Sentenza del 31/01/2020 n. 2 - Comm. Trib. Prov. Verbania
Tributi locali - Imu - Diritto di abitazione- Imponibilità - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeil giudice ha accolto il ricorso: il diritto di abitazione trasmesso al coniuge per successione mortis causa non è soggetto a IMU, poiché l'unità immobiliare è oggettivamente l'abitazione principale del contribuente; pertanto è stata riconosciuta l'esenzione/insussistenza dell'imposta
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
contestazione dell'applicazione dell'IMU su un'unità immobiliare sul quale il coniuge, per successione, ha acquisito il diritto di abitazione; la questione è se tale diritto renda l'immobile imponibile o, al contrario, esente in quanto abitazione principale del destinatario del diritto
Norme richiamate
Normativa IMU (regime dell'imposta municipale propria)
L'esenzione per l'abitazione principale è applicabile anche quando il possesso/uso deriva da un diritto reale di abitazione attribuito al contribuente; ciò che conta è l'effettiva destinazione dell'unità a prima casa
Codice Civile - diritto di abitazione
Il diritto di abitazione attribuito al coniuge è un diritto reale che legittima l'uso dell'immobile come dimora; ai fini fiscali tale situazione può configurare la 'abitazione principale' del titolare del diritto
Norme sulla successione mortis causa
La trasmissione del diritto di abitazione per successione rende il coniuge titolare del diritto; per l'imposizione tributaria va valutato l'effettivo utilizzo dell'immobile dal nuovo titolare
Massime di principio
- Il possesso reale del diritto di abitazione (anche se derivante da successione e quindi limitato nel tempo) può legittimare l'esenzione IMU se l'immobile è oggettivamente la residenza principale del titolare del diritto.
- Per stabilire l'imponibilità o meno non è decisivo solo il titolo formale, ma l'effettivo utilizzo dell'immobile: anagrafe, residenza effettiva e modalità di occupazione sono elementi probatori rilevanti.
- L'onere della prova circa la qualifica dell'immobile come abitazione principale grava sul contribuente che ne chiede l'esenzione, mentre l'ente impositore deve motivare l'eventuale diversa qualificazione.
- La natura di diritto reale (es. diritto di abitazione) attribuito al coniuge lo pone nella sfera soggettiva del contribuente; pertanto agevolazioni basate sulla condizione personale possono applicarsi anche in presenza di titolarità non piena dell'immobile.
- Nei casi dubbi è utile acquisire e conservare documentazione anagrafica, certificazioni di residenza, dichiarazioni sostitutive e ogni elemento che dimostri l'effettivo utilizzo come prima casa.
- Regolamenti comunali e istruzioni amministrative possono prevedere chiarimenti operativi: verificare sempre le disposizioni locali e procedurali per la richiesta dell'esenzione e per la documentazione richiesta.
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