto attestato di competenza (ACREDITACIÓN) reso dal Ministero spagnolo (Autorità competente)”, nonché di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola regolarmente formalizzata ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a., e ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia. Le spese sono state integralmente compensate, considerata la costituzione soltanto formale del Ministero.
Atto impugnato: nota ministeriale di rigetto dell'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato la nota ministeriale che aveva rigettato la sua istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, motivando il diniego con la mancata produzione dell'attestato di competenza (Acreditación) rilasciato dal Ministero spagnolo. Prima della discussione, la ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia alla definizione del ricorso, notificata nella stessa data al Ministero resistente.
Norme richiamate
art. 84, comma 3, c.p.a.
La rinuncia al ricorso, ritualmente formalizzata e notificata all'amministrazione resistente, comporta la declaratoria di estinzione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione del ricorso nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso regolarmente formalizzata e notificata alla parte resistente ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a. comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio.
- Quando l'amministrazione si è costituita soltanto formalmente, il giudice può compensare integralmente le spese di giudizio in caso di estinzione per rinuncia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 giu 2026Sentenza n. 1346/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 giu 2026Sentenza n. 1347/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 giu 2026Sentenza n. 1348/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 18 giu 2026Sentenza n. 1350/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 giu 2026Sentenza n. 1351/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 18 giu 2026Sentenza n. 258/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →