Sentenza del 31/01/2020 n. 140 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Imposta donazioni e successioni, ipotecaria a catastale - neutralità fiscale del trust di scopo e di dotazione - tassazione in misura fissa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Controversia sulla fiscalità dell'atto istitutivo e di dotazione di un trust di scopo ("S.H.Trust") mediante il quale il disponente ha affidato immobili al trustee per la realizzazione di social housing. Il notaio aveva registrato l'atto applicando le imposte in misura fissa; l'Ufficio ha emesso avviso di liquidazione trattando l'operazione come trasferimento soggetto a imposta sulle successioni e donazioni (aliquota 8%) e imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale (2% e 1%). Il contribuente ha impugnato l'avviso sostenendo la neutralità fiscale dell'atto di dotazione del trust; la CTP ha respinto il ricorso seguendo un orientamento di legittimità che riteneva il vincolo di destinazione idoneo a produrre un effetto traslativo; la CTR in appello ha riformato la sentenza di primo grado richiamando l'orientamento più recente e consolidato della Corte di Cassazione secondo cui il trasferimento dal settlor al trustee è neutro (traslazione non definitiva, segregazione patrimoniale) e quindi l'atto istitutivo e di dotazione è soggetto ad imposta in misura fissa, mentre l'imposizione proporzionale ricorrerà solo al trasferimento definitivo ai beneficiari.
La decisione
La Commissione d'Appello ha accolto l'appello del contribuente, riformando la sentenza di primo grado e annullando l'atto opposto (avviso di liquidazione dell'Ufficio). Ha ritenuto applicabile l'orientamento giurisprudenziale più recente (Cass. ord. n. 3/2019 e pronunce concordanti) che considera l'atto di dotazione di un trust come fiscalmente neutro e soggetto a tassazione in misura fissa; ha compensato le spese di entrambi i gradi giudiziari. È stata altresì richiamata l'eccezione: qualora l'atto preveda che il trustee possa utilizzare o disporre dei beni in modo da realizzare un vantaggio economico diretto, ciò integra trasferimento e può giustificare imposizione proporzionale.
Norme richiamate
d.l. 262/2006, comma 47 (conv. L. 286/2006)
Richiamata dall'Ufficio come fondamento per il recupero dell'imposta; la Commissione osserva che la norma rientra nel quadro normativo della registrazione e della liquidazione, ma la valutazione della natura traslativa o segregativa del trust va compiuta anche alla luce della Convenzione dell'Aja e della giurisprudenza consolidata.
d.lgs. 347/1990, artt. 2 e 10 (e tariffa allegata)
Rinvocate dall'Ufficio per l'applicazione dell'imposta proporzionale; la Commissione rileva che l'operatività di tali norme non impedisce la qualificazione del trasferimento a fini fiscali come atto neutro quando sussiste segregazione patrimoniale.
Convenzione dell'Aja sul trust (art. 2)
"intestazione dei beni del fiduciante-disponente a nome del fiduciario o di altra persona in nome di questi; separazione tra la massa di beni oggetto del trust e patrimonio del trustee-fiduciario; potere-dovere del trustee-fiduciario di rendere conto al disponente della amministrazione, gestione e disposizione del bene."
La norma descrive le caratteristiche essenziali del trust (segregazione patrimoniale e ruolo amministrativo del trustee) e viene utilizzata per giustificare la neutralità fiscale dell'atto di dotazione quando non comporta attribuzione definitiva dei beni al trustee.
Legge n. 364/1989 (esecutività Convenzione dell'Aja)
Riferimento alla recezione nel diritto italiano della Convenzione dell'Aja; supporta l'uso della definizione convenzionale nella valutazione fiscale del trust.
Codice civile, art. 167 e art. 170 (fondo patrimoniale)
Usati come paragone dottrinale e giurisprudenziale per dimostrare che l'ordinamento già contempla forme di segregazione patrimoniale che non implicano trasferimento definitivo e che impediscono l'aggressione da parte dei creditori, analogia che rafforza la qualificazione del trust come seggregazione e non trasferimento.
Codice civile, art. 2447-bis (d.lgs. 6/2003) - patrimoni destinati
Richiamato a titolo esemplificativo per dimostrare che l'ordinamento ammette la separazione di porzioni patrimoniali destinate a specifici affari/obiettivi, rafforzando l'idea della segregazione nei trust.
d.lgs. 427/1998
Citato come esempio di disciplina positiva di posizioni di tipo simil-proprietario (multiproprietà) che l'ordinamento tutela, a supporto della nozione di segregazione patrimoniale nel trust.
d.lgs. 546/1992, artt. 47 e 52
Norme procedurali richiamate in relazione alla richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado (sospensiva chiesta dal contribuente).
Massime di principio
- L'atto istitutivo e di dotazione di un trust che determini segregazione patrimoniale e attribuisca al trustee solo funzioni di amministrazione e custodia è fiscalmente neutro: l'imposizione proporzionale (successioni/donazioni, imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale) non si applica al momento della dotazione ma al momento del trasferimento definitivo ai beneficiari; l'atto va pertanto assoggettato ad imposta in misura fissa.
- Per qualificare correttamente l'operazione occorre esaminare il contenuto dell'atto (poteri del trustee, beneficiari, durata, eventuale diritto di utilizzo o disposizione dei beni): la presenza di poteri del trustee tali da produrre un vantaggio economico immediato o capacità di alienare/utilizzare i beni può integrare un trasferimento soggettivo e giustificare l'imposizione proporzionale.
- La giurisprudenza di legittimità recente (Cass. ord. 3/2019 e pronunce concordanti) ha consolidato l'orientamento favorevole alla neutralità dell'atto di dotazione del trust; tuttavia esistono ancora decisioni contrastanti: è quindi prudente documentare e provare la struttura segregativa del trust in sede di registrazione e contenzioso.
- In sede di impugnazione è strategico richiamare la Convenzione dell'Aja e la giurisprudenza più recente, produrre copia integrale dell'atto di trust e dimostrare l'assenza di effetti traslativi immediati o di arricchimento del trustee; in caso di incertezza, può essere richiesta la sospensione dell'esecuzione dell'atto impositivo mostrando fumus e periculum.
- La coercizione fiscale prima della formazione di un diritto definitivo dei beneficiari può essere contrastata quando l'atto dimostra segregazione patrimoniale e destinazione a favore di discendenti o beneficiari identificati, rimandando la tassazione proporzionale al momento dell'effettivo trasferimento patrimoniale ai beneficiari.
- Occorre attenzione nella redazione dell'atto: clausole che attribuiscono al trustee poteri gestori ampi o di utilizzo economico diretto implicano rischio di qualificazione come trasferimento tassabile; viceversa, clausole che prevedono mera amministrazione e vincolo di destinazione rafforzano la tesi della neutralità.
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