Sentenza n. 6034/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro un’interdittiva antimafia adottata dal Prefetto di Caserta
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza del TAR deducendo l’inconsistenza del quadro indiziario posto a fondamento dell’interdittiva, ritenuto privo di obiettiva congruità, attualità e concretezza. In particolare, ha contestato l’utilizzo delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, non adeguatamente verificate, e ha sostenuto che non fossero stati accertati concreti atti di gestione o condotte di effettiva sudditanza dell’impresa alla criminalità organizzata, ma soltanto elementi congetturali. Ha inoltre lamentato che il TAR avesse svolto un’esposizione astratta dei principi in materia senza valutare adeguatamente il materiale istruttorio e senza considerare il decreto di archiviazione relativo all’amministratore della società e il procedimento nel quale lo stesso si era costituito parte civile contro esponenti mafiosi. L’interdittiva traeva origine da un’ordinanza cautelare penale fondata, tra l’altro, sulle dichiarazioni del collaboratore circa l’intervento di un esponente di clan volto ad allontanare un’impresa concorrente nel settore delle onoranze funebri, favorendo la società appellante.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha chiarito che la fattispecie dell’interdittiva antimafia ha carattere elastico e che gli elementi utilizzabili dal Prefetto appartengono a un catalogo aperto, da valutare in modo unitario, complessivo e coordinato. Gli apporti investigativi penali, anche se non vincolanti per l’amministrazione, costituiscono una rilevante fonte istruttoria, soprattutto quando siano recepiti in un’ordinanza cautelare basata su un compendio indiziario qualificato. Nel caso concreto, l’ordinanza cautelare non si limitava ad attestare la credibilità soggettiva del collaboratore, ma indicava anche riscontri estrinseci alle sue dichiarazioni. La valutazione prefettizia non richiede il raggiungimento dello standard probatorio penalistico, essendo sufficiente il criterio del più probabile che non. L’intervento di esponenti mafiosi per rafforzare la posizione concorrenziale dell’impresa e dissuadere un operatore concorrente è stato ritenuto idoneo a fondare il pericolo di condizionamento mafioso. Non è necessario provare un condizionamento già realizzato, poiché l’interdittiva opera in funzione preventiva e anticipa la soglia di tutela della sicurezza pubblica e della legalità economica. Gli elementi sopravvenuti, quali l’archiviazione del procedimento a carico dell’amministratore e la sua qualità di persona offesa per estorsione, non dimostrano l’illegittimità originaria dell’interdittiva; la posizione di vittima di estorsione può anzi integrare una forma di contiguità soggiacente, quando l’impresa si lasci condizionare dalla minaccia mafiosa. Le spese del giudizio di appello sono state compensate.
Norme richiamate
art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 159/2011
Il riferimento è alla misura del controllo giudiziario, la cui applicazione è stata esclusa nei provvedimenti delle misure di prevenzione perché i tentativi di agevolazione mafiosa non sono stati ritenuti occasionali.
art. 192, comma 3, c.p.p.
È richiamato quanto ai principi probatori relativi ai riscontri estrinseci delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia; tali riscontri risultavano indicati nell’ordinanza cautelare utilizzata dall’amministrazione.
art. 416-bis c.p.
Il riferimento riguarda l’archiviazione del procedimento penale a carico dell’amministratore della società; tale archiviazione non esclude, secondo il giudice amministrativo, il pericolo di condizionamento mafioso dell’impresa.
Massime di principio
- L’interdittiva antimafia può essere adottata sulla base di una prognosi ragionevole di permeabilità o condizionamento mafioso dell’impresa; non è necessario dimostrare che il condizionamento si sia già concretamente realizzato.
- Gli elementi sintomatici del pericolo di infiltrazione mafiosa sono atipici e devono essere valutati dal Prefetto secondo un apprezzamento unitario, complessivo e coordinato delle circostanze concrete.
- Le risultanze di indagini penali e di provvedimenti cautelari possono costituire una fonte istruttoria rilevante per l’interdittiva antimafia, pur non avendo efficacia vincolante nell’autonoma valutazione amministrativa.
- La valutazione prefettizia del pericolo di condizionamento mafioso non è soggetta allo standard probatorio penalistico, ma deve fondarsi sul criterio del più probabile che non e su elementi dotati di attendibilità e riscontri sufficienti.
- L’intervento di esponenti di un’organizzazione mafiosa per favorire la posizione concorrenziale di un’impresa e allontanare un concorrente può costituire, anche da solo se adeguatamente contestualizzato, un indice concreto di vicinanza dell’impresa alla criminalità organizzata.
- La condizione dell’impresa quale vittima di estorsioni non esclude necessariamente il pericolo di condizionamento mafioso, potendo integrare una forma di contiguità soggiacente quando l’impresa si lasci condizionare dalla minaccia mafiosa.
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