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Sentenza

Sentenza del 31/01/2020 n. 2313 - Corte di Cassazione

Rimborso - Credito di imposta - Direttiva società madre figlia - Neutralità nella tassazione in rapporti transnazionali.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società madre non residente ha chiesto il rimborso del credito d'imposta relativo ai dividendi percepiti dalle partecipate italiane (importo richiesto euro 23.397.570,84). Dopo un parziale rimborso l'Ufficio ha disposto il diniego e la restituzione delle somme rimborsate ritenendole indebite. La controversia verteva su: competenza territoriale/legittimazione del Centro Operativo di Pescara; decorrenza/decadenza del potere di recupero; corretto trattamento ai fini della Convenzione Italia-Regno Unito (art.10) e della Direttiva madre-figlia (90/435) in ordine alla neutralità fiscale e all'eliminazione della doppia imposizione economica; validità della notifica dell'atto e principio di affidamento/ buona fede.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto soltanto il terzo motivo relativo alla corretta interpretazione della Convenzione bilaterale e della Direttiva madre-figlia con riferimento al principio di neutralità fiscale (in particolare alla necessità di evitare la doppia imposizione economica, anche quella 'indiretta'). Ha cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo per un nuovo esame delle circostanze di fatto alla luce dei principi di diritto affermati (verificare se il meccanismo applicato ha effettivamente evitato la doppia imposizione economica). Sono stati invece rigettati i motivi relativi alla carenza di potere del Centro Operativo, alla decadenza del recupero e alla nullità della notifica (questi motivi sono stati respinti o dichiarati infondati). Il ricorso è quindi in parte accolto, con rinvio per decisione su merito sostanziale e spese.

Norme richiamate

  • Direttiva 90/435/CEE (Direttiva madre-figlia)

    art. 2, art. 4 par.1, art.5, art.7 par.2

    La Direttiva impone la neutralità fiscale della distribuzione di utili dalla figlia alla madre e mira a prevenire la doppia imposizione economica. Occorre verificare non solo l'assenza di imposizione diretta ma anche che non sussistano meccanismi di tassazione indiretta che producano un trattamento peggiorativo rispetto al caso di società residenti nello stesso Stato.

  • Convenzione Italia-Regno Unito (21 ottobre 1988)

    L'art.10 disciplina la tassazione dei dividendi e il diritto al credito d'imposta per i residenti del Regno Unito; la Corte richiede analisi concreta se il credito riconosciuto e gli strumenti applicati eliminano la doppia imposizione economica e non determinano un trattamento più sfavorevole rispetto a madri residenti in Italia.

  • Sentenza Corte di Giustizia UE, causa C-389/18 (Brussels Securities), 19 dicembre 2019

    principio espresso dalla Corte di Giustizia

    La CGUE conferma che l'art.4 della Direttiva va interpretato nel senso che impedisce regimi che, includendo prima i dividendi nella base imponibile e concedendo successivamente deduzioni differite o con limiti, producono un pregiudizio rispetto alla neutralità fiscale; bisogna evitare trattamenti fiscali indirettamente penalizzanti.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    art. 27-bis, art. 43, art. 60

    Art.27-bis (attuazione Direttiva madre-figlia) disciplina l'esenzione/ritenzione sui dividendi; art.43 invocato per termini di recupero è stato ritenuto inapplicabile alla fattispecie del rimborso a non residenti; art.60 regola notifiche a non residenti ma la Corte ha ritenuto applicabile il principio di sanatoria della notificazione ove il contribuente abbia potuto esercitare la difesa.

  • D.P.R. 30 maggio 1973, n. 602

    art. 26, art. 43 (richiamati nella pronuncia)

    Norme sul recupero/ruoli e rinvii alle notifiche; la Corte ha distinto i casi di recupero di somme a residenti (per i quali possono operare termini di decadenza) rispetto ai rimborsi a non residenti, per i quali si applica il termine generale di prescrizione.

  • D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 69

    Norme su assistenza reciproca nel recupero dei crediti; richiamate ma non ritenute applicabili nella fattispecie concreta (procedura di assistenza non risultava attivata).

  • L. 7 agosto 1990, n. 241

    Riferita alle modalità di notifica e comunicazione agli interessati; invocata nel contestare le comunicazioni agli esteri ma non accolta come motivo decisivo.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Norme processuali tributarie richiamate nei motivi ma la Corte ha ritenuto assorbite o non decisive alla luce delle altre considerazioni.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)

    Principio di tutela dell'affidamento e buona fede invocato dal contribuente; la Corte ha ritenuto la questione assorbita dall'esame sul merito sostanziale relativo alla neutralità fiscale.

  • Codice civile

    Per i rimborsi richiesti da non residenti, in assenza di termini specifici, si applica il termine prescrizionale ordinario decennale previsto dall'art.2946 c.c.

Massime di principio

  • Quando un soggetto non residente chiede rimborso per credito d'imposta su dividendi va verificata non solo l'assenza di ritenuta alla fonte, ma se complessivamente sia stata evitata la doppia imposizione economica: la verifica è fattuale e riguarda l'effettiva tassazione della madre nello Stato di residenza.
  • La Direttiva madre-figlia impone neutralità fiscale: non è sufficiente un meccanismo formale di esenzione o di credito che, di fatto, lasci la società madre in una posizione più svantaggiata rispetto a una madre residente nello stesso Stato della figlia.
  • La Convenzione bilaterale (art.10) può riconoscere crediti d'imposta ai beneficiari esteri, ma il cumulo e l'interazione con il regime di esenzione previsto dalla Direttiva richiedono un esame concreto per accertare l'eliminazione della doppia imposizione economica.
  • Nel caso di rimborsi a non residenti i termini decadenziali tipici dell'accertamento non si applicano automaticamente; in mancanza di termini specifici può trovare applicazione il termine di prescrizione ordinario (art.2946 c.c.).
  • La competenza del Centro Operativo che ha istruito le domande di rimborso può essere riconosciuta per il recupero delle somme rimborsate a non residenti, essendo articolazione dell'Agenzia, ma la legittimazione e la natura dell'atto devono essere valutate alla luce del caso concreto.
  • Le notifiche a non residenti possono essere sanate se il contribuente ha avuto piena possibilità di difendersi in giudizio; la sanatoria è applicabile quando il vizio non ha pregiudicato il diritto di difesa.
  • Alla luce della giurisprudenza della CGUE (es. C-389/18), non sono ammissibili meccanismi nazionali che includono prima i dividendi nella base imponibile della madre e poi concedono deduzioni o crediti differiti in modo da risultare in un trattamento meno favorevole rispetto a madri residenti nello stesso Stato.
  • In controversie simili è essenziale documentare l'effettiva tassazione della madre nello Stato estero (meccanismi di credito, esenzioni o meccanismi compensativi) per dimostrare l'assenza o la presenza di doppia imposizione economica.

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