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Sentenza

Sentenza n. 11282/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento della seguente nota ministeriale: Nota n. 16020 dell'8.07.2021 (doc. 1), inviata in data 20.07.20212 a mezzo mail alla dott.ssa Maria Carmen Grussu, avente ad oggetto il rigetto della sua istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, per non aver prodotto all'Amministrazione “il richiesto attestato di competenza (ACREDITACIÓN) reso dal Ministero spagnolo (Autorità competente)”, nonché di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

Giustizia amministrativa202110320

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola regolarmente formalizzata ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a., e ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia. Le spese sono state integralmente compensate, considerata la costituzione soltanto formale del Ministero.

TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota ministeriale di rigetto dell'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva impugnato la nota ministeriale che aveva rigettato la sua istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, motivando il diniego con la mancata produzione dell'attestato di competenza (Acreditación) rilasciato dal Ministero spagnolo. Prima della discussione, la ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia alla definizione del ricorso, notificata nella stessa data al Ministero resistente.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    La rinuncia al ricorso, ritualmente formalizzata e notificata all'amministrazione resistente, comporta la declaratoria di estinzione del giudizio.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione del ricorso nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso regolarmente formalizzata e notificata alla parte resistente ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a. comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio.
  • Quando l'amministrazione si è costituita soltanto formalmente, il giudice può compensare integralmente le spese di giudizio in caso di estinzione per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàRiconoscimento dei titoli di studio
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università

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