Sentenza n. 750/2026 - Cagliari, Sezione 1
per la condanna del Ministero della Difesa al risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. -OMISSIS-, deceduto in data 19.4.1995 per “insufficienza cardiorespiratoria in soggetto con mesotelioma”, già riconosciuto dipendente da causa di servizio, con equiparazione a vittima del dovere, anche in sede giudiziaria, con giudicato formale e sostanziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli eredi hanno agito iure hereditario per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti dal loro dante causa prima del decesso, imputato all'esposizione professionale ad amianto durante il servizio nella Marina Militare. Hanno dedotto la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, diretta e vicaria, del Ministero della Difesa per la violazione degli obblighi di tutela della salute e delle regole cautelari in materia di aerazione, contenimento delle polveri, prevenzione degli infortuni, uso dell'amianto e valutazione del rischio. Gli eredi hanno sostenuto che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dello status di vittima del dovere costituisse ammissione della riconducibilità causale della malattia e della morte all'attività di servizio e che il termine di prescrizione decorresse da tale riconoscimento. Hanno inoltre contestato la tempestività dell'eccezione di prescrizione, dedotto che la compensatio lucri cum damno implicasse rinuncia alla prescrizione, sostenuto l'interruzione della prescrizione mediante adempimento parziale e messa in mora e prospettato la rilevanza di fatti di reato. Il Ministero ha eccepito la prescrizione, assumendo che gli eredi conoscessero già nel 1995 la correlazione tra il decesso e l'esposizione ad amianto, nonché, in subordine, la compensatio lucri cum damno.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso applicando il criterio della ragione più liquida e ritenendo dirimente l'eccezione di prescrizione. L'eccezione non è stata considerata tardiva: il termine ordinatorio per la costituzione dell'amministrazione non comporta la preclusione della sua proposizione, potendo la parte costituirsi sino all'udienza di discussione; la preclusione opera, secondo il richiamato orientamento giurisprudenziale, essenzialmente per la proposizione dell'eccezione per la prima volta in appello. La compensatio lucri cum damno, formulata in via subordinata, non equivale a rinuncia alla prescrizione. Quanto al dies a quo, il giudice ha richiamato il principio secondo cui, nelle malattie professionali, la prescrizione decorre dalla conoscenza o conoscibilità dell'origine professionale della patologia, desumibile da elementi oggettivi quali la domanda amministrativa o la diagnosi medica, e non necessariamente dalla mera manifestazione della malattia o dalla diagnosi. Nel caso concreto, la domanda della vedova del 7 luglio 1995 per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e, comunque, quella del 7 novembre 1995 per equo indennizzo e trattamento privilegiato di reversibilità dimostravano la conoscenza del collegamento tra il decesso e l'attività di servizio. Il riconoscimento dello status di vittima del dovere non ha natura confessoria, poiché attesta la connessione tra attività svolta ed evento ai fini dell'erogazione dei benefici di legge, senza implicare ammissione di responsabilità dell'amministrazione. Poiché il ricorso era stato notificato il 25 gennaio 2019, oltre ventitré anni dopo il 7 novembre 1995, il diritto risarcitorio è stato dichiarato prescritto. I ricorrenti sono stati condannati in solido alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 2935 c.c.
la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere
Il termine prescrizionale decorre dal momento in cui il diritto risarcitorio può essere esercitato; nelle malattie professionali ciò coincide con la conoscenza o conoscibilità dell'origine professionale della patologia.
art. 2087 c.c.
sul dovere dei datori di lavoro di tutelare la salute dei prestatori di lavoro
È indicato dai ricorrenti quale fondamento dell'obbligo datoriale di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore.
art. 73, comma 2, c.p.a.
Il mancato rispetto del termine per il deposito di memorie non impedisce la partecipazione all'udienza pubblica; il termine di costituzione dell'amministrazione non è qualificato come perentorio.
art. 46 c.p.a.
Il termine per la costituzione della parte intimata è ordinatorio e il suo superamento non determina, secondo il TAR, la preclusione alla proposizione dell'eccezione di prescrizione.
art. 1, comma 565, l. 266/2005
Richiamato quale base dell'indennizzo riconosciuto agli eredi in relazione allo status di vittima del dovere; tale riconoscimento non implica confessione della responsabilità risarcitoria dell'amministrazione.
art. 1 d.P.R. 243/2006
Richiamato quale disciplina attuativa dei benefici economici per le vittime del dovere, senza effetto confessoriamente vincolante sulla responsabilità del Ministero.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'ordine di oscuramento delle generalità e dei dati relativi alla salute in caso di diffusione della sentenza.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato insieme alla normativa nazionale per la protezione dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore fondamento dell'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo, il termine per la costituzione della parte intimata è ordinatorio e il suo superamento non determina, di per sé, la preclusione alla proposizione dell'eccezione di prescrizione, anche quando siano scaduti i termini per il deposito di memorie; resta ferma la preclusione alla proposizione dell'eccezione per la prima volta in appello, se non dedotta in primo grado.
- In materia di malattia professionale, la prescrizione del diritto al risarcimento decorre dal momento in cui il lavoratore o i suoi eredi acquisiscono, secondo l'ordinaria diligenza, la conoscenza o conoscibilità dell'origine professionale della patologia e del danno, desumibile da elementi oggettivi quali una domanda amministrativa o una diagnosi medica.
- Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio o dello status di vittima del dovere attesta la connessione tra l'attività di servizio e l'evento ai fini dell'erogazione dei benefici previsti dalla legge, ma non costituisce confessione né ammissione della responsabilità risarcitoria dell'amministrazione.
- La proposizione subordinata dell'eccezione di compensatio lucri cum damno non equivale a rinuncia all'eccezione principale di prescrizione.
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