Sentenza del 31/01/2020 n. 154 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
PROCESSO - Sentenza - Motivazione incongruente - Correttezza del decisum - Confermabilità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente impugnava l'avviso di intimazione di pagamento (credito € 80.344,00) deducendo l'irregolarità della notifica della cartella esattoriale del 23/02/2012 per incompletezza del plico ricevuto con raccomandata A/R; contestava inoltre la correttezza motivazionale della sentenza di primo grado e la violazione dell'art. 26 D.P.R. 602/73. Sosteneva che l'onere della prova sul contenuto del plico gravasse sul mittente (agente della riscossione) e non sul destinatario.
La decisione
L'appello è stato respinto e la sentenza di primo grado confermata. La CTR ha rilevato una incongruenza motivazionale formale nel giudizio di primo grado (contraddittorietà sulla questione del 'unico foglio' nel plico) ma ha ritenuto il decisum corretto nel merito: l'agente di riscossione aveva assolto il proprio onere probatorio mediante produzione della relata di notifica, attivando la presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario; spettava quindi alla ricorrente provare il contrario (l'incompletezza del plico) cosa che non ha fatto. È stata altresì rigettata la censura relativa alla violazione dell'art. 26 D.P.R. 602/73, perché la notifica mediante raccomandata A/R era conforme alla normativa. Appellante condannata alle spese di grado.
Norme richiamate
D.P.R. 602/1973, art. 26
"la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto"
La notifica della cartella mediante raccomandata A/R è modalità prevista dalla legge; la regolare relata/avviso di ricevimento fa sorgere la presunzione della conoscenza dell'atto da parte del destinatario e non opera alcuna inversione automaticadi dell'onere probatorio a favore del mittente.
Cass. civ., sent. n. 16528/2018 (giurisprudenza)
"in tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere... la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova"
La giurisprudenza conferma che, una volta prodotta la prova della spedizione e della ricezione (avviso/relata), grava sul destinatario l'onere di dimostrare l'eventuale incompletezza o difformità del plico.
Massime di principio
- La regolare notifica della cartella esattoriale mediante raccomandata A/R, provata con relata/avviso di ricevimento, produce una presunzione di conoscenza dell'atto a carico del destinatario.
- Se l'agente della riscossione produce la relata di notifica, l'onere di provare che il plico era incompleto o diverso grava sul contribuente: occorrono elementi concreti (es. conservazione del plico, fotografie, testimoni, comunicazioni dell'ufficio postale) per superare la presunzione.
- Un'incongruenza o carenza motivazionale nella sentenza di primo grado non invalida necessariamente il decisum se, a giudizio della corte d'appello/regionale, il risultato è corretto nel merito.
- La notifica conforme all'art. 26 DPR 602/73 non comporta di per sé inversione dell'onere probatorio: la legittimità formale dell'invio rafforza la presunzione di conoscenza.
- Per impugnare efficacemente una cartella è importante agire tempestivamente nei termini di legge e, se si contesta la notifica, raccogliere e preservare prove materiali sul contenuto del plico o sulla sua mancata integrità; in mancanza di prova contraria, le pretese dell'ente riscossore risultano normalmente fondate.
- Se si allega l'eccezione di impossibilità di prendere conoscenza per cause di forza maggiore, è necessario allegare e provare fatti concreti e non generici per ottenere esonero dall'onere probatorio.
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